Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-07-2011) 16-09-2011, n. 34237

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Procuratore Generale della Repubblica di Trieste ha presentato ricorso per cassazione nei confronti della sentenza del 7 ottobre 2010 del giudice di pace di Monfalcone che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di P.M. perchè i reati a lui ascritti, art. 590 c.p., comma 1, e art. 672 cod. pen., erano estinti per remissione di querela.

Rappresenta che l’art. 672 cod. pen. prevede un illecito amministrativo e non un reato e pertanto la remissione di querela non è idonea ad estinguerlo.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato dal momento che la contravvenzione di cui sopra risulta depenalizzata fin dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Nonostante la connessione tra l’illecito amministrativo in questione e il reato penale, il giudice penale non può provvedere sull’illecito amministrativo ai sensi dell’art. 24 della stessa Legge stante la intervenuta dichiarazione di estinzione del reato (art. 24 cit., u.c.).

Gli atti vanno pertanto trasmessi al Prefetto di Trieste per il prosieguo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al fatto di cui all’art. 672 cod. pen. e dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Trieste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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