Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-01-2012, n. 787

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto depositato in data 2 luglio 2007 la Corte d’appello di Roma, pronunciando sulla domanda proposta da Pi.Ga. e da altri soggetti di indennizzo del pregiudizio di natura non patrimoniale, in conseguenza del superamento del termine di ragionevole durata di un procedimento relativo all’accertamento della propria qualifica, pendente davanti al TAR del Lazio, ritenuta non ragionevole la durata del procedimento nella misura di quattro anni, attribuiva a ciascuno dei richiedenti la somma di Euro 2000,00, con il favore delle spese.

1.2 – Per la cassazione di tale decreto i soggetti indicati in epigrafe propongono ricorso, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso l’Amministrazione.

Motivi della decisione

In entrambi i motivi di impugnazione, i ricorrenti denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, erronea e falsa applicazione di norme di diritto ( L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6, p. 1, CEDU e art. 1173 c.c.).

Deve preliminarmente rilevarsi come al ricorso in esame, avente ad oggetto un provvedimento emesso nel febbraio 2007, debbano applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006 sino al 4.7.2009), e in particolare l’art. 6 che ha introdotto l’art. 366 bis c.p.c.. Alla stregua di tal disposizioni – la cui peculiarità rispetto alla già esistente prescrizione della indicazione nei motivi di ricorso della violazione denunciata consiste nella imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto al fine del miglior esercizio della funzione nomofilattica – l’illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame. Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr. ex multis:

Cass. S.U. n. 20603/2007; Sez. 3 n. 16002/2007; n. 8897/2008) un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

Il ricorso in esame non è conforme a tali disposizioni.

Infatti, l’illustrazione del primo motivo si conclude con la seguente esposizione del quesito di diritto: "Il Giudice del merito, chiamato alla liquidazione del danno subito dal cittadino italiano in caso di irragionevole durata del processo, può, in assenza di una chiara ed esauriente specifica ed analitica motivazione, discostarsi in misura notevole dai criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte europea?" Il secondo motivo viene così formulato: Vanno riconosciuti gli interessi sulla somma liquidata a titolo dì equa riparazione per superamento della ragionevole durata del processo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, con decorrenza dalla data di proposizione del relativo ricorso?".

Trattasi all’evidenza di quesiti affatto generici, essendo privo di riferimenti al caso in esame, alla ratio decidendi del provvedimento impugnato ed alla diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nella specie, limitandosi a formulare mere ipotesi giuridiche sul piano astratto, la cui risposta, positiva o negativa, non sarebbe risolutiva.

La declaratoria di inammissibilità ne deriva dunque di necessità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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