Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il Comune di Marcon ha impugnato la nota della Provincia di Venezia n. 87092/08 del 30 dicembre 2008 con cui, in riscontro alla sua richiesta di emissione, nei confronti dell’impresa E. s.r.l., autorizzata alla gestione di un impianto di stoccaggio di rifiuti speciali con decreti del Presidente della Provincia del 23 dicembre 1996 e del 15 dicembre 1999,
di un ordine di chiusura dell’impianto e di ripristino del sito ed, in caso di inottemperanza, di esecuzione diretta delle operazioni di messa in sicurezza previa escussione delle garanzie finanziarie previste nell’autorizzazione, sono stati segnalati l’intervenuta scadenza della autorizzazione e lo stato di abbandono dei rifiuti.
Il T.a.r. ha dichiarato inammissibile il ricorso, giudicando la nota impugnata atto non dotato di lesività diretta ed immediata e non costituente esercizio di poteri autoritativi e ritenendo il Comune titolare di un interesse di mero fatto all’adozione da parte della Provincia dei provvedimenti richiesti.
Il Comune propone appello, sostenendo che la nota avrebbe la portata di un formale rifiuto di provvedere, idoneo a far sorgere in capo al Comune l’interesse all’annullamento, anche in qualità di ente esponenziale della comunità locale e di titolare del potere di pianificazione urbanistica.
Ripropone, pertanto, il motivo di ricorso non esaminato dal primo giudice consistente nella violazione e falsa applicazione degli artt. 28 d. lgs. 5.2.1997, n. 22, 192 e 208 d. lgs. 3.4.2006, n. 152, 6, 26, 27 e 35 L.R. 21.1.2000, n. 3 ed eccesso di potere per contraddittorietà con le deliberazioni della Giunta regionale n. 2528 del 14.7.1999 e della Giunta provinciale di Venezia n. 260 del 27.9.2005 e n. 68 del 1.4.2008 nonchè con il provvedimento del Dirigente Settore politiche ambientali prot. n. 81822/03 del 22.12.2003.
Si è costituita in resistenza la Provincia di Venezia.
All’udienza del 31 maggio 2011, in vista della quale le parti hanno depositato memorie, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
L’appello è infondato.
Giova rammentare che la vicenda concerne un processo penale a carico dei titolari di un impianto di stoccaggio di rifiuti speciali – oggetto di sequestro preventivo disposto dal GIP presso il Tribunale di Venezia giusta decreto n. 17331/03 del 23 febbraio 2004 – culminato nella sentenza di condanna n. 11 del 7.2.2008, a seguito della quale il Procuratore della Repubblica di Venezia ha invitato, con nota in data 28 febbraio 2008, l’Amministrazione Comunale "con riguardo ai quantitativi enormi di rifiuti che giacciono in stato di abbandono presso lo stabilimento della N. E. di Marcon,…. all’adozione dei provvedimenti di competenza ex art. 192 c. 3 D. Lgs. 152/2006 per la rimozione e l’avvio a smaltimento dei rifiuti".
Il Comune, ritenendo applicabile la clausola contenuta nel decreto di autorizzazione provinciale dell’impianto secondo cui, in caso di chiusura definitiva dell’impianto, l’impresa era tenuta allo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati ed a bonificare la struttura edilizia esistente, ha chiesto all’amministrazione provinciale di disporre nei confronti dell’obbligata l’effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza ed, in caso di inottemperanza, la loro esecuzione d’ufficio, previa escussione delle garanzie finanziarie previste nell’atto autorizzativo.
Con la nota impugnata, la Provincia si è limitata a fornire informazioni circa la durata di validità della polizza collegata all’autorizzazione di cui al decreto del 15. 12.1999, ritenuta ormai scaduta, dichiarandosi comunque disponibile a verificare ogni possibilità di escussione, al fine di mettere a disposizione del Comune le somme per eseguire il piano di smaltimento, in ottemperanza alla richiesta indirizzata al Comune dal Procuratore della Repubblica.
La nota non costituisce, quindi, esercizio di poteri autoritativi, a fronte del quale possa configurarsi una posizione di interesse legittimo leso, non potendosi ricollegare ad essa, ma all’invito della Procura della Repubblica, sia la configurazione dei rifiuti come "in stato di abbandono", sia l’obbligo del Comune di provvedere allo smaltimento in danno del soggetto obbligato- nella specie la società titolare dell’impianto – a causa della sua inottemperanza, ai sensi dell’art. 192, comma 3 d. lgs. n. 152/2006, che impone al Sindaco di provvedere alla rimozione di rifiuti sia pure in danno dei responsabili (Cons. St. Sez. III, 18.4.2011, n. 2351; Sez. VI, 31.3.2010, n. 1825). Dal suo annullamento, peraltro, il ricorrente non trarrebbe alcuna utilità, non potendo avere l’effetto di travolgere l’invito a provvedere della Procura della Repubblica.
Né può configurarsi un interesse pretensivo dell’amministrazione comunale rispetto ad un atto di arresto procedimentale, assunto come illegittimo, dal momento che la richiesta escussione delle garanzie da parte della Provincia corrisponde ad un mero interesse di fatto del Comune – ad essere sollevato dalla Provincia degli oneri connessi allo smaltimento dei rifiuti in stato di abbandono – mentre non è idonea ad eliminare l’obbligo di provvedere discendente dall’art. 192, comma 3 d. lgs. n. 152/2006.
Quanto, poi, al termine di scadenza dell’autorizzazione, va rimarcato che la posizione dell’amministrazione provinciale – che ritiene scaduta l’autorizzazione a far data dal 31.12.2004- è semplicemente ribadita nella nota impugnata, ma risale alla precedente nota prot. n. 69865 del 16.10.2008 che contiene la ricostruzione dell’intera complessa vicenda e le ragioni per le quali l’autorizzazione si intende scaduta. Pure a voler configurare, quindi, un interesse del Comune, quale ente esponenziale della comunità locale, all’esercizio dei poteri autoritativi della Provincia nei confronti dell’impresa inadempiente, ed un diniego di provvedere motivato sulla avvenuta scadenza dell’autorizzazione, questo avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnato.
Conclusivamente, l’appello va respinto.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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