Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
N.C. è stato condannato dal giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Ravenna alla pena di tre anni di reclusione per il reato di bancarotta documentale e di bancarotta per distrazione per aver tenuto i libri e le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio sociale e per aver distratto un’autovettura di proprietà della società fallita, di cui era stato prima amministratore formale e poi amministratore di fatto.
Contro la sentenza il N. ha proposto appello; la corte d’appello di Bologna con sentenza del 29 settembre 2009 ha confermato la sentenza di primo grado, modificandone solamente il regime sanzionatorio, previa concessione delle attenuanti generiche rifiutate in primo grado, che la corte ha ritenuto equivalenti all’aggravante di cui alla L. Fall., art. 219. Contro la pronuncia della corte d’appello propone ricorso per cassazione il N. evidenziando tre motivi:
1. carenza ed illogicità della motivazione circa la mancata assoluzione; sotto questo profilo il N. ritiene che la sentenza sia carente in ordine alla dichiarazione di responsabilità del ricorrente;
2. violazione di legge in ordine alla erronea applicazione della L. Fall., artt. 146, 216 e 223 e degli artt. 2475 e 2476 c.c.; secondo il ricorrente la violazione di legge consisterebbe nel ritenere che le disposizioni della L. Fall., art. 216 trovino applicazione anche nei confronti dell’amministratore di fatto. Lamenta, inoltre, il ricorrente che da nessun elemento emerso in sede processuale si possa evincere che l’imputato, dopo essersi spogliato della carica di amministratore, si occupasse ancora della gestione della società;
3. carenza di motivazione in ordine alla mancata riduzione di pena;
secondo il ricorrente risulta priva di fondamento l’argomentazione della corte a sostegno della mancata quantificazione della pena nel minimo edittale.
Per questi motivi il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza impugnata, con ogni ulteriore provvedimento.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato; i motivi di ricorso si riferiscono prevalentemente a questioni di merito od esprimono doglianze sulla motivazione che non sono condivisibili.
Va premesso, innanzitutto, che ci troviamo di fronte ad una doppia conforme e che in tema di sentenza penale di appello non sussiste mancanza o vizio della motivazione allorquando i giudici di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell’indagine svolta in primo grado, nonchè della corrispondente motivazione, seguano le grandi linee del discorso del primo giudice.
E invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile, al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Cassazione penale, sez. 2, 15 maggio 2008, n. 19947).
Peraltro, si deve rilevare che la sentenza della corte d’appello di Bologna ha motivato in modo specifico ed adeguato le ragioni per cui il N. è stato ritenuto responsabile dei reati iscritti nonchè, quanto al secondo motivo di ricorso, anche i motivi per cui la corte ha attribuito al N. il ruolo di amministratore di fatto anche dopo la cessazione di ogni carica formale all’interno della società, con gli adeguati ed opportuni riferimenti probatori.
Quanto alla pretesa violazione di legge, per avere la corte ritenuto che l’amministratore di fatto rientri tra i destinatari della L. Fall., art. 216, la doglianza non merita di essere condivisa, poichè nei reati di bancarotta in ambito societario soggetto attivo può essere anche colui che svolga in via di mero fatto le funzioni di amministratore, poichè le fattispecie legali non introducono alcuna distinzione tra ruolo corrispondente a una carica formale e analoga funzione esercitata in via di fatto, (si veda, tra le molte, la sentenza di questa sezione del 27 novembre 2008, n. 7044). Deve essere poi richiamata quella stessa giurisprudenza indicata dal ricorrente, secondo cui ai fini della responsabilità penale del gestore di fatto l’individuazione degli elementi sintomatici della gestione e cogestione da parte di questa si traduce in un apprezzamento di fatto non censurabile in cassazione se, com’è avvenuto nel caso di specie, adeguatamente motivato.
Palesemente inammissibile è anche il terzo motivo di ricorso, poichè attiene ad una questione di merito e cioè ad un giudizio discrezionale riservato al giudice a quo e non sindacabile in cassazione se fornito di adeguata e logica motivazione; nel caso di specie va rilevato innanzitutto che una riduzione di pena vi è stata per effetto della concessione delle attenuanti generiche, tanto che la pena è passata da tre anni di reclusione ad anni due e mesi otto.
Inoltre, la corte d’appello di Bologna ha indicato i motivi per i quali non ha ritenuto di poter irrogare la pena nella misura minima e tali motivi sono esenti da vizi logici o di contraddizione per cui la valutazione del giudice di merito non è censurabile in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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