Cons. Stato Sez. V, Sent., 05-10-2011, n. 5452 Contratti e convenzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente, gestore in regime di proroga fino al 31.10.2009 e seconda classificata nella gara di appalto per l’affidamento da parte del Comune di Treviso del servizio di assistenza domiciliare per il triennio 2009 – 2012, ha impugnato la nota prot. n. 83503 del 26. 11. 2009 con cui l’amministrazione comunale ha respinto la sua istanza di annullamento in via di autotutela dell’aggiudicazione in favore della prima classificata A. S. e di aggiudicazione in suo favore della gara, a causa del ritardato avvio da parte della aggiudicataria del servizio e dell’intempestivo adempimento degli obblighi di preventiva comunicazione dell’elenco degli operatori e di nomina dei referenti previsti, in contrasto con quanto stabilito dagli artt. 2 e 9, lett. e) e f) del capitolato speciale di appalto, chiedendo l’annullamento del contratto o il risarcimento del danno per equivalente.

Il T.a.r. ha respinto il motivo della tardività dell’avvio del servizio sul rilievo dell’avvenuta fissazione da parte dell’amministrazione del 1° novembre 2009 come data di inizio, con ciò intendendosi rinunciato il termine di 15 giorni dalla spedizione della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto (del 14 ottobre 2009) ed ha dichiarato, prima ancora che infondato, inammissibile il ricorso per non essere stati impugnati i precedenti atti con cui si disponeva la proroga da parte della ricorrente del servizio fino al 31 ottobre 2009 e l’immissione della aggiudicataria a decorrere dal 1° novembre 2009.

L’interessata propone appello, denunciando l’erroneità della sentenza a causa dell’improrogabilità del termine di 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione e dell’irrilevanza dell’indicazione da parte dell’amministrazione della data del 1° novembre per l’ avvio del servizio nonchè l’avvenuta impugnazione delle note del 22 e del 27 ottobre 2009. Ripropone, inoltre, il motivo di violazione da parte della aggiudicataria degli obblighi fissati nel capitolato d’appalto nonché la domanda di reintegra o di risarcimento per equivalente.

Resistono il Comune e la controinteressata, che propone altresì appello incidentale per non avere il T.a.r. dichiarato il ricorso inammissibile anche sotto il profilo della mancata impugnazione della aggiudicazione definitiva.

L’appello è infondato.

L’art. 2 del Capitolato prevede la decorrenza del contratto dall’effettiva consegna del servizio, fissata al 1° novembre 2009, con possibilità di modifica da parte dell’amministrazione appaltante.

Lo stesso articolo prevede l’obbligo per la ditta appaltatrice di attivare il servizio entro e non oltre il 15° giorno dalla data di spedizione della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva e di comunicare, non oltre cinque giorni prima dell’inizio del servizio, l’elenco completo degli operatori. Considerato che la comunicazione è stata spedita il 14 ottobre, secondo l’appellante il servizio avrebbe dovuto essere avviato entro il 29 ottobre e non il 1° novembre e l’amministrazione sarebbe stata tenuta ad annullare l’aggiudicazione.

Va, in primo luogo, osservato che le ragioni del ritardato avvio sono da rinvenirsi, come emerge per tabulas, nella disposta proroga, fino al 31 ottobre, del servizio svolto proprio dalla ricorrente, in qualità di vecchio gestore, con accettazione da parte sua e nel pieno rispetto della data indicata nel capitolato d’appalto per l’effettiva consegna (1° novembre 2009), escludendosi quindi qualsiasi alterazione delle condizioni di gara.

Va altresì considerato che la contestazione da parte dell’impresa non aggiudicataria del contratto di appalto di condotte omissive della ditta appaltatrice inerenti alla mancata esecuzione di oneri assunti attraverso l’aggiudicazione, non ha attinenza con l’invocata causa di annullamento dell’aggiudicazione (e tantomeno con l’offerta dell’impresa partecipante cui si riferisce il precedente del Consiglio di Stato invocato dall’appellante nella memoria conclusiva), non concernendo la fase di scelta del contraente e la legittimità dell’aggiudicazione, ma essendo semmai valutabile unicamente sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto (Cons. St. Sez. VI, 27.4.2010, n. 2388).

Correttamente, pertanto, ed a prescindere dalla formale e solo prudenziale impugnazione delle note dell’amministrazione con cui si prevedeva il subentro da parte dell’aggiudicataria nel servizio gestito dalla ricorrente a far data dal 1° novembre, l’acquiescenza prestata da quest’ultima in ordine agli effetti favorevoli discendenti dalla proroga della propria gestione fino al 31 ottobre 2009 – con conseguente avvio del nuovo servizio dal 1° novembre – rende inammissibile una successiva impugnazione degli stessi atti con cui sia stata disposta la proroga e del diniego di annullamento dell’aggiudicazione su di essa basato.

La conferma della dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado esonera il Collegio dall’esame delle censure di merito.

L’infondatezza dell’appello rende altresì improcedibile l’appello incidentale tendente a far affermare l’inammissibilità del ricorso sotto l’ulteriore profilo della mancata impugnazione dell’aggiudicazione definitiva.

L’esito della lite giustifica la condanna dell’appellante al pagamento delle spese in favore delle parti appellate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge l’appello.

Condanna l’appellante al pagamento in favore del Comune di Treviso e della A. S. Società Cooperativa Sociale delle spese di giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila) per ciascuno.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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