Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Lecce, con ordinanza 11/2/2011, decidendo in sede di riesame ex art. 309 c.p.p., confermava la misura cautelare della custodia in carcere adottata, il giorno precedente, dal Gip dello stesso Tribunale nei confronti di C.F., indagato in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, per avere, in concorso con tale B.F., illegalmente detenuto kg. 5 di hashish e kg. 1,5 di marijuana (in (OMISSIS)).
Il Giudice del riesame riteneva che il quadro di gravità indiziaria a carico dell’indagato era integrato dagli accertamenti espletati dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Maglie: a) il giorno (OMISSIS), in un boschetto adiacente all’azienda casearia di tale B.D., rimasto ferito in un agguato qualche giorno prima e ricoverato in ospedale, i militari dell’Arma avevano rinvenuto cinque chilogrammi di hashish accuratamente nascosti in un recipiente; b) disposto, il giorno (OMISSIS) successivo, un servizio di appostamento nella stessa zona, avevano notato B.F. e C.F., rispettivamente fratello e cognato di B.D., seguire un preciso percorso, contare i passi, fermarsi in un ben individuato punto, osservare attentamente verso terra e, quindi, allontanarsi velocemente; c) il successivo intervento dei Carabinieri nel punto dove i due si erano fermati aveva consentito di recuperare sei involucri di marijuana confezionati con modalità analoghe a quelle impiegate per i pacchi contenenti l’hashish recuperato due giorni prima; d) all’esito dell’immediata perquisizione eseguita nei locali dell’azienda, veniva rinvenuto materiale analogo a quello utilizzato per confezionare le sostanze stupefacenti recuperate; e) dopo il ricovero di B. D. in ospedale, l’azienda casearia e l’adiacente boschetto dove pascolavano gli animali e dove era stata nascosta la droga erano nella piena disponibilità dell’indagato e di B.F., notati – come si è detto – dai Carabinieri nel mentre erano intenti a controllare, proprio nel bosco, la droga ivi occultata, la cui detenzione non poteva che a loro essere ricondotta.
Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale le ravvisava nel pericolo di recidiva specifica, concretamente desumibile dalla gravità del fatto e dalle allarmanti modalità operative prescelte dall’indagato, indicative di una personalità incline al crimine.
2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, t’indagato, deducendo l’inosservanza, l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: la condotta da lui tenuta il giorno (OMISSIS) e osservata dai Carabinieri nel corso del relativo servizio di appostamento non era univocamente indicativa del suo coinvolgimento nella detenzione illecita della droga, ma si prestava ad interpretazioni diverse e alternative.
3. Il ricorso è inammissibile.
Le doglianze in esso articolate, invero, sono genetiche e si basano su mere ipotesi di fatto, che non possono trovare ingresso in questa sede e sono quindi inidonee ad attivare il sollecitato sindacato di legittimità dell’ordinanza impugnata, la quale, facendo buon governo della legge penale, riposa su un apparato argomentativo che, interpretando e valutando secondo logica quanto – allo stato – è emerso dalle indagini, da adeguato conto delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene.
4. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00.
In pendenza del presente ricorso, al C. sono stati concessi gli arresti domiciliari, per cui non va disposto l’adempimento di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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