Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
G.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 24 dicembre 2010 del Tribunale di Napoli – Sezione del riesame – con la quale, decidendo in sede di rinvio della Corte di cassazione, è stata rigettata l’istanza di riesame delle ordinanze del Gip del Tribunale di Napoli del 19 novembre 2009, con la quale era stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto:
a) Violazione di legge ed erronea applicazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies e art. 273 c.p.p., comma 1, in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) e art. 627 c.p.p., comma 2.
Travisamento della prova e difetto di motivazione in ordine al mancato esame degli allegati alla relazione redatta dal consulente di parte e della documentazione prodotta nel corso dell’udienza del giudizio di rinvio.
Il ricorrente lamenta che il Tribunale del riesame non avrebbe valutato correttamente la documentazione prodotta in base alla quale sarebbe giustificata la autonoma capacità reddituale dello stesso in base alle fonti di reddito dettagliatamente specificate nella relazione di parte del consulente dott. S., in particolare riferibili al modello Unico, a compravendite immobiliari, alla restituzione di somme sequestrate in precedenti procedimenti, alla fruizione di mutui bancari, e a successioni. In questo senso il TDL non avrebbe ottemperato all’indicazione della Corte di cassazione che aveva richiesto di vagliare in modo accurato le allegazioni della difesa in relazione alle modalità di acquisizione delle quote societarie incriminate. Inoltre il ragionamento del TDL sarebbe inficiato dal fatto che sarebbero state escluse le fonti di reddito, asseritamente e illogicamente provenienti da attività illecite. In modo erroneo inoltre sarebbero stati valutati gli elementi da cui dedurre l’intestazione fittizia delle quote societarie, in ordine alla cui dimostrazione sarebbe insufficiente la dedotta ripetitività, non finanziariamente giustificata, dei trasferimenti;
b) Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 416 c.p., comma 2 in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) ed e) e art. 627 c.p.p., comma 2.
Secondo il ricorrente non emergerebbero i presupposti per affermare la sussistenza della gravità indiziaria di appartenenza all’associazione camorristica. Tale elemento non potrebbe essere ricavato dall’asserito protagonismo dello stesso nella cura della gestione delle aziende sequestrate dopo l’arresto del fratello R., mancando elementi concreti in ordine alla ritenuta intestazione fittizia delle quote delle medesime; inoltre apparirebbero evanescenti gli elementi desumibili dagli stretti rapporti con i custodi giudiziari, e dalla ritenuta indebita ingerenza nella gestione attiva delle aziende. Sarebbe in particolare generica l’affermazione relativa alla fittizia intestazione di quote societarie in realtà appartenenti al fratello R. per la prosecuzione dell’illecita gestione delle stesse, con l’adozione di una condotta di ausilio al raggiungimento degli scopi del sodalizio criminoso e quindi della sua messa a disposizione del sodalizio medesimo. c) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 267 e 271 c.p.p. in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente lamenta l’utilizzazione delle intercettazioni ambientali relative al contenuto dei colloqui avuti con il fratello detenuto R., mentre nello stesso provvedimento il TDL aveva escluso la possibilità del ricorso alle medesime. Osserva il Collegio che il ricorso è infondato.
La motivazione adottata dalla Corte di cassazione in sede di rinvio in ordine alla consistenza degli elementi raccolti a carico del ricorrente affermava che "Il Tribunale (con riferimento alla contestazione di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies), ha reso in ordine al grave quadro indiziario per il delitto di intestazione fittizia una motivazione basata in via prioritaria sul rinvio all’ordinanza n. 270/09 dell’aprile 2009 che, nei confronti dell’indagato, aveva disposto solo il sequestro preventivo delle quote sociali ritenute a lui fittiziamente intestate. Tale rinvio avrebbe dovuto essere corredato da una specifica illustrazione delle ragioni per le quali la valutazione operata nella citata ordinanza ai limitati fini della misura reale recasse elementi utili anche ai fini della giustificazione della misura cautelare personale". In relazione alla contestazione associativa la Corte riteneva che la gestione delle aziende del fratello R. "in sè considerata riveste naturalmente il significato di mero interessamento (contraddistinto magari da modalità poco ortodosse e suscettibili anche, eventualmente di integrare autonomi illeciti), al proprio patrimonio", per cui "la conclusione assunta dal Tribunale avrebbe dovuto essere logicamente supportata dall’attendibilità del carattere fittizio dell’intestazione delle citate aziende, in una a specifici e concreti elementi, (utili in ipotesi ad avallare detto carattere), indicativi del tenore e del senso dei rapporti avuti dal ricorrente col fratello R., prima e dopo la cattura di quest’ultimo".
