Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Rilevato:
– che il condominio ricorrente, mediante la scia di cui in epigrafe, ha inteso procedere a lavori di manutenzione straordinaria della piscina di un complesso immobiliare sito in Manerba del Garda (Bs) alla via Seselle (doc. 1 ricorrente, copia provvedimento impugnato);
– che in relazione all’intervento in parola il Comune ha emanato il provvedimento inibitorio di cui pure in epigrafe (doc. 1 citato), nel quale afferma che il condominio in questione non sarebbe soggetto legittimato a procedervi. A dire del Comune, infatti, la piscina in questione farebbe parte del complesso di un’azienda turistico alberghiera, che sarebbe stato vincolato al tale destinazione come da atto di obbligo unilaterale rep. n°1058 Segretario Comunale di Manerba del 20 novembre 1997 (doc. 2 ricorrente, copia di esso), che detta destinazione non si sarebbe mai concretata, in particolare per l’assenza di una gestione unitaria del complesso in parola, che l’immobile in fatto sarebbe invece fruito dai proprietari delle varie unità abitative come normale abitazione, proprietari i quali avrebbero dato vita ad un condominio relativo allo stesso, ma che appunto non tale condominio, ma l’ente gestore della mai costituita azienda sarebbe legittimato a intervenire sulla piscina in parola;
– che il condominio impugna il provvedimento in parola con ricorso affidato a due motivi. Con il primo di essi, deduce violazione dell’art. 7 l. 241/1990, nel senso che non sarebbe stata compiuta una corretta e completa istruttoria. Con il secondo di essi, deduce eccesso di potere, nel senso che il condominio dovrebbe comunque ritenersi legittimato all’intervento in parola;
– che il Comune resiste con memoria 26 settembre 2011, chiedendo che il ricorso sia respinto nel merito;
– che il ricorso è infondato quanto alla domanda di annullamento. Con riferimento ai due motivi dedotti, che vanno trattati congiuntamente perché connessi, risulta agli atti che i condomini i quali, per mezzo dell’amministratore che li rappresenta, hanno presentato la segnalazione certificata per cui è causa, sono i sigg. C., D.S., rappresentato da C. stesso, S., C., S. e B., M., B., B. e R., G., G. e D., P., M., T., P., G. e P. (v. doc. 10 ricorrente, copia verbale assemblea condominiale in merito). Tali soggetti, ad eccezione del sig. D.S., il cui voto peraltro non fu marginale, sono i medesimi i quali risultano ricorrenti rispettivamente nei ricorsi nn° 1088, 1094, 1082, 1085, 1091, 1089, 1092, 1086, 1081, 1095, 1079, 1090, 1087, 1080 e 1093 del R.G. 2011 di questo Tribunale. In tali ricorsi, promossi mediante il medesimo odierno difensore del condominio e vertenti su una questione collegata, sono prodotti in copia, per ciascun soggetto come doc. 1 ricorrente, gli atti pubblici notarili di acquisto delle unità immobiliari le quali compongono l’asserito condominio: in ciascuno di tali atti, si asserisce in modo espresso e non equivoco, che l’acquirente ben conosce l’atto – il citato atto di obbligo unilaterale- dal quale deriva il vincolo a residenza turistico alberghiera. E" pertanto evidente che non il presunto condominio, ma il legittimo gestore dell’azienda turistico alberghiera poteva presentare la segnalazione in parola e che l’atto d’obbligo che ciò comporta era agli interessati ben noto, sì che nessuna omissione istruttoria può imputarsi al Comune;
– che per conseguenza va respinta anche la domanda risarcitoria;
– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per intero. Condanna la parte ricorrente a rifondere alla amministrazione intimata le spese del giudizio, spese che liquida in Euro 1.500 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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