Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-01-2012, n. 669 Responsabilità precontrattuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 30 gennaio-9 febbraio 2006 la Corte di appello di Venezia accoglieva l’appello proposto dalla spa Benetton Group (anche quale società incorporante per fusione la Benetton Spa) avverso la decisione del locale Tribunale del tribunale di Treviso, sezione stralcio, respingeva tutte le domande proposte dalla s.a.s. I.G. Studio di Ivana Gobbo s.n.c., con atto di citazione del 25 novembre 1988, condannando l’appellata a restituire alla società appellante le somme ricevute in forza della decisione di primo grado, oltre interessi legali dal giorno del pagamento.

Osservavano i giudici di appello che la società attrice aveva agito per ottenere il risarcimento del danno collegato al presunto affidamento della prosecuzione del rapporto con la Benetton, che le avrebbe impedito di accettare altre proposte di prosecuzione di collaborazione.

Il giudice di primo grado aveva ravvisato nel caso di specie la esistenza di un unico appalto continuato di servizi (avente ad oggetto la realizzazione della "collezione 0-12" per il campionario inverno 1986-estate 1987), poichè l’incarico alla stessa conferito era stato periodicamente rinnovato fino alla collezione primavera- estate 1989.

Con lettera 21 giugno 1988 la Benetton aveva comunicato alla società IG Studio Ivana Gobbo s.a.s. la cessazione del rapporto per la collezione autunno – inverno 1989/1990.

La società attrice precisava di avere avuto ripetute assicurazioni telefoniche da parte di una impiegata della Benetton che l’incarico in corso da qualche anno le sarebbe stato confermato e (sostenendo di essersi già impegnata in questa attività e di avere sostanzialmente già approntato tutto in vista di quella collezione, aveva chiesto il corrispettivo pattuito di L. 42.500.000.

A questa prima causa era riunita la causa che T.T. aveva intentato alla Benetton qualificata dal giudice istruttore come azione a tutela della proprietà intellettuale (poichè Benetton aveva dedotto di essere stata danneggiata in conseguenza di un plagio di alcuni disegni del T., utilizzati dalla Benetton, da addebitare alla società I.G. Studio).

Con sentenza n. 1545 del 2003 il Tribunale rigettava la domanda di T. condannando la Benetton al pagamento di Euro 21.949,42 in favore della attrice.

La decisione era impugnata dalla Benetton, con l’esito sopra riferito.

Avverso tale decisione la Ivana Gobbo & c. IG Studio s.n.c..

Ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da due motivi.

Resiste la Benetton Group con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato.

Entrambe le parti hanno depositato memorie

Motivi della decisione

Deve innanzi tutto disporsi la riunione dei due ricorsi, proposti contro la medesima decisione.

Il ricorrente principale deduce, con il primo motivo, vizi della motivazione.

Ad avviso della società Ivana Gobbo & C. la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della particolare specificità del rapporto che lega uno stilista ad un imprenditore del settore moda. L’affidamento della società ricorrente si basava su specifici comportamenti concreti, consolidati da anni di proficua collaborazione. Essi erano stati completamente trascurati dal giudice di secondo grado. Sulla base di una corretta valutazione delle circostanze di fatto, i giudici di appello avrebbero dovuto concludere che la Benetton aveva un preciso obbligo di comunicare la volontà di interrompere la collaborazione con un anticipo stabilito dalla natura e dai tempi necessari per approntare un’altra collezione per altro imprenditore.

Il secondo motivo del ricorso principale riguarda la denuncia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( artt. 1175, 1337, 1366, 1375 c.c.) La tutela dell’affidamento è un aspetto della buona fede nei rapporti obbligatori e contrattuali e risponde ad un fondamentale principio di solidarietà, sancito dal codice civile nella disciplina del contratto e più in generale in quella delle obbligazioni. La società Benetton aveva comunicato la propria volontà di interrompere la collaborazione quando oramai era troppo tardi per la società attrice per proporre la propria attività ad altri imprenditori del settore e quando gran parte dei lavori preparatori della collezione successiva erano stati già approntati dallo Studio IG Ivana Gobbo.

I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, sono privi di fondamento.

Con motivazione adeguata, che sfugge alle censure di violazione di legge e di vizi della motivazione, i giudici di appello hanno osservato che:

1) al di fuori del campo del lavoro subordinato non esiste alcuna norma di legge che imponga la conversione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato, nella ipotesi di una successione di incarichi a tempo; la originaria attrice, inoltre, non era una persona fisica, ma una società in accomandita semplice (poi trasformata in s.n.c.) ed aveva – tra l’altro – collaborato con la Benetton per alcuni contratti tramite altra società intermediaria;

2) neppure l’appellata aveva saputo individuare una norma o un principio generale che potesse giustificare l’accertamento, compiuto dal primo giudice, della esistenza di un unico rapporto a tempo indeterminato;

3) poteva solo affermarsi che in capo alla IG Gobbo vi era una legittima aspettativa di concludere un nuovo – ed ulteriore – contratto anche per la collezione autunno-inverno 1989/1990;

4) si trattava, tuttavia, di una mera aspettativa di fatto, priva di qualsiasi effetto giuridico in ordine alla possibilità di un futuro contratto: nessun effetto preliminare di un nuovo contratto poteva farsi discendere dal fatto che, nel corso degli anni pregressi, la Benetton – direttamente o nei primi anni tramite società terze – avesse concluso più contratti di consulenza a tempo determinato, senza soluzione di continuità;

5) se poi – proseguivano i giudici di appello – la società appellata, utilizzando impropriamente il termine "aspettativa" aveva inteso invocare un proprio affidamento in ordine al probabile rinnovo, occorreva precisare che la teoria del c.d. affidamento presuppone comunque che vi sia stata una dichiarazione divergente dalla volontà e che colui che l’abbia ricevuta (nel caso di specie il legale rappresentante di IG Gobbo), non fosse in grado di conoscerne la divergenza;

6) nel caso di specie, tuttavia, non vi era alcun indizio che deponesse in tal senso. I documenti prodotti non contenevano alcun riferimento ad un possibile rinnovo del contratto. Quanto alle testimonianze raccolte, il teste M., responsabile Benetton, aveva precisato che a fine giugno egli stesso aveva fatto presente che era intenzione di Benetton "non continuare il rapporto e che perciò non realizzasse alcunchè". Nessuno dei testi indotti dalla parte attrice aveva riferito elementi in contrario.

Pertanto, ha concluso la Corte territoriale, anche la deduzione di un concreto affidamento circa la prosecuzione del rapporto anche per la collezione autunno-inverno 1989/1990 doveva considerarsi priva di qualsiasi fondamento.

Il richiamo ad alcune decisioni di questa Corte in materia di responsabilità precontrattuale e diritto al risarcimento guadagno ed al pagamento delle prestazioni già eseguite da parte di lavoratori autonomi non appare pertinente al caso di specie.

Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale, espressamente indicato come condizionato.

L’alterno esito della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale.

Compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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