Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il Procuratore della Repubblica di Cosenza ricorre avverso la sentenza emessa il 9.2.10 dal Giudice di pace di Acri con la quale C.D. è stato assolto, ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2 dal reato di cui agli artt. 582 e 612 c.p..
Deduce il p.m., nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, genericità e contraddittorietà della motivazione con la quale il giudice era pervenuto alla pronuncia assolutoria perchè "dall’escussione di numerosi testi non sono emersi elementi di colpevolezza del C., tali da poter fondare una affermazione di responsabilità", dal momento che non erano state tenute in considerazione nè le dichiarazioni della teste Z., che aveva confermato sia le minacce proferite dall’imputato alla p.o. che l’aggressione da questi subita, nè quelle del teste F. che aveva affermato che la Z. si era in effetti trovata dinanzi alla porta di casa al momento dei fatti, senza poi considerare che la p.o. C.A. era stata trovata semisvenuta in terra ed il c.t.u. – contrariamente a quanto ritenuto, con evidente travisamento della prova, dal giudice – aveva concluso nel senso che le lesioni riportate dal C.A. erano conseguenza di un trauma causato da uno schiaffo o da un pugno.
La parte civile, costituita a mezzo del procuratore e difensore Avv. B.G., ha proposto appello, ai fini civili, lamentando come dalle dichiarazioni testimoniali emerga la responsabilità dell’imputato in ordine al danno arrecato alla parte civile, conseguenza delle minacce proferite da C.D. con l’espressione "… è il momento che ti calpesto come l’uva" a cui aveva fatto seguito l’aggressione portata con uno schiaffo alla p.o. che in conseguenza di ciò era caduta in terra, tanto che lo stesso c.t.u. aveva accertato che le lesioni riscontrate al C. A. era conseguenza di uno schiaffo o di un pugno ed erano compatibili con la caduta in terra e la semi-incoscienza della parte lesa.
Con memoria depositata il 30.6.11, il difensore di C.A. ha, in via preliminare, eccepito la nullità del giudizio di primo grado per avere il giudice di pace, in occasione del confronto tra la parte lesa ed il teste della difesa, impedito alla parte civile di esercitare il diritto al controesame dei testi, nel merito sostenendo che le risultanze processuali offrivano indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla colpevolezza dell’imputato, di cui chiedeva l’affermazione con conseguente risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti, oltre la rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con memoria difensiva depositata il 7.7.11 il difensore di C. D. ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso del p.m., perchè basato su considerazioni di merito, o l’eventuale conversione in appello ex art. 580 c.p.p..
Osserva la Corte come nella specie debba trovare applicazione il disposto di cui all’art. 580 c.p.p., secondo cui il ricorso per cassazione si converte in appello quando contro la stessa sentenza siano stati proposti mezzi di impugnazione diversi.
Rilevato, infatti, come in forza dell’art. 576 c.p.p., applicabile nel procedimento penale davanti al giudice di pace, la parte civile è legittimata a proporre appello, ai soli effetti civili, avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace (v.
Cass., sez. 5, 17 luglio 2009, n. 35882), la disposizione di cui all’art. 580 c.p.p. si applica anche nell’ipotesi in cui la sentenza sia oggettivamente inappellabile per la parte (il pubblico ministero) che ha proposto ricorso per cassazione, trattandosi di conversione che opera ope legis.
Convertito dunque in appello il ricorso del p.m., gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Cosenza perchè proceda al giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
La Corte, convertito in appello il ricorso per cassazione del pubblico ministero, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cosenza per il relativo giudizio.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.