Cass. civ. Sez. V, Sent., 18-01-2012, n. 630 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Ingersoll Rand Italiana s.p.a. ricorre (successivamente depositando memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) per la cassazione della sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Irpeg e Ilor relativo all’anno di imposta 1996, la C.T.R. Lombardia, accogliendo l’appello dell’Ufficio e rigettando quello della contribuente, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva in parte accolto il ricorso introduttivo, confermava interamente l’avviso opposto anche con riguardo alla ripresa a tassazione concernente gli interessi passivi. A tale proposito i giudici d’appello hanno affermato che la società non aveva fornito, a supporto dell’elevato indebitamento, la prova relativa alla sussistenza dei requisiti espressamente previsti dall’art. 75, comma 1 T.U.I.R., gravando il relativo onere probatorio sul contribuente che invoca la deducibilità di oneri e costi. In particolare i giudici d’appello hanno ritenuto che le argomentazioni svolte dalla parte al riguardo non risultavano confortate da alcun documento allegato alla contabilità e idoneo a dimostrare la certezza del relativo costo per cui escludevano, in mancanza di un contratto scritto di finanziamento, di poter attribuire alcun valore probatorio alle due "loan note" datate 08.07.1992 ed al parere reso dalla società di revisione e richiamato dalla parte.

Con un unico, articolato motivo di censura, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 nonchè artt. 1282, 1284, 1350, 2697 e 2709 c.c. oltre che vizi di motivazione, la ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello, affermando che le argomentazioni svolte dalla parte al riguardo non risultano confortate da alcun documento allegato alla contabilità e idoneo a dimostrare la certezza del relativo costo, non abbiano considerato una serie di documenti prodotti in giudizio dalla parte.

La ricorrente si duole altresì del fatto che i giudici d’appello abbiano erroneamente affermato che il costo per gli interessi passivi in contestazione doveva necessariamente derivare da un contratto scritto di finanziamento e del fatto che i suddetti giudici non abbiano attribuito alcun valore probatorio alle due "loan note" datate 08.07.1992.

Le censure esposte sono in parte infondate e in parte inammissibili.

In particolare, la censura ex art. 360 c.p.c., n. 5 (consistente nel non aver i giudici d’appello ai fini della prova degli interessi passivi de quibus considerato una serie di documenti prodotti in giudizio dalla ricorrente) è innanzitutto inammissibile per mancanza della illustrazione richiesta dalla seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c., posto che non può considerarsi tale quanto riportato dopo la esposizione del motivo, sotto la rubrica "quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c., al n. 3), in cui si legge "il fatto controverso e decisivo su cui la motivazione della impugnata sentenza si assume omessa riguarda gli elementi di fatto invocati e documentati dal contribuente (v. retro par. B punti da B1 a B5) al fine di dimostrare l’esistenza del debito da cui sono derivati gli interessi passivi in contestazione". A norma della seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c., in caso di denuncia del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume viziata, e, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dal citato art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un "quid pluris" rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (v. cass. n. 8897 del 2008). E’ da aggiungere che la suddetta illustrazione bis deve sempre avere ad oggetto (non più un una questione o un "punto", secondo la versione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 anteriore alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006 ma) un fatto preciso, inteso sia in senso storico che normativo, ossia un fatto "principale", ex art. 2697 c.c. (cioè un "fatto" costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche, secondo parte della dottrina e giurisprudenza, un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo. E’ pertanto evidente che una illustrazione che (come nella specie) consista nel mero rinvio ad alcuni paragrafi della precedente esposizione del motivo non risponde alla ratio di fornire una indicazione sintetica e riassuntiva della censura che consenta immediatamente al giudice di legittimità, sulla base della sola lettura di tale illustrazione, di valutare l’ammissibilità del ricorso. E’ peraltro da precisare che la censura difetta anche di autosufficienza, posto che vengono indicati i documenti asseritamente non valutati dai giudici d’appello senza riportarne testualmente il contenuto al fine di consentire a questo giudice di legittimità di valutarne la decisività senza necessità di ricorrere ad atti esterni al ricorso.

Anche la censura di violazione di legge presenta diversi profili di inammissibilità.

In proposito è innanzitutto da evidenziare che tale censura non coglie nel segno nel momento in cui la ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello abbiano erroneamente affermato che il costo per gli interessi passivi in contestazione doveva necessariamente derivare da un contratto scritto di finanziamento, posto che i suddetti giudici, come è facilmente riscontrabile dalla lettura della sentenza impugnata, non hanno mai affermato che il costo per gli interessi passivi in contestazione deve necessariamente derivare da un contratto scritto di finanziamento, ma hanno invece affermato che, in mancanza di un contratto scritto di finanziamento, non potevano attribuire alcun valore probatorio alle due "loan note" datate 08.07.1992.

Non trova pertanto riscontro nella sentenza impugnata l’affermazione in diritto (censurata in questa sede) secondo la quale per la deducibilità degli interessi passivi è in ogni caso necessario che essi discendano da un contratto di finanziamento scritto, essendosi invece in sentenza semplicemente affermato che la prova documentale offerta dal soggetto gravato del relativo onere (le suddette "loan note") non poteva avere alcun valore probatorio in assenza di un contratto scritto di finanziamento. Per valutare se tale ultima affermazione sia o meno conforme a diritto sarebbe stato necessario esaminare attentamente detta prova documentale e quindi che, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, fosse stato riportato in ricorso il contenuto testuale di essa, per consentire a questo giudice di legittimità una valutazione di essa senza necessità di ricorrere ad atti esterni al ricorso medesimo. E’ peraltro da evidenziare che, secondo l’affermazione della medesima parte ricorrente, gli interessi passivi della cui deducibilità si discute erano previsti ad un tasso superiore a quello legale e quindi richiedevano in ogni caso, per la parte eccedente la misura legale, la forma scritta ad substantiam a norma dell’art. 1284 c.c., u.c..

In tali ipotesi, la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha affermato che l’onere della forma scritta può essere assolto anche da dichiarazione unilaterale del debitore, purchè non meramente ricognitiva (v. cass. n. 3252 del 1984), circostanza che evidenzia maggiormente la necessita di una valutazione (nei suo contenuto integrale e testuale) della documentazione offerta dal contribuente e ritenuta dai giudici della C.T.R. priva di valore probatorio.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 18.100,00 di cui Euro 18.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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