Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Dal 2005 il ricorrente, oggi settantacinquenne, è soggetto a trattamento dialitico, ed è stato riconosciuto, dall’apposita Commissione istituita presso la competente USL, "portatore di handicap grave".
La evidente e documentata situazione di disabilità conduceva il Comune (il X Municipio) ad assegnagli un’area di sosta a tempo illimitato per il parcheggio del suo veicolo.
Il che gli consentiva di recarsi presso l’Ospedale, ad effettuare la dialisi, con la propria autovettura.
Successivamente la competenza in materia di assegnazione di parcheggi riservati è passata, per la zona nella quale risiede il ricorrente (TuscolanaCinecittà), al VII Municipio.
Quest’ultimo ha ritenuto di ridisegnare la mappa dei parcheggi riservati.
Il ricorrente è stato quindi invitato a presentare una nuova istanza di assegnazione.
Ma inopinatamente, con il provvedimento impugnato l’Amministrazione (nella specie: il Municipio in questione) la ha respinta, sulla scorta della laconica motivazione che la competente Commissione "ha espresso parere negativo".
Con il ricorso in esame l’interessato impugna il predetto provvedimento e ne chiede l’annullamento per le conseguenti statuizioni reintegratorie e di condanna.
Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione ha eccepito l’infondatezza del ricorso, chiedendne il rigetto con vittoria di spese.
Con ordinanza n.5270 del 9.12.2010 questo TAR ha accolto l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente.
All’udienza dell’8.6.2011, uditi i Difensori indicati nell’apposito verbale, la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
Con unico mezzo di gravame il ricorrente lamenta eccesso di potere e violazione della L. n.241 del 1990 (e successive modifiche) per carenza di motivazione e violazione degli artt.4 e 5 del D.lgs. n.286/1998, deducendo:
a) che né dal provvedimento, né dal parere in esso richiamato è dato evincere le specifiche ragioni (tecniche e giuridiche) per le quali l’assegnazione del parcheggio riservato è stata negata;
b) e che egli ha titolo per ottenerlo.
La doglianza merita di essere condivisa.
Il provvedimento negativo impugnato richiama un parere, ma anche la motivazione dello stesso appare laconica, insufficiente e contraddittoria.
In esso viene semplicemente affermato che la patologia dalla quale è affetto il ricorrente non avrebbe "rilevanza sociale"; e che quest’ultima parrebbe consistere – ma non viene spiegato in base a quale normativa (anche semplicemente regolamentare) di riferimento – nella "gravemente ridotta capacità di deambulazione" accertata e dichiarata dalla competente Commissione presso la USL.
Ma l’argomentazione dell’Amministrazione – che in astratto è comprensibile – mal si attaglia alla fattispecie.
Nel caso dedotto in giudizio, infatti, la competente Commissione medica presso la USL aveva accertato che il ricorrente è portatore di un handicap grave che determina la riduzione permanente della sua capacità deambulatoria.
E poiché la gravità di tale riduzione era stata già ritenuta sussistente tanto da indurre l’Amministrazione (seppur un altro "ramo" della stessa) a concedergli il beneficio, un provvedimento sì drasticamente modificativo (e contrastante con il precedente) avrebbe necessitato di una ben più puntuale motivazione, volta ad evidenziare analiticamente le ragioni medicosanitarie (tecniche) e giuridicoamministrative per le quali ciò che prima era stato considerato "grave" adesso sarebbe divenuto "socialmente irrilevante"; ed in misura tale da determinare l’esigenza di neutralizzare una posizione (espansiva della sfera giuridica) già consolidata da anni.
2. In considerazione delle superiori osservazioni il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato; salvi gli ulteriori, purchè specificamente motivati, provvedimenti dell’Amministrazione.
Si ravvisano giuste ragioni per condannare l’Amministrazione soccombente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro.1.500,00 oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso; e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori motivati provvedimenti.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, nella misura indicata in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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