Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-07-2011) 16-09-2011, n. 34209

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, con la sentenza del 14 luglio 2010 ha parzialmente confermato, rimodulando la pena per effetto della ritenuta continuazione, tre sentenze del Tribunale di Alghero, due del 30 marzo ed una del 25 settembre 2006, con le quali P.B. era stato condannato per i delitti di danneggiamento aggravato, minaccia a Pubblico Ufficiale e lesioni.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando quale unico sostanziale motivo una violazione di legge e una motivazione contraddittoria sul punto dell’affermazione della penale responsabilità per gli ascritti reati.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In primo luogo, perchè i motivi proposti avanti questa Corte ripropongono pedissequamente quelli già presentati avanti la Corte territoriale e da essa disattesi con motivazione logica ed immune da censure.

3. In secondo luogo, perchè al Giudice di legittimità resta preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal Giudice di merito, perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell’ennesimo Giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai Giudici di merito rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.

4. Nella specie, la stessa intestazione del ricorso, con il riferimento ai singoli fatti che portarono alla condanna dell’imputato, nonchè il contenuto delle doglianze appalesano l’intenzione di sottoporre a questa Corte di legittimità una ulteriore valutazione degli accadimenti, oltre quella già operata dai Giudici del merito, senza indicazione di concrete violazioni di legge nè di una motivazione manifestamente illogica.

5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso non può che derivare, in conclusione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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