Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La Corte di appello di Roma con sentenza del 13.6.2006, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma del 12.3.2002, dichiarava il diritto di C.A.B. nei confronti dell’INPS al trattamento minimo nella misura "cristallizzata" spettante alla data di cessazione del diritto alla integrazione sulla pensione cat. VO nella misura già erogata di Euro 154,16 mensili dal 1.1.1986 e di Euro 166,51 dalla data del Giugno 1996, oltre ai successivi aumenti di perequazione automatica. Dichiarava insussistente l’indebito contestato dall’INPS per il periodo 1.1.1986 al 30.6.1996 con lettera del 15.11.1996. Condannava l’INPS al pagamento in favore della ricorrente della pensione di vecchiaia nell’importo al giugno 1996 oltre i successivi aumenti perequativi come per legge ed al pagamento delle differenze sui ratei maturati oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Confermava le spese di cui alla sentenza appellata (complessivi Euro a carico dell’INPS) e condannava l’INPS al pagamento delle spese di appello come da sentenza.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso la C.L. quale erede della C.A.B. con tre motivi; resiste l’INPS con controricorso. La ricorrente ha depositato una memoria illustrativa
Motivi della decisione
Con il primo motivo si deduce la violazione della L. n. 794 del 1942, art. 24 nonchè del D.M. n. 127 del 2004, artt. 1 e 4. Andavano distinti le rispettive voci per spese e per onorari.
Il motivo è infondato in quanto era onere della parte ricorrente specificare i titoli che si intendeva far valere onde dimostrare che le spese erano state liquidate al di sotto dei minimi e che, quindi, il ricorrente ha un interesse concreto all’impugnazione. Il quesito di diritto formulato non ha peraltro riferimento alcuno alla fattispecie esaminata.
Con il secondo motivo si allega l’omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo. Non si era distinto tra competenze ed onorari e quindi non era possibile accertare se erano stati rispettati i minimi.
Anche tale motivo appare infondato per quanto sopra detto: era onere del ricorrente attraverso una ricostruzione e documentazione puntuale dei titoli spettanti dimostrare la lesione dei minimi tariffari, onere non assolto con la mera indicazione di voci (peraltro senza la somma dovuta), priva di riscontri e della documentazione necessaria, in chiara violazione del disposto di cui all’art. 369 cpv. c.p.c., n. 4.
Con il terzo motivo (che con memoria si è specificato riguardare sempre le spese di prime cure) si deduce la violazione del R.D.L. n. 1578 del 1983, artt. 64 e 60 e dell’art. 4 della Tariffa professionale forense approvata con D.M. 5 ottobre 1994 nonchè dell’art. 1 del D.M. stesso di approvazione della detta tariffa.
Sul motivo si richiama quanto detto supra: è mancante la documentazione in ordine ai vari titoli vantati, alcuni accompagnati nell’elenco con il termine "risulta" ovviamente in palese violazione dell’art. 369 cpv. c.p.c., n. 4. Peraltro il quesito di diritto è formulato senza alcun riferimento alla fattispecie concreta.
Si deve quindi rigettare il ricorso; stante l’epoca del deposito del ricorso di primo grado e la natura della controversia, nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.