Cons. Stato Sez. V, Sent., 05-10-2011, n. 5457 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il presente appello è proposto dall’ing. D. C. e si dirige contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Basilicata, la quale ha dichiarato inammissibile un ricorso per ottemperanza presentato in quella sede giudiziaria.

Premette l’appellante che lo stesso opera come socio superstite di una compagine sociale (Geom. V. C. di ing. D. C. & C. s.a.s.", la quale, affidataria di un appalto per la costruzione di edifici per l’Istituto autonomo case popolari di Potenza, con atto contrattuale del 1979, ha richiesto la revisione prezzi a partire dalla data medesima.

Ottenuta sentenza favorevole del TAR Basilicata nel 1991, venivano intraprese varie iniziative giudiziarie che culminavano con la sentenza della Corte di Cassazione che dichiarava la giurisdizione del giudice amministrativo.

Interveniva quindi la sentenza oggi appellata, con la quale il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale non aveva agito in nessuna veste della società creditrice, ma quale titolare dell’omonima impresa impresa individuale "Geom. V. C. di ing. D. C.", continuatrice dell’attività della precedente s.a.s. da parte dell’unico socio superstite, che aveva deciso di non ripristinare la pluralità di soci ma di continuare l’attività della precedente s.a.s. in veste di impresa individuale.

Questi i motivi dell’appello:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 2272 e 2274 cod. civ., in relazione all’art. 2323 dello stesso codice civile; in quanto il socio superstite, al di là del fatto che ha inteso continuare l’attività con impresa individuale, è comunque il soggetto concentratario di tutti i diritti e di tutti gli obblighi che fanno capo alla società, per cui aveva titolo a richiedere l’ottemperanza della decisione riguardante la società;

Travisamento dei fatti e difetto di giurisdizione; in quanto l’atto notarile con il quale l’appellante aveva deciso, insieme con lo scioglimento della società, la continuazione dell’attività in forma individuale, era precedente alla scadenza del semestre assegnato per la ricostituzione della compagine sociale, e per essere in presenza di situazioni societarie ricadenti nella giurisdizione del giudice ordinario;

Violazione dell’art. 2909 cod. civ. e violazione del giudicato; in quanto la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del 1991 aveva riconosciuto il diritto alla revisione prezzi per intero a partite del 1979, per cui non restava altro da fare che dare esecuzione alla sentenza stessa.

Si costituisce in giudizio l’A.T.E.R. di Potenza, la quale si oppone all’appello, chiedendone la reiezione e formula altresì appello incidentale, incentrato sui seguenti motivi di diritto:

Inammissibilità del ricorso di primo grado, violazione dell’art. 90, comma 2, del regio decreto n. 642 del 1907 e dell’art. 114, comma 1, del decreto legislativo n. 104 del 2010; per essere trascorsi più di dieci anni dal momento dell’emanazione della sentenza di annullamento, non applicandosi nella specie la "translatio iudicii";

Inammissibilità del ricorso di primo grado; mancando la legittimazione attiva in capo al ricorrente in primo grado, per essere stato ceduto il credito alla società Tyche s.r.l.

L’appellante presenta una successiva memoria illustrativa, con la quale, ulteriormente argomentando anche in confutazione del controricorso e del ricorso incidentale dell’ATER, insiste per l’accoglimento dell’appello.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 26 luglio 2011.

Motivi della decisione

L’appello principale è infondato.

Appare, infatti, corretta la decisione del primo giudice, che ha dichiarato la inammissibilità del ricorso per ottemperanza proposto in quella sede per difetto di legittimazione attiva da parte del ricorrente (oggi appellante).

Va, invero, rilevato che la prima sentenza, che riconosceva la revisione prezzi a favore della società "Geom. V. C. di ing. D. C. & C. s.a.s." aveva a riferimento come soggetto attivo la stessa società, per cui potevano essere legittimati a chiedere l’ottemperanza della medesima soltanto i soggetti che rappresentavano la società suddetta.

Ma la sopraindicata società, rimasta con un unico socio, veniva sciolta automaticamente per il decorso di sei mesi dal venir meno della pluralità dei soci, mentre successivamente (rogito per notaio Aquaro del 18 gennaio 2010), il socio superstite (ing. D. C.) dichiarava la propria volontà di non voler ripristinare la pluralità dei soci, dichiarava di voler invece continuare l’attività della società sciolta come impresa individuale denominata "Geom. V. C. di ing. D. C." e procedeva senza liquidazione, non essendoci creditori, alle operazioni di scioglimento della società.

A questo punto,la vicenda è abbastanza chiara: la concentrazione sull’unico socio superstite dei diritti e degli obblighi ricadenti sulla società può essere presa in considerazione, allorquando tale soggetto opera in tale specifica veste, come socio o liquidatore, non certamente come titolare di un’altra ditta.

E’ invece avvenuto che l’ing. C. abbia azionato il ricorso per ottemperanza proprio nella veste di titolare della ditta individuale omonima, che non è affatto un organismo che succede alla precedente società per azioni (la quale è invece estinta), e il fatto di continuare l’attività della medesima è una vicenda storica e forse affettiva ma non determina certamente alcuna congiunzione giuridica con la cessata società di persone.

La ditta individuale è un’entità giuridica totalmente diversa dalla società cessata e non può, naturalmente, vantare giuridicamente il diritto di sostituirsi ad essa nella rivendicazione di diritti che non le appartengono.

L’infondatezza dell’appello principale determina per conseguenza la improcedibilità dell’appello incidentale.

Tuttavia le spese di giudizio del presente grado, in considerazione della complessità della questione proposta, possono essere integralmente compensate fra le parti in lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

Rigetta l "appello principale.

Dichiara improcedibile l’appello incidentale

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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