Cass. civ. Sez. V, Sent., 18-01-2012, n. 646 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 73/26/06, depositata il 24.1.07, pronunciata ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 7, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, accogliendo il ricorso in ottemperanza proposto da P.M.P., determinava in Euro 257,58 per ciascuno degli anni di maggior anzianità di servizio previsti dalla L. n. 141 del 1990, art. 1, la somma che andava rimborsata al contribuente, a titolo di maggiore imposta (IRPEF) pagata sull’indennità di buonuscita corrispostagli dall’O.P.A.F.S. (Opera di previdenza e assistenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato), secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 110/26/04, emessa dalla stessa CTR. 2. Il giudice dell’ottemperanza riteneva, invero, non dovuta – benchè la predetta decisione n. 110/26/04, passata in giudicato, ne avesse affermato, quanto meno in via di principio, la debenza – l’ulteriore detrazione dell’ importo pari alla percentuale dell’indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del dipendente e l’aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all’O.P.A.F.S..

2.1. L’impugnata sentenza poneva, inoltre, a carico dell’amministrazione finanziaria le spese del giudizio di ottemperanza, liquidandole, però, in misura globale e sensibilmente ridotta rispetto alla nota specifica prodotta dalla parte ricorrente, senza precisare, tuttavia, le voci non ammesse, nè il motivo dell’esclusione o della riduzione delle somme richieste.

3. Per la cassazione della sentenza n. 73/26/06 ha proposto ricorso il P. affidato a due motivi, ai quali l’amministrazione intimata ha replicato con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, il P. deduce la violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. 1.1. Osserva, invero, il contribuente che la CTR avrebbe illegittimamente escluso, in sede di giudizio di ottemperanza, l’ulteriore detrazione – per la maggiore imposta IRPEF indebitamente trattenuta al P. sull’indennità di buonuscita – dell’importo pari alla percentuale di detta indennità corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del dipendente e l’aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all’O.P.A.F.S..

La spettanza di tale detrazione, invero, – a parere del ricorrente – sarebbe stata accertata, in via definitiva, dal giudicato formatosi sulla sentenza della stessa CTR n. 110/26/04; sicchè detta questione non avrebbe potuto essere più posta in discussione in sede di giudizio di ottemperanza D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 70. 1.2. La censura è infondata e va disattesa. 1.2.1. Giova premettere, al riguardo, che – con ricorso alla CTP di Foggia – P.M. P. impugnava il silenzio rifiuto serbato dall’amministrazione sull’istanza di rimborso della maggiore IRPEF trattenuta sull’indennità di buonuscita corrispostagli dall’O.P.A.F.S.. Con tale istanza, il contribuente chiedeva, invero, il rimborso in relazione a due specifiche voci: a) alla detrazione D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 17 (nel testo applicabile ratione temporis), che – a suo dire – sarebbe spettata anche per l’aumento di servizio, computabile come prestazione effettiva di lavoro, ai fini della misura della pensione e dell’indennità di buonuscita, ai sensi della L. n. 141 del 1990, art. 1, comma 4; b) alla detrazione della somma pari alla percentuale della buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del dipendente e l’aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all’O.P.A.F.S. Il ricorso – disatteso dal giudice di prime cure – veniva, invece, accolto, in relazione ad entrambe le voci suindicate, dal giudice di appello, con la menzionata sentenza n. 110/26/04, il cui dispositivo demandava all’Agenzia delle Entrate la determinazione dell’imponibile dell’indennità di buonuscita, sia con riferimento al maggior servizio computabile come effettivo ai fini pensionistici, sia con riferimento alla percentuale contributiva a carico del lavoratore, esente da imposta in forza del principio desumibile dalla pronuncia n. 231/91 della Corte Costituzionale.

1.2.2. Formatosi il giudicato su tale pronuncia, il P. proponeva ricorso in ottemperanza D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 70, che si concludeva con il riconoscimento della prima delle due voci in contestazione, avendo la CTR determinato in Euro 257,58 per ciascuno degli anni di maggior anzianità di servizio previsti dall’art. 1 della L. n. 141 del 1990, la somma che andava rimborsata al contribuente, a titolo di maggiore imposta (IRPEF) pagata sull’indennità di buonuscita.

Quanto alla seconda delle voci suindicate, il giudice dell’ottemperanza accertava, invece, che sulla somma globale erogata al dipendente, a titolo di indennità di buonuscita, non era stata operata ritenuta alcuna da parte dell’O.P.A.F.S. Sicchè il ricorso, in relazione a tale pretesa detrazione della percentuale contributiva a carico del lavoratore, non veniva accolto.

Avverso tale pronuncia insorge, pertanto, il P. con il presente ricorso per cassazione affidato, in primis, al motivo in esame.