Ciò premesso ritiene la Corte che l’approfondimento motivazionale richiesto al Tribunale del riesame è stato effettuato, e, all’interno della fase cautelare presa in esame, appare logico ed esente da censure.
Il Tribunale ha evidenziato, innanzitutto, correttamente, come il Collegio investito del giudizio di rinvio mantenga la piena autonomia nei poteri di indagine, di ricostruzione dei fatti, di valutazione dei dati probatori. 11 principio di diritto al quale il giudice di rinvio ha un obbligo assoluto ed inderogabile di uniformarsi è soltanto quello che, a norma dell’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 2, deve essere specificamente enunciato nella sentenza di annullamento con rinvio. Tale effetto vincolante non scaturisce, invece, da affermazioni esplicative della "ratio decidendo e, meno ancora, da singoli sviluppi argomentativi che si limitino a scandagliare i vizi del provvedimento annullato ma non forniscano, in sè, le indicazioni riparatorie in punto di legittimità. (Cass., sez. 1, 18/05/1999, n. 555); inoltre, è stato ribadito che in tema di sindacato sul vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che il giudice di rinvio, avuto riguardo ai limiti propri del giudice di legittimità, conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi, ed è vincolato solo dal l’obbligo di motivare logicamente seguendo i principi di diritto enunciati dalla Corte suprema, colmando i vuoti motivazionali additati ed evitando le incongruenze logiche rilevate nella sentenza annullata, senza essere vincolato da valutazioni di merito eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni (Cass., sez. 1, 10/02/1998, n. 803, Scuotto e altro).
Ciò premesso rileva la Corte che correttamente il Tribunale ha ritenuto di far precedere ogni valutazione sul merito dall’inquadramento della vicenda criminale, cui fanno riferimento le contestazioni mosse al G.M., all’interno del contesto storico relativo alla creazione di un gruppo aziendale, ad opera di G.R., avente il monopolio nella installazione di apparecchi da gioco e da intrattenimento, anche proibiti e nella raccolta delle scommesse, con collegamenti a clan camorristici, i quali imponevano l’adozione di tali apparecchi sul territorio.
L’illiceità della condotta dei clan camorristici correttamente è stata ritenuta qualificare anche la condotta del gruppo aziendale, visto lo stretto legame operativo dal punto di vista economico finanziario tra le due entità. Tale ricostruzione trova puntuale conferma in più provvedimento cautelari, che hanno superato il vaglio di legittimità, e nelle dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, elementi dai quali è stata dedotta correttamente la complementarietà tra l’attività imprenditoriale del gruppo Grasso e quella dei gruppi delinquenziali, caratterizzati dalla loro natura camorristica. In questo caso dunque il TDL, proprio facendo riferimento alla complementarietà dell’azione dei due gruppi, quello imprenditoriale e quello camorristico, ha ritenuto presente la matrice criminale dell’attività imprenditoriale, altrimenti lecita quanto all’oggetto (v. Cass., sez. 22 gennaio 2009). La qualità dell’azione criminale dell’associazione mafiosa è infatti pacificamente ritenuta rilevante per l’attribuzione della natura illecita ad essa direttamente connessa (v. così in materia di riciclaggio in cui il "delitto presupposto" del riciclaggio (art. 648 bis c.p.) può essere costituito anche da quello di associazione mafiosa (art. 416 bis c.p.) allorquando l’associazione abbia tra i suoi scopi quello del perseguimento di attività formalmente lecite, conseguite attraverso il metodo mafioso, con la conseguenza che sia la stessa associazione mafiosa a creare direttamente proventi suscettibili di essere "ripuliti", senza la necessità della commissione di altri reati da configurare come fine dell’associazione, Cass., sez. 6, 30/10/2009, n. 45643, P; e coerentemente, in tema di associazione di tipo mafioso, è stato ritenuto che assume il ruolo di concorrente "esterno" colui che, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, di natura materiale o morale, sempre che questo abbia una effettiva rilevanza causale nella conservazione o nel rafforzamento delle capacità operative dell’associazione, rivelandosi in tal senso condizione necessaria per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo, come è avvenuto per il G.R., fratello del ricorrente G.M. (v. Cass., sez. 6, 26/06/2009, n. 29458). Sulla base di queste valutazioni sono state dunque considerate le numerose condotte di intestazione fittizia poste in essere dal G. ed oggetto di valutazione con il provvedimento di sequestro preventivo emesso ex L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies. Il Tribunale ha fornito dunque analitica contezza dei rapporti strutturali con importantissime famiglie dell’universo camorristico del G.R., peraltro condannato ex art. 416 bis c.p. con due sentenze passate in giudicato, e della conseguente necessità di porre in essere operazioni di fittizia intestazione delle quote sociali del gruppo (v. p. 15 del provvedimento del TDL).
