Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 19.06.2000, R.P. conveniva in giudizio la Davoli s.r.l. chiedendo al Giudice del Lavoro di accertare la sussistenza con detta società di un rapporto di lavoro subordinato dalla data dell’1.5.1995 sino alla data del 9.12.1999, nonchè di accertare che la stessa doveva essere inquadrata sin dall’inizio del rapporto nel 4^ livello del C.C.N.L. del commercio, con condanna della Società al pagamento delle somme risultanti dai conteggi allegati al ricorso, previa occorrenda c.t.u. contabile, oltre interessi e rivalutazione, con espressa riserva di chiamata in causa dell’I.N.P.S..
Si costituiva ritualmente la Davoli s.r.l., la quale negava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la ricorrente, sostenendo che la R. aveva svolto attività puramente occasionale e saltuaria, limitandosi alla esecuzione di alcune commissioni e, comunque, contestando integralmente i conteggi forniti dalla controparte contenenti dati non rispondenti al vero, quale l’orario di lavoro nonchè il periodo feriale, i presunti straordinari ed il lavoro nei giorni festivi. Richiesta e disposta la chiamata in causa dell’INPS, l’Istituto si costituiva chiedendo di accertare l’esistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro ira le parti con conseguente condanna della società resistente a regolarizzare la posizione contributiva della sig.ra R..
Con sentenza n. 817 del 30 ottobre 2002, il Tribunale dichiarava che fra R.P. e Davoli s.r.l. sussisteva un rapporto di lavoro subordinato dal 1 maggio 1995 a 9 dicembre 1999 e condannava la Davoli s.r.l. a corrispondere alla lavoratrice la somma di Euro 25.299,00 ed all’INPS i contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo lavorativo.
Avverso tale decisione la Davoli s.r.l. proponeva ricorso avanti la Corte d’Appello di Bologna, chiedendone in via principale l’annullamento ed, in via meramente subordinata, nel caso, cioè, di accertamento del dedotto rapporto di lavoro, la sua riforma nella parte in cui la stessa aveva condannato la Davoli s.r.l. al pagamento, nei confronti della R., della somma di L. 25.299,00, e non alla minor somma eventualmente spettante, con conseguente adeguamento dei relativi contributi previdenziali dovuti all’INPS. Con sentenza n. 590/2006 l’adita Corte d’Appello, sulla base della espletata istruttoria, rigettava il gravame diretto a negare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la Davoli srl con un unico articolato motivo.
Resiste LINPS con controricorso.
La R. non si è costituita.
Motivi della decisione
Con il proposto ricorso la Davoli s.r.l., denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., comma 3 e art. 167 c.p.c., comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa e insufficiente motivazione della sentenza ex art. 416 c.p.c., comma 3 e art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, sostiene che la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Bologna sarebbe illegittima perchè i Giudici avrebbero errato nel quantificare il credito retributivo con i connessi oneri contributivi – vantato dalla R., per non aver tenuto conto delle contestazioni contabili al riguardo formulate della stessa odierna ricorrente. Il ricorso, così come proposto, è inammissibile.
Invero, la censura relativa alla violazione degli artt. 416 e 167 c.p.c ( art. 360 c.p.c., n. 3) è corredata da un quesito sostanzialmente privo di formulazione sostanziandosi nei seguenti termini: "Accerti la Corte se vi è stata violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., comma 3 e art. 167 c.p.c., comma 1 ed enunci, a norma dell’art. 363 c.p.c. il principio di diritto al quale il Giudice di merito avrebbe dovuto attenersi".
Risulta di tutta evidenza che la ricorrente, invece di articolare un’ipotesi di principio di diritto da sottoporre al vaglio di legittimità di questa Corte, si è limitata ad allegare pretesa violazione delle norme denunciate nella rubrica del motivo. Pertanto, così come proposto, lo stesso quesito deve considerarsi come non formulato (ex plurimis, Cass. n. 4556/2009). Nè il quesito medesimo può essere desunto implicitamente dalle argomentazioni del motivo di ricorso, dovendo esso essere espressamente e specificamente formulato, essendo volto a segnare i confini della pronuncia del giudice.
Analogamente la censura relativa alla "omessa ed insufficiente motivazione della sentenza…" è inammissibile perchè formulata senza l’osservanza dei requisiti richiesti dal secondo comma dell’art. 366 bis c.p.c..
Questa Corte ha più volte statuito, per quanto attiene alla formulazione dei motivi del ricorso avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, che – in ragione del disposto dell’art. 366 bis c.p.c., secondo cui nell’ipotesi di vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione – la relativa censura deve tradursi in un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. n. 4556/2009; Cass., Sez. Un., n. 20603/2007).
Nella specie, tale momento di sintesi manca, essendosi la ricorrente limitata a chiedere di accertare se, nella specie, vi è stata omessa od insufficiente motivazione e a chiedere a questa Corte di enunciare il principio di diritto al quale il Giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.
Per quanto precede il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del presene giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno disposte a favore della parte costituita.
Nulla per R.P. non avendo svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, in favore dell’INPS, liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre accessori di legge.
Nulla per le spese con riguardo a R.P..
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