Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-07-2011) 16-09-2011, n. 34300 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di D.B. G. ed A.M. avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP presso il Tribunale di Napoli in data 12-2-2011 per i reati di concorso in tentato omicidio pluriaggravato (premeditazione, motivi abietti e metodo mafioso) in pregiudizio di L.C. e di concorso in porto e detenzione aggravata di armi da sparo, il Tribunale del riesame di Napoli con ordinanza in data 28- 4-2011, annullava il detto provvedimento cautelare inframurario per insufficienza di gravità indiziaria, stante l’inidoneità della chiamata in correità ( L.C.) a fondare una "seria prognosi di condanna" per i fatti contestati, disponendo, per l’effetto, l’immediata scarcerazione degli indagati se non d.p.a.c..

Avverso tale ordinanza il PROCURATORE della REPUBBLICA presso il Tribunale di Napoli – D.D.A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, il difetto di motivazione nella valutazione della valenza probatoria delle dichiarazioni del L. e della convergente circostanza accusatoria offerta dall’esito delle intercettazioni ambientali riferentesi al ruolo e funzione degli indagati sul programmato agguato omicidiario in danno di un esponente del clan Birra, cui si apparteneva la vittima del tentato omicidio contestato al capo C), il che, in uno alle propalazioni rese da tali S.G. e Sa.Gi. ed al richiamato esito delle intercettazioni ambientali suddette valeva a presentare l’assunto del L. pienamente attendibile, logico e riscontrato.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, posto che la censura sostanzialmente dedotta in punto di difetto di motivazione circa l’attendibilità degli elementi disegnati a supporto del quadro di gravità indiziaria, trova palese quanto logica smentita dalla puntuale verifica operata dai giudici del Tribunale del riesame partenopeo nella valutazione di quella che correttamente è indicata quale unica fonte diretta di conoscenza dei fatti ( L.).

Di questa non si è affatto trascurata una opportuna quanto motivata verifica di attendibilità estrinseca ed intrinseca, secondo i noti criteri già da tempo ribaditi da questa Corte di legittimità e richiamati, peraltro, nel provvedimento impugnato (cfr. foll. 5-6).

Ed è proprio alla luce di tale chiave di lettura della materia che si è evidenziata "l’evidente incertezza" nella individuazione fotografica dell’autista della vettura ove il commando omicida si trovava, con caratteri di non trascurabile carenza di specificità tra il fatto narrato e la posizione degli attuali indagati.

Nè giova richiamare l’asserito riscontro offensivo offerto, ad avviso dell’ufficio ricorrente, dalle dichiarazioni dei fratelli S., pacifico essendo la natura soltanto "de relato" del loro racconto su quello del L., di guisa che le stesse risultanze delle richiamate intercettazioni ambientali non offrono affatto il dovuto riscontro al c.d. criterio della "convergenza del molteplice", posto che si riferiscono ad un mero programma omicidiario futuro i pregiudizio di "incertam personam" purchè appartenente al clan avversario.

E’ chiaro che, come correttamente evidenziato nell’ordinanza impugnata (cfr. foll. 6-7), il quadro di sufficiente, quanto comprovata gravità indiziaria, almeno allo stato, sfugge ai canoni rigorosamente stringenti in punto di attendibilità indiziaria tracciati dal combinato disposto dell’art. 273 c.p.p., comma 1 bis e art. 192 c.p.p., commi 3 e 4.

Ne consegue che le doglianze dell’Ufficio ricorrente, ancorchè puntualmente correlate da richiami alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, non sembra possano rappresentare censure apprezzabilmente riscontrabili nell’argomentato percorso motivazionale offerto dall’impugnata ordinanza, risolvendosi in controdeduzioni assertive, almeno allo stato, manifestamente infondato. Di qui la conseguente inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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