Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. – Le amministrazioni regionali indicate nelle premesse hanno impugnato la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha accolto il ricorso promosso in primo grado dal comune di Rometta e, per l’effetto, ha annullato, per incompetenza, i seguenti atti:
a) il decreto del direttore dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque (d’ora in poi, "ARRA"), Settore 4°, Osservatorio sui Rifiuti n. 335 del 26 agosto 2008, sottoscritto pure dal Presidente dell’ARRA, trasmesso con nota n. 30377 OR, del 27 agosto 2008, con la quale fu disposta la nomina del sig. Di.Fr.Gi. quale Commissario ad acta presso il comune di Rometta;
b) l’atto di diffida, prot. n. 20299 OR, del 13 giugno 2008, con il quale l’ARRA diffidò il comune di Rometta ad intervenire in via sussidiaria nei confronti della propria società d’ambito versando le spettanze dovute, nonché i pregressi atti di diffida all’uopo notificati;
c) gli atti con i quali l’ATO ME 2 S.p.A. richiese al comune di Rometta il pagamento dei relativi debiti in via sussidiaria.
2. – Le controparti evocate in giudizio non si sono costituite.
3. – All’udienza pubblica del 13 luglio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. – La controversia si presta ad essere decisa con sentenza in forma semplificata a norma dell’art. 70 del codice del processo amministrativo. Ed invero, si presenta manifestamente fondata la principale censura, con la quale le amministrazioni appellanti hanno dedotto l’insussistenza del vizio di incompetenza ravvisato dal primo Giudice. Sul punto è sufficiente richiamare i recenti precedenti di questo Consiglio, relativi ad analoghe liti, nei quali sono state ampiamente spiegate le ragioni dell’erroneità dell’esegesi normativa seguita dal T.A.R. (tra le altre, si vedano le decisioni n. 435/2011 e n. 414/2011); il Collegio ritiene pertanto di poter rinviare alle motivazioni di detti pronunciati che ben si attagliano anche al caso di specie.
5. – La manifesta fondatezza dell’appello consente di non esaminare le eccezioni preliminari di inammissibilità dell’originario ricorso, formulate in primo grado dalle amministrazioni ricorrenti e riproposte in appello.
6. – La mancata costituzione del comune appellato e la conseguente mancata riproposizione delle altre doglianze dedotte avanti al T.A.R. preclude la possibilità, per il Collegio, di riesaminare le censure, assorbite in prime cure in ragione dell’accoglimento del vizio di incompetenza.
7. – Al lume dei superiori rilievi ritiene, inoltre, il Collegio di poter assorbire ogni altro motivo o eccezione, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini della presente decisione.
8. – In considerazione della natura pubblica dei litiganti, si ravvisano giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso promosso in primo grado.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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