Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 13/27.4.2007 la Corte di appello di Campobasso, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda proposta da A.V. per far accertare la nullità del termine apposto ai contratti stipulati fra la predetta e le Poste Italiane il 30.3.2002 ed il 25.8.2003 ai sensi dell’art. 25 del CCNL 11.1.2001. Osservava in sintesi la corte territoriale che il rapporto di lavoro era intervenuto in un periodo di eccezionali esigenze produttive e riorganizzative della società datrice di lavoro e che tali esigenze erano state con sufficiente tipizzazione, reiteratamente prese in considerazione dalle parti sociali, nella consapevolezza del mancato completamento dell’articolato ed ampio riassetto dell’azienda.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso A. V. con un unico motivo.
Resistono con controricorso, illustrato con memoria, le Poste Italiane.
Motivi della decisione
Con un unico motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione ( art. 360 c.p.c., n. 3) dell’art. 1367 c.c., della L. n. 230 del 1962, art. 1, della L. n. 56 del 1987, art. 23 del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e dei criteri di ermeneutica contrattuale in relazione agli accordi collettivi intercorsi, nonchè vizio di motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 5), prospetta che il potere derogatorio conferito ai sindacati dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 non poteva ritenersi operante oltre il termine del 30.4.1998, e che, comunque, il ricorso ai contratti a termine, per far fronte allo stato di riorganizzazione aziendale, non poteva trovare legittimazione nell’art. 25 del CCNL 11.1.2001, in difetto almeno della prova di effettive esigenze di carattere straordinario, nonchè da ultimo nel D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1. Il ricorso è inammissibile per violazione del precetto dell’art. 366 bis c.p.c.. A norma, infatti, di tale disposizione, deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso per cassazione in cui il quesito di diritto si risolve in un’enunciazione di carattere generale ed astratto, inidonea ad individualizzare l’errore di diritto ascritto alla sentenza impugnata e a costituire, al tempo stesso, una regala iuris suscettibile di trovare applicazione anche in casi ulteriori a quello deciso dalla sentenza impugnata (v. SU. n. 26020/2008; SU n. 26014/2008).
Per come è di tutta evidenza nella fattispecie, se si considera che il quesito formulato ("Dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se, in applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 1 e art. 2, comma 1 nonchè del combinato disposto delle norme di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, della L. n. 56 del 1987, art. 23, art. 1367 c.c. e art. 8 CCNL di categoria del 26.11.1994, se la stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato in assenza dei presupposti di fatto e di diritto ed anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste ex lege, dia luogo ad una declaratoria di nullità del termine apposto al contratto ed al conseguente riconoscimento dell’instaurazione di un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato e ciò sin dalla data di prima assunzione e, quindi, se il termine apposto al contratto di lavoro stipulato con la sig.ra A.V. sia valido, efficace e legittimo") si risolve in una affermazione apodittica e circolare, o, in altri termini, nella astratta elencazione della disciplina regolativa del contratto a termine e delle conseguenze che derivano ex lege dalla sua violazione, ma senza che sia possibile individuare, attraverso una sintetica rappresentazione dei termini logici e normativi rilevanti, la questione di diritto oggetto della causa, ed, in particolare, la corretta interpretazione della disciplina, che si assume violata, che giustificherebbe l’esito atteso dalla parte, così come l’errore di valutazione che inficerebbe, in relazione allo stesso risultato, la sentenza impugnata.
Il che rileva anche sul piano della concreta corrispondenza fra quesito e questione controversa.
Deve rilevarsi, infatti, che è inammissibile il quesito di diritto ove non vi sia corrispondenza (o vi sia solo parziale corrispondenza) fra quesito e motivo, sicchè il primo non sia esaustivamente riferibile alla questione controversa posta col motivo di impugnazione, rappresentandone la sintesi logico – giuridica.
Per come già precisato da questa Suprema Corte (cfr. ad es. SU n. 14385/2007; Cass. n. 11535/2008), il rispetto del requisito della imprescindibile attinenza dei quesiti al decisum è condizione indispensabile per la valida proposizione del quesito medesimo, sotto pena della sua genericità e della conseguente equiparazione, per difetto di rilevanza, alla mancanza stessa di un quesito. Il che deve ripetersi anche per il quesito puramente assertivo, che non consente, come si è detto, di evidenziare sia il nesso fra la fattispecie e il principio che si chiede venga affermato, sia la regola, diversa da quella posta a base del provvedimento impugnato, la cui auspicata adozione condurrebbe ad un esito difforme della controversia.
Con la conseguenza che, nel caso, risulta confermata l’assenza dei requisiti essenziali della fattispecie normativa, che impongono, per come va conclusivamente ribadito, che il quesito sia esplicito e collocato in una parte del ricorso a ciò specificatamente deputata e che lo stesso si risolva in una sintesi logico giuridica della questione che ha determinato l’instaurazione del giudizio, con l’individuazione, immediatamente percepibile da parte del giudice di legittimità, dell’errore di diritto che si assume compiuto e della diversa regola che si sarebbe dovuta applicare, realizzandosi, attraverso la risposta al quesito, quel collegamento fra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione di un principio giuridico generale, in assenza del quale l’investitura stessa del giudice di legittimità deve ritenersi inadeguata. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 40,00 per esborsi ed in Euro 2.500,00 per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2011.
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