Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Visto, l’atto notificato in data 23 maggio 2011 e depositato il successivo 9 giugno, con cui la società D.F.R.C. sas – premesso di essere proprietaria di un terreno situato nel Comune di Aquino individuato in catasto al foglio n. 2, mappale n. 2, ricompreso in zona "D2" industriale e artigianale di espansione nella quale l’edificazione è disciplinata da Piani particolareggiati di iniziativa pubblica – ha proposto ricorso ai sensi degli articoli. 117 e 31 D.L.vo 104/10 per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Aquino di provvedere sulla domanda di costruire un fabbricato artigianale sul terreno sopra descritto, presentata in data 4 giugno 2010;
Visto, l’atto di costituzione del Comune di Aquino;
Rilevato, che alla camera di consiglio del 28 luglio 2011, la società ricorrente ha depositato memoria in cui rappresenta che "l’amministrazione, in data 22 luglio 2011, ha notificato alla ditta ricorrente la determina dirigenziale n. 6748/11 di diniego del richiesto permesso di costruire";
Ritenuto, che l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento determina il sopravvenuto difetto di interesse della società ricorrente alla coltivazione del ricorso e che sussistono giusti motivi per disporre, tra le parti, la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 597/11 lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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