T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 03-10-2011, n. 7680 Sanità e igiene

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso indicato in epigrafe, le società istanti impugnavano le note del 24.6.2008, con cui la Regione, in riferimento agli atti di diffida e messa in mora notificati in data 19.3.2008 relativamente al diritto all’aggiornamento delle rette giornaliere di degenza, esponeva di dover "preliminarmente procedere ad una approfondita verifica delle tariffe delle prestazioni sanitarie comprese nel livello dell’assistenza territoriale al fine di valutarne la congruità rispetto ai costi di produzione delle tipologie assistenziali e determinare le eventuali variazioni positive o negative rispetto ai risultati della verifica", nonché a seguito della determina n. 1035 del 2008 in attuazione del piano di rientro ex D.G.R. n. 149/2007 di dover procedere all’individuazione di nuovi requisiti di qualità propedeutici all’accreditamento istituzionale delle RSA, sì da poter arrivare alla revisione del complesso delle tariffe. Impugnavano, altresì, il decreto commissariale con cui non era ratificato l’accordo siglato con l’AIOP il 4.8.2008 avente ad oggetto la remunerazione ai soggetti erogatori delle prestazioni di cui alle deliberazioni della G.R. n. 206 e n. 173 del 2008.

Le ricorrenti deducevano i seguenti motivi:

1 – violazione e falsa applicazione dell’art. 8 sexies, comma 5, d.lgs. n. 502 del 1992 e ss. modificazioni ed integrazioni, nonché dell’art. 1, comma 170, l. n. 311 del 30.12.2004, dell’art. 11, l. reg. n. 41 del 1993 e dell’art. 25 R.R. n. 1 del 1994, violazione del disciplinare del rapporto concessorio ed eccesso di potere per illogicità, ingiustizia, contraddittorietà, sviamento e violazione dell’art. 1337 c.c., poiché l’inerzia dell’amministrazione contrasta con i principi di correttezza e buona fede;

2 – violazione e errata applicazione degli artt. 1 comma 164, l. n. 311 del 2004, della delibera del Consiglio dei Ministri, 11.7.2008 di nomina del commissario ad acta, nonché dell’art. 4 dell’Accordo StatoRegioni del 23.3.2005. contraddittorietà. Travisamento dei presupposti e sviamento, risultando proprio dal piano di rientro la funzione delle R.S.A. volta a riequilibrare l’offerta di assistenza residenziale rispetto al riduttivo riassetto della rete ospedaliera, comportante diminuzione di posti letto accreditati.

Conseguentemente le deducenti chiedevano l’annullamento delle note impugnate, con riconoscimento del diritto all’aggiornamento della retta di degenza dal 1999 ed in subordine dal 2002 e condanna della Regione in misura non inferiore al 10% con le maggiorazioni di interessi ex artt. 4 e 5, d.lgs. n. 231 del 2002.

Si costituiva la Regione intimata, chiedendo la reiezione del gravame ed in via preliminare rilevando le problematiche di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso.

La controversia era trattenuta in decisione all’udienza di discussione della causa.

Motivi della decisione

1 – Osserva il Collegio che, a fronte della domanda di annullamento delle note impugnate e del decreto commissariale n. 7 sopra menzionato, il petitum sostanziale azionato è rivolto ad ottenere il riconoscimento del diritto all’aggiornamento della retta di degenza dal 1999 o in subordine dal 2002, nonché la conseguente condanna della Regione. Orbene, superando la questione della sussistenza della giurisdizione di questo giudice, poiché il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1146 del 2010, ha affermato che la posizione delle case di cura convenzionate tesa ad ottenere l’aggiornamento delle tariffe è qualificabile come di interesse legittimo al corretto svolgimento del relativo procedimento, va rilevato che con la sentenza n. 8242 del 2010, il Consiglio di Stato, all’esito del giudizio per revocazione delle proprie decisioni nn. 1676 e 1677 del 2010, (con le quali erano stati respinti gli appelli avverso le sentenze n. 256 e 257 del 2009 emesse dal TAR Lazio, Sez. III quater), ha altresì confermato l’interpretazione del giudice di primo grado in forza della quale deve escludersi ogni possibilità di rivedere – a maggior ragione retroattivamente – le tariffe in questione a causa della natura degli atti esaminati da qualificare come provvedimenti generali di programmazione finanziaria, con l’ulteriore conseguenza che ad essi debbono seguire necessariamente atti applicativi.

2 – Svolte siffatte premesse va rilevato che dalla difesa regionale si evincono una serie di atti amministrativi per l’appunto applicativi che sono intervenuti nel tempo in ordine alle R.S.A. e finalizzati alla riorganizzazione del settore. In particolare, da ultimo il decreto n. 48 del 2010 disponeva la riorganizzazione e riqualificazione dell’assistenza in R.S.A. attraverso la ridefinizione degli elementi di riferimento per l’articolazione dell’offerta nei diversi livelli di prestazione e l’adozione del piano complessivo per la riorganizzazione dell’offerta di R.S.A.. Successivamente sono intervenuti il decreto n. 80 ed il decreto commissariale n. 103 recante la riorganizzazione e riqualificazione dell’offerta assistenziale sulla base dei decreti n. 17 del 2008 e n. 48 del 2010. In particolare il decreto n. 17 menzionato identificava nuovi livelli prestazionali che le R.S.A. del Lazio avrebbero dovuto garantire. Con tali provvedimenti si è operata, dunque, una ridefinizione dei livelli prestazionali, da concludersi entro dicembre 2011.

A prescindere, dunque, dai profili di improcedibilità in ragione del mutato assetto della situazione come venutasi a delineare nel tempo, deve essere dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse con riguardo alla domanda di annullamento del silenzio rifiuto poiché, come peraltro già affermato nella sentenza richiamata n. 8242/2010 del giudice di appello è sicuramente venuto meno il silenzio della Regione, sin dalla stipula dell’accordo con l’AIOP, anche se successivamente non ratificato dal decreto commissariale n. 7 del 2008, altresì impugnato.

3 – Con riguardo a tale ultimo atto, le censure dedotte non possono essere condivise. Infatti, come indicato nella premessa del decreto n. 7 in questione, l’accordo raggiunto con l’Associazione Italiana Ospedalità Privata del Lazio è stato valutato negativamente, in sede di riunione con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti con il Comitato Permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, in ragione dei profili di incoerenza con il piano di rientro.

Sicchè la decisione del Commissario governativo è stata determinata dall’invito formale a non ratificare il predetto accordo "in quanto introduttivo di criticità finanziarie tali da compromettere in maniera significativa l’equilibrio e il risanamento perseguiti dallo stesso piano di rientro".

Il decreto impugnato risulta pertanto adottato dal Commissario ad acta nel doveroso esercizio del potere conferitogli dall’Esecutivo per il riassetto del sistema sanitario regionale in relazione al noto stato di dissesto finanziario ed organizzativo in cui lo stesso versa.

Ne consegue che il ricorso – per quanto concerne le censure avverso il decreto impugnato – deve essere respinto.

In considerazione della complessità della fattispecie esaminata, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile ed in parte lo respinge come precisato in motivazione. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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