T.A.R. Emilia-Romagna Parma Sez. I, Sent., 04-10-2011, n. 329 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che

in quanto liquidatore della De.Co. S.r.l., il ricorrente presentava al Comune di Piacenza, in data 11 maggio 2011, un’istanza di accesso agli atti inerenti il contenzioso giudiziale tra il Comune di Piacenza e la P.B. S.r.l. e tra il Comune di Piacenza e la Newco S.r.l., in relazione alla vicenda della bonifica dell’area "ex Acna", cui era direttamente interessata anche la società in liquidazione;

che con nota prot. n. 30887 del 13 maggio 2011 l’Amministrazione locale rigettava la domanda, adducendo la circostanza ostativa del trattarsi di atti di natura processuale e di documenti riferiti a giudizi pendenti innanzi a vari tribunali, nonché richiamando l’art. 15, comma 4, lett. c), del regolamento comunale in materia e la relativa esclusione dall’accesso dei documenti che attengono ai rapporti di consulenza legale, giudiziale e stragiudiziale e di patrocinio legale;

che il ricorrente ha esercitato l’actio ad exhibendum, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 116 cod.proc.amm., con richiesta al giudice amministrativo delle misure utili a garantirne il diritto a prendere visione ed estrarre copia degli atti oggetto dell’istanza di accesso respinta;

che, a fondamento della domanda giudiziale, egli fa valere la pretesa alla conoscenza di atti necessari alla difesa degli interessi giuridici della società, atti che qualifica "processuali" e come tali ammessi all’ostensione per esserne la visione finalizzata alla tutela di situazioni giuridiche soggettive;

che si è costituito in giudizio il Comune di Piacenza, opponendosi all’accoglimento del gravame;

che alla Camera di Consiglio del 14 settembre 2011, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione;

Ritenuto che, per costante giurisprudenza (v., da ultimo, TAR Molise 9 dicembre 2010 n. 1528), l’ordinamento consente la proposizione della domanda di accesso ex art. 22 e segg. della legge n. 241 del 1990 solo se la stessa ha ad oggetto documenti qualificabili come amministrativi – quanto meno in senso soggettivo e funzionale -, mentre preclude la richiesta di esibizione degli atti processuali e di quelli espressione di attività giurisdizionale, ancorché non immediatamente collegati a provvedimenti che siano espressione dello ius dicere ma intimamente e strumentalmente connessi a questi ultimi;

che nella fattispecie i documenti oggetto della richiesta di ostensione costituiscono indubbiamente "atti processuali" – e tale in effetti è anche la qualificazione che ne ha dato il ricorrente (v. pag. 7 del ricorso) -, onde correttamente l’Amministrazione comunale ha opposto un diniego alla pretesa avanzata dall’interessato;

che il ricorso, in conclusione, va respinto;

che, valutata complessivamente la controversia, si ravvisa la sussistenza delle condizioni per la compensazione delle spese di lite

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’EmiliaRomagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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