1.2.3. Premesso quanto precede, osserva la Corte che il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze delle Commissioni tributarie, regolato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, ammissibile ogni qual volta debba farsi valere l’inerzia della p.a. rispetto al giudicato, ovvero la difformità dell’atto posto in essere dalla medesima in ottemperanza al giudicato rispetto al contenuto della sentenza da eseguire, presenta connotati diversi rispetto al corrispondente, e – per taluni versi – concorrente giudizio esecutivo civile.

Per vero, lo scopo del giudizio di ottemperanza non è quello di ottenere l’esecuzione coattiva, tout court, del comando contenuto nella decisione passata in giudicato, bensì quello di rendere effettivo quel comando, compiendo tutti – e soltanto – quegli accertamenti indispensabili a delimitare la portata precettiva effettiva della sentenza di cui si chiede l’esecuzione (cfr. Cass. 20202/10). Ne discende che se, per un verso, il potere del giudice dell’ottemperanza sul comando definitivo inevaso non può che essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definita con il giudicato, non potendo essere attribuiti alle parti diritti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire, per altro verso, può – e deve – essere enucleato e precisato da quel giudice il contenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendosene il reale significato (v., ex plurimis, Cass. 22188/04, 28944/08, 11450/11).

1.2.4. Orbene, nel caso concreto, la sentenza della CTR n. 110/26/04 – in relazione alla quale il contribuente aveva proposto ricorso D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 70 – nell’accogliere le due detrazioni di imposta richieste, aveva demandato all’Agenzia delle Entrate di rideterminare l’imponibile dell’indennità di buonuscita, defalcando – oltre alla voce per la quale non vi è. contestazione (aumento di servizio ex L. n. 141 del 1990) – la ritenuta di imposta operata sulla quota corrispondente alla parte di contribuzione a carico del lavoratore, da considerarsi esente da imposta. La CTR aveva imposto, quindi, il rimborso della maggiore IRPEF indebitamente riscossa sulla predetta indennità.

E tuttavia, nel successivo giudizio di ottemperanza la CTR ha accertato che su tale quota della contribuzione a carico del lavoratore non è stata operata ritenuta alcuna, ai fini IRPEF, e la circostanza non è stata contestata con il ricorso per cassazione.

1.2.5. Se ne deve necessariamente inferire, a parere della Corte, che l’impugnata pronuncia – contrariamente a quanto assume il ricorrente – sia coerente con i limiti del giudizio in questione, essendosi il giudice dell’ottemperanza limitato a precisare la portata precettiva del giudicato accertando – a fronte della pronuncia che demandava all’amministrazione di determinare esattamente l’imponibile detraendo le voci esenti da imposta – che per una di tali voci non vi era stata alcuna trattenuta IRPEF. Ne consegue, pertanto, che il motivo di ricorso in esame i. non può che essere disatteso.

2. Con il secondo motivo di ricorso, il P. deduce la violazione della L. n. 794 del 1942, art. 24 e del D.M. n. 127 del 2004, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. 2.1. Assume, invero, il ricorrente che il giudice dell’ottemperanza, a fronte di un parcella recante l’importo complessivo di Euro 1.753,88, si sarebbe limitato a liquidare in sentenza – del tutto immotivatamente – la somma di soli Euro 400,00, oltre spese generali ed accessori di legge, in tal modo violando altresì i minimi inderogabili previsti dalla legge.

2.2. Il motivo di ricorso è inammissibile.

2.2.1. E’ bensì vero, infatti, che il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti e degli onorari in misura inferiore a quella esposta, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione o della riduzione di voci da lui operata; e ciò al fine di consentire – attraverso il sindacato di legittimità – il riscontro della conformità della liquidazione operata a quanto risulta dagli atti e dalle tariffe, in special modo in relazione all’inderogabilità dei minimi L. n. 794 del 1942, ex art. 24.

Tuttavia, laddove il ricorso per cassazione avverso la liquidazione delle spese processuali operata dal giudice non riporti le singole voci della nota spese ridotta globalmente, esso non consente di verificare la pretesa violazione dei minimi, sia per i diritti che per gli onorari, e – pertanto – non essendo autosufficiente, è inammissibile (Cass. 21325/05, 2254/07).

2.2.2. Nel caso di specie, il P. si è limitato a dedurre, nel ricorso per cassazione, di avere esposto in parcella spese per Euro 183,60 e diritti per Euro 759,00, senza specificazione alcuna delle relative voci; quanto agli onorari, poi, nessuna indicazione specifica – neppure cumulativa – circa le voci richieste ha operato il ricorrente.

Per tali ragioni, pertanto, il motivo in esame deve essere dichiarato inammissibile.

3. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso del P. va rigettato.

4. Concorrono giusti motivi per un’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso; dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio.

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