Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza del 17/12/2005 la Corte d’Appello di Milano, in accoglimento del gravame interposto in via principale dai sigg.
R.M. e P.A., e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Milano n. 151/01, condannava il sig. C.P., in via solidale con il Fallimento Edil Brianza, al risarcimento dei danni dai medesimi sofferti in conseguenza dei danni arrecati al loro fondo nel corso dell’esecuzione di lavori di scavo eseguiti dalla società Edil Brianza nel fondo del C. per conto del medesimo in vista dell’edificazione di una villetta.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il C. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo, illustrati da memoria.
Resistono con controricorso la R. e il P., che hanno presentato anche memoria.
Motivi della decisione
Con unico complesso motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 840, 2043, 2051, 2055, 2697 c.c., artt. 101, 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole che la corte di merito non abbia considerato che il committente non può essere considerato responsabile del danno a terzi qualora l’appaltatore abbia autonomia decisionale, non costituendo essa un’ipotesi di responsabilità oggettiva.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Risponde a massima consolidata nella giurisprudenza di legittimità che il proprietario il quale faccia eseguire opere di escavazione nel proprio fondo risponde direttamente del danno che derivi alle proprietà confinanti, anche se ha dato in appalto l’esecuzione delle opere (v. Cass., 20/3/2006, n. 6104; Cass., 10/2/2003, n. 1954;
Cass., 20/12/1978, n. 6119. E già Cass., 19/4/1974, n. 1091).
Si è al riguardo precisato che l’esistenza del rapporto di appalto può valere per consentire al committente una eventuale rivalsa nei confronti dell’appaltatore inadempiente o in colpa, o se del caso a far sorgere una responsabilità dell’appaltatore verso il terzo danneggiato che può aggiungersi a quella del proprietario, ma non sostituirla o eliminarla (v. Cass., 15/7/1997, n. 6473).
La responsabilità è stata in tal caso spiegata in ragione della qualità del committente, per essere cioè il medesimo proprietario ex art. 840 c.c., comma 1 (da ultimo v. Cass., 28/2/2008, n. 5278).
Orbene, la suindicata disciplina non può essere invero intesa quale regola di responsabilità oggettiva del proprietario committente, ma va interpretata alla stregua del principio da questa Corte del pari affermato, e anche recentemente ribadito (e ritenuto applicabile anche all’appalto di opere pubbliche: v. Cass., 20/9/2011, n. 19132), secondo cui, poichè nella esecuzione dei lavori appaltati opera in autonomia con propria organizzazione ed apprestando i mezzi a ciò necessari, l’appaltatore è di regola esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nella esecuzione dell’opera, salva (a parte l’ipotesi di una culpa in eligendo del committente: v. infra) la esclusiva responsabilità del committente laddove questi si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti che abbiano ridotto l’appaltatore al rango di nudus minister, ovvero la sua corresponsabilità qualora si sia ingerito con direttive che soltanto riducano l’autonomia dell’appaltatore.
Ne consegue che non sussiste responsabilità del committente ove non risulti accertato che questi, avendo in forza del contratto di appalto la possibilità di impartire prescrizioni nell’esecuzione dei lavori o di intervenire per chiedere il rispetto della normativa di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione dei lavori o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro (v. Cass., 20/9/2011, n. 19132; Cass., 12/7/2006, n. 15782).
La responsabilità del committente può a tale stregua configurarsi (solo) in caso di riferibilità a lui dell’evento dannoso per culpa in eligendo (per avere cioè affidato l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea) ovvero allorquando in base a patti contrattuali l’appaltatore sia stato ridotto a mero esecutore degli ordini del committente, ed abbia agito quale nudus minister di quest’ultimo, attuandone specifiche direttive (v. Cass., 20/9/2011, n. 19132; Cass., 23/4/2008, n. 10588 Cass., 21/6/2004, n. 11478).
Accertare se nel singolo caso concreto ricorra o meno la responsabilità del committente costituisce invero questione di fatto, come tale rimessa al giudice di merito la cui decisione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata e immune da vizi logici e giuridici (v. Cass., 20/9/2011, n. 19132).
Orbene, nel ritenere che "come lamentato dagli appellanti che ulteriormente invocano il dimostrato coinvolgimento e/o concorso dello stesso C. nella causazione dei danni de quibus e la sua applicabilità dell’art. 2051 c.c., detta norma non era esaustiva e/o risolutiva al fine preteso vertendosi in una materia … nella quale, a sensi del combinato disposto dell’art. 2043 c.c., la responsabilità dell’appaltatore può aggiungersi, ma mai elidere la responsabilità del committente", del tutto prescindendo dall’accertamento che quest’ultimo, avendo in forza del contratto di appalto la possibilità di impartire prescrizioni nell’esecuzione dei lavori o di intervenire per chiedere il rispetto della normativa di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione dei lavori o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro, la corte di merito, nonostante l’operato richiamo dell’art. 2043 c.c., ha in realtà fatto nel caso erroneamente applicazione del suindicato principio alla stregua di una regola di responsabilità oggettiva, fondata sulla mera qualità di proprietario rivestita dal committente anzichè su una condotta colposa del medesimo.
Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame facendo dei suindicati principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.
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