Sulla base di queste premesse storico giuridiche il TDL ha poi valutato gli elementi indiziari in base ai quali devono ritenersi sussistenti gli elementi per l’adozione della misura della custodia cautelare anche a carico del G.M., facendo riferimento agli accertamenti del GdF, che hanno evidenziato come il patrimonio del ricorrente sia quasi esclusivamente riconducibile alle aziende di cui si assume la fittizia intestazione e pertanto come tali entrate rivestano natura illecita, per quanto sopraesposto. Tali valutazioni tengono conto in modo analitico dei redditi da lavoro dipendente e dei redditi, di natura illecita, provenienti dalle società prese in esame, per giungere alla conclusione, visti anche i redditi irrisori percepiti dalla moglie, che solo in base ai secondi possono essere giustificati gli acquisti delle quote societarie di cui si discute.
Il TDL prende poi in considerazione anche i documenti e la perizia di parte dimostrando come le conclusioni raggiunte divergano da quelle d’ufficio esclusivamente per l’inserimento dei redditi di provenienza illecita, giustamente da non contabilizzare tra quelli a disposizione del ricorrente. Inoltre, in considerazione della loro intrinseca natura, ovviamente non possono essere considerati redditi i mutui pure elencati dalla difesa nel paniere delle disponibilità finanziarie attive. Appare quindi esente da censure logico giuridiche la conclusione del TDL secondo la quale, in base alla capacità reddituale del G.M. al momento dell’acquisto delle quote sociali, il trasferimento debba ritenersi fittizio rispetto alla capacità reddituale di "lecita" provenienza di cui poteva disporre.
Sulla base di questi presupposti fattuali il TDL ripercorre una serie di indizi rilevanti nella loro univocità per consolidare le conclusioni raggiunte, come le e-mails relative al coinvolgimento diretto del G.M. nella gestione delle società il cui vertice comunque si identificava in G.R. (v. p. 19 – 26 dell’ordinanza del TDL). Si dimostra cioè come anche per le società formalmente intestate al G.M. le decisioni finali e la relativa rendicontazione siano da riferire anche al G.R..
E i gravi indizi di colpevolezza, che non hanno consentito al tribunale di pervenire ad un giudizio di modifica della misura adottata rispetto alle esigenze cautelari, trovano riscontro nel collegamento funzionale del G.M. con il G.R., collegamento che prima dell’arresto del secondo e delle condanne ai sensi dell’art. 416 bis c.p. non era stato necessario esteriorizzare attraverso la formale acquisizione delle società riferite al G. M. (si veda la chiara descrizione effettuata e le ricostruzioni operate da pagg. 26 a 33 del provvedimento del TDL), e che quindi inizialmente non aveva assunto una evidenza tale da fare ritenere lo stesso coinvolto nelle attività curate dal gruppo fino ad avere rapporti strutturali con organizzazioni criminali territoriali. Tali conclusioni trovano infatti ulteriore riscontro negli accertati interventi posti in essere dal ricorrente sui meccanismi operativi delle aziende, sugli amministratori giudiziari, sulle ingerenze davvero difficilmente spiegabili, alla luce di quanto detto e del contesto in cui avvenivano, come un mero interessamento alla sorte del proprio patrimonio, pur in presenza di già riconosciute attività di possibile rilevanza penale e che prescindevano dalla reale titolarità aziendale; circostanza che dunque fa giustamente ritenere ininfluente, ai fini della modifica o revoca del provvedimento custodiale la decadenza dalla qualità di amministratore della società Duegi del gruppo Grasso.
Alla luce delle suesposte considerazioni le valutazioni operate dal Tribunale del riesame appaiono esenti da censure logico giuridiche;
pertanto deve essere rigettato il ricorso e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
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