Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
M.N. e Ma.An. hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Larino, m.a. e S. N. e, premesso che avevano acquistato dalle convenute la piena proprietà di un appartamento sito in (OMISSIS); che sovrastante al detto appartamento vi erano un sottotetto e un ampio terrazzo; che la m. e la S. avevano eseguito dei lavori, trasformando il sottotetto in appartamento e che da detti lavori erano derivati danni al loro appartamento, chiedevano al Tribunale di ritenere e dichiarare che il sottotetto e il terrazzo erano di proprietà comune; di ordinare la riduzione in pristino del locale soffitta condominiale e del locale retrostante; di condannare i convenuti al risarcimento dei danni per il mancato godimento della cosa comune e per le infiltrazioni, nonchè alla rimozione della copertura del nuovo terrazzo.
Si costituivano le convenute contestando la domanda e chiedendo in via riconvenzionale la condanna degli attori alla rimozione del montacarichi installato sul muro comune.
L’adito Tribunale rigettava la domanda degli attori tranne che sul punto relativo alla richiesta di danni per infiltrazioni, liquidati in Euro 1.549,37, e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, ordinava agli attori la rimozione del montacarichi.
Il M. e la Ma. proponevano appello, al quale resisteva la m., dichiarando il decesso dell’altra appellata e affermando di essere unica erede di quest’ultima.
La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza depositata il 12 aprile 2006, ha rigettato l’appello.
Per la cassazione di questa sentenza M.N. e Ma.An. hanno proposto ricorso sulla base di un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso, la m..
Motivi della decisione
Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione in forma semplificata.
Con l’unico motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano il vizio di insufficiente motivazione circa un fatto contro verso e decisivo per il giudizio, dolendosi del fatto che la Corte d’appello non abbia riconosciuto la natura comune del locale sovrastante al loro appartamento, non abbia adeguatamente valutato i danni subiti a causa delle infiltrazioni ed abbia erroneamente confermato l’ordine di rimozione del montacarichi.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, posto che il provvedimento impugnato è stato depositato il 12 aprile 2006, trova piena applicazione il disposto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., recante una specifica disciplina circa la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione;
Nella giurisprudenza di questa Corte si è chiarito, con riferimento, in particolare, ai motivi di ricorso con i quali – come nella specie – si denuncia vizio di motivazione, che l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, e che la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass., S.U., n. 20603 del 2007). In particolare, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è con seguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., n. 16002 del 2007).
Nella specie, l’unico motivo di ricorso non reca nè la chiara indicazione del fatto controverso nè il momento di sintesi che, nella giurisprudenza di questa Corte, si è ritenuto necessario a corredo della denuncia di un vizio di motivazione.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, in applicazione del principio della soccombenza, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
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