Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-07-2011) 16-09-2011, n. 34262

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. C.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in data 17-12-2010, la Corte di Appello di Lecce ha confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado per il reato di cui all’art. 367 c.p., per avere falsamente affermato, con denuncia presentata ai Carabinieri di Sannicola in data 1-11-2004, essersi verificato il furto della sua autovettura Mercedes tg (OMISSIS), autovettura in realtà mai asportata in suo danno, avviando conseguentemente una procedura mirante ad ottenere il rimborso dalla società di assicurazioni REM. Il ricorrente deduce vizio di motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità, sostenendo che la sua condanna sarebbe basata unicamente sulle circostanze rappresentate in querela dalla Compagnia Assicuratrice senza il compimento di alcuna attività investigativa e proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti.

2 .-. Il ricorso è inammissibile, in quanto basato su motivi non consentiti in sede di giudizio di legittimità. Si tratta, infatti, di doglianze che attengono alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado attraverso una verifica completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.

3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 (mille), determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 (mille) in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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