Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
D.N.G. propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna, con la quale è stata confermata la sentenza del giudice monocratico del tribunale della stessa città, che lo aveva condannato alla pena di mesi cinque e giorni 10 di reclusione per il reato di cui all’art. 610 c.p. perchè mostrando una pistola scaccia cani priva del prescritto tappo rosso e dicendo "non farmi arrabbiare, dammi da bere o ti faccio un casino" costringeva il barista C.S. a servirgli una ulteriore birra nonostante che apparisse già ubriaco.
Il ricorrente indica nell’intestazione sei generici motivi di doglianza, solo in parte sviluppati nella motivazione del ricorso, che qui letteralmente si trascrivono:
1. inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale;
2. mancata motivazione, come risulta dal testo del provvedimento impugnato (secondo il ricorrente la sentenza impugnata utilizza un escamotage per evitare di affrontare la doglianza di cui al primo motivo di appello e per l’effetto lascia priva di motivazione la questione prospettata);
3. violazione del principio di tipicità della legge penale anche processuale;
4. manifesta illogicità della motivazione come risulta dal provvedimento impugnato;
5. inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di improcedibilità, di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità e/o di decadenza;
6. violazione dell’art. 546, comma 1, lett. g) e commi 2 e 3.
Per tali motivi chiede la cassazione della sentenza, anche con rinvio.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato, ai limiti dell’inammissibilità, e deve dunque essere respinto.
Si deve premettere, dal momento che sono state indicate (anche se non correttamente sviluppate) doglianze relative alla motivazione, che ci troviamo di fronte ad una doppia conforme, per cui le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Cassazione penale, sez. 2, 15 maggio 2008, n. 19947). Ma, a prescindere da ciò, si deve comunque osservare che la sentenza della Corte d’appello risulta correttamente motivata in ordine al fatto e alla sua qualificazione giuridica.
Quanto ai motivi del ricorso, si è già evidenziato nelle considerazioni in fatto che risultano specificate e sviluppate nella parte motiva solo tre censure. Innanzitutto viene ribadita l’eccezione di nullità della sentenza per essere stata motivata e sottoscritta da un giudice diverso rispetto a quello che ha redatto il dispositivo mediante lettura in udienza; l’eccezione, già respinta dalla Corte d’appello con congrua e specifica motivazione (In forza della quale la di Corte d’appello ha anche disposto la correzione dell’epigrafe della sentenza), è assolutamente infondata.
Inoltre, da un esame degli atti risulta che la firma apposta in calce alla sentenza è simile a quella del dispositivo ed a quella apposta sul contestuale provvedimento di convalida dell’arresto, da cui può desumersi che non vi è stato mutamento del giudice, ma, come rilevato dalla Corte d’appello, semplice errore materiale nell’intestazione del provvedimento (Ciò risulta, infine, dalla dichiarazione pervenuta dal Tribunale di Bologna, in atti).
Quanto al secondo profilo, relativo alla qualificazione del fatto di reato, trattasi di questione di merito che non può essere riesaminata in questa sede, dal momento che la sentenza impugnata ha fornito adeguata e corretta motivazione in ordine alla sussistenza della fattispecie contestata; in particolare la Corte, dopo aver ricostruito il fatto, ha dato atto che la minaccia è stata tutt’altro che fine a se stessa, quanto piuttosto univocamente indirizzata a costringere la persona offesa a servire nuovamente da bere, ossia a tenere un comportamento che la stessa persona offesa si era legittimamente rifiutata di porre in essere, con la conseguente integrazione degli estremi costitutivi del reato di violenza privata.
Quanto, infine, all’ultima censura "sviluppata" in motivazione, non può non rilevarsi che il ricorrente si è limitato ad affermare testualmente: "gli effetti di tali vizi decisionali si sono riverberati altresì sul trattamento sanzionatorio che ne è derivato, anch’esso frutto di errori in iudicando". Trattasi di censura evidentemente generica e dunque inammissibile, tanto più che sembra essere allegata dal ricorrente quale effetto della asserita precedente nullità, che viceversa questa Corte ha escluso. Per i motivi esposti il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.