Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il ricorrente è stato dipendente del Comune di Latina dal 23.7.1980 al 30.6.1994, data di cessazione dal servizio per limiti di età. Dal novembre 1980, anno di istituzione da parte del Comune del servizio di trasporto pubblico in economia, fino alla data di cessazione dal servizio, per il lavoro svolto come addetto al servizio di trasporto pubblico ha ottenuto, in base a sentenza del Pretore di Latina, l’inquadramento come autista e l’applicazione del trattamento economico e normativo previsto dal R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 e dal CCNL del settore autoferrotranvieri, integrati da accordi aziendali.
Alla cessazione del rapporto di lavoro, il Comune ha liquidato il TFR per il periodo 15.11.1980 – 1.7.1994 in base all’ultimo trattamento economico.
Il ricorrente ha adito il T.a.r. per ottenere la condanna del Comune a corrispondere anche per il periodo pregresso il TFR calcolato in base alle norme contenute nel CCNL del settore autoferrotranvieri.
Il T.a.r. ha respinto il ricorso sul rilievo che i due periodi di servizio vanno tenuti distinti, dovendosi considerare ciascun ente (CPDEL e Comune di Latina) tenuto a rispondere del proprio periodo di riferimento e configurandosi corretta l’avvenuta liquidazione da parte del Comune solo dal momento dell’inquadramento come autoferrotranviere.
Propone appello l’interessato, sostenendo l’unicità del rapporto di lavoro e l’obbligo del Comune di calcolare e liquidare l’integrale TFR in base all’ultima retribuzione corrisposta in applicazione del contratto del settore autoferrotranvieri.
Si è costituito in resistenza il Comune di Latina, chiedendo il rigetto dell’appello.
All’udienza pubblica del 12 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
L’appello è infondato.
Il ricorrente, dipendente del Comune di Latina, ha goduto di due trattamenti normativi e retributivi nei periodi in considerazione, il primo come dipendente di ente locale ed il secondo, a seguito dell’istituzione da parte del Comune del servizio di trasporto urbano in gestione diretta e dell’emissione della sentenza del Pretore di Latina, come autista, con applicazione della disciplina del R.D. 1 agosto 1931, n. 148 e della contrattazione collettiva, integrata da accordi aziendali, del settore degli autoferrotranvieri.
Sebbene, quindi, il rapporto di lavoro sia intercorso ininterrottamente con il Comune di Latina, dal punto di vista contrattuale esso ha subito una trasformazione per effetto del diverso regime normativo e retributivo applicabile – pubblicistico il primo, di diritto privato il secondo (cfr., per la distinzione della natura del rapporto Cons. St. Sez. V, 3.4.2001, n. 1988) – ridondando la relativa diversa disciplina anche sull’anzianità contributiva e previdenziale, facente capo per il primo periodo al CPDEL (Ministero del Tesoro) e per il secondo periodo al fondo speciale istituito presso l’INPS.
Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha considerato tenuto il Comune alla corresponsione del trattamento di fine rapporto in base alla retribuzione corrisposta in applicazione del contratto di autoferrotranviere solo a partire dal relativo inquadramento, risalente al novembre 1980, e non al periodo anteriore, per il quale l’obbligo di liquidazione dell’indennità premio di servizio, in base al rapporto di pubblico impiego con l’ente locale, incombeva sull’ente previdenziale cui era subentrato l’INPDAP cui avrebbe dovuto essere rivolta la relativa domanda.
Infondata appare, dunque, la pretesa del ricorrente di ottenere le differenze sul TFR relativo al periodo luglio – novembre 1980 in applicazione del contratto di autoferrotranviere, sia perché sul Comune non incombeva il relativo obbligo sia perchè la relativa disciplina non era applicabile per il periodo anteriore all’inquadramento del ricorrente come autista.
Per le suesposte ragioni, l’appello va respinto.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge l "appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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