Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce, provvedendo sull’istanza di riesame proposta da M.M.G., in parziale accoglimento, ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei suoi confronti dal g.i.p. del Tribunale di Brindisi con ordinanza dell’11 novembre 2010 con la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio delle funzioni di collaboratore professionale sanitario alle dipendenze di enti pubblici.
Avverso l’affievolimento del regime cautelare ha proposto ricorso il Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, deducendo la manifesta illogicità della motivazione ed evidenziando che la decisione di sostituire la misura cautelare degli arresti domiciliari con altra meno afflittiva sarebbe in netto contrasto con la gravità della condotta criminosa, ritenuta in vari passaggi della motivazione dallo stesso tribunale del riesame.
In particolare, nell’ordinanza impugnata, con riferimento al pericolo di reiterazione del reato, si da risalto alla "elevatissima intensità del dolo", desunta da molteplici circostanze, e ciò sarebbe in contraddizione, secondo i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità delle misure cautelari, con la decisione di sostituire gli arresti domiciliari con la riferita misura interdittiva.
Ha proposto ricorso pure la medesima M., allegando, quale unico motivo sub specie di erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione, la circostanza che le assenze contestatele non avrebbero prodotto alcun danno economicamente apprezzabile per l’A.s.l. da cui dipende, in quanto ampiamente compensate dall’aver costantemente svolto mansioni non dovute senza mai richiederne il pagamento.
Conviene, in ordine logico, esaminare per primo quello proposto dalla L’argomento proposto deve essere disatteso poichè, va esclusa la possibilità di operare, ai fini della rilevanza penale della condotta, una compensazione fra gli emolumenti indebitamente percepiti risultando falsamente sul luogo del lavoro ed il lavoro straordinario non pagato. Infatti, non assume alcun rilievo, ai fini di escludere la sussistenza del reato di truffa, la circostanza che il truffatore sia creditore del truffato e che, tramite gli artifizi ed i raggiri, egli sia riuscito a procurarsi un profitto compensabile col proprio credito: l’elemento che qualifica il profitto come illecito, con conseguente consumazione del reato, è costituito dall’induzione in errore del disponente che, in assenza del raggiro, non avrebbe compiuto l’atto depauperativo del proprio patrimonio. a prescindere dalla circostanza che egli fosse obbligato – ad altro titolo – nei confronti del truffatore.
Il ricorso proposto dalla M. deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese processuali ed alla pena pecuniaria, potendosi ravvisare profili di colpa nella causa di inammissibilità.
Passando all’esame del ricorso del p.m., si deve rilevare che le doglianze dallo stesso rassegnate attengono unicamente al merito della decisione e non danno luogo a censure che possano trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che ricorre il vizio di motivazione illogica o contraddittoria solo quando emergono elementi di illogicità o contraddizioni di tale macroscopica evidenza da rivelare una totale estraneità fra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale (Cass. 25 maggio 1995, n. 3262). In altri termini, occorre che sia mancata del tutto, da parte del giudice, la presa in considerazione del punto sottoposto alla sua analisi, talchè la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui la decisione è fondata e non contenga gli specifici elementi esplicativi delle ragioni che possono aver indotto a disattendere le critiche pertinenti dedotte dalle parti (Cass. 15 novembre 1996, n. 10456).
Tali vizio non ricorre nel caso di specie, dal momento che il giudice di appello ha esposto un ragionamento argomentativo coerente, completo e privo di macroscopiche discontinuità logiche.
Il tribunale del riesame ha, in particolare, escluso il rischio di inquinamento delle prove, essendo stato ormai raggiunto un abbondante supporto probatorio a sostegno dell’accusa. La valutazione circa la ricorrenza dell’esigenza cautelare di specie trova fondamento nell’apprezzamento di merito sull’adeguatezza e la solidità del materiale probatorio acquisito e, pertanto, non è suscettibile di censure in sede di legittimità, se non negli stringenti limiti sopra rappresentati.
Il p.m. sostiene che il tribunale del riesame avrebbe sottovalutato il rischio di alterazione della genuinità della prova dichiarativa resa da alcuni dipendenti di una ditta di pulizia esterna alla struttura sanitaria, che hanno sostenuto di essere stati in condizione di soggezione rispetto al personale dipendente ed ai medici dell’A.s.l., tanto da non poter negare la "cortesia" di marcare il badge per loro conto. In realtà, tale atteggiamento reverenziale è stato indicato dagli stessi dichiaranti a parziale giustificazione della condotta agevolatrice da loro posta in essere, a suo tempo, a favore del personale strutturato dell’A.s.l.; non vi è, quindi, alcun argomento per inferire che quell’atteggiamento di compiacenza (piuttosto che di sudditanza psicologica) si perpetui tutt’oggi, in relazione alla prova assunta, e si traduca nel concreto rischio di alterazione della stessa.
Il tribunale del riesame ha invece affermato il rischio di reiterazione del reato, sottolineando la sistematicità della falsa marcatura del badge e la particolare accondiscendenza det prevenuta nei confronti di chiunque fra i dipendenti intendesse adottare la medesima condotta, nel quadro di una sorta di mercato di scambio di favori illeciti e di condotte agevolatrici reciproche. In ordine alla graduazione della misura cautelare, si è limitato ad un generico richiamo ai criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità.
Ma dal corpo dell’intera motivazione si ricava comunque che la condotta incriminata, pur se apostrofata in termini di gravità, evidentemente non è apparsa idonea a generare un allarme sociale talmente serio da giustificare l’adozione di una misura restrittiva della libertà personale: la circostanza che il reato si sia consumato nel contesto di un rapporto di prestazione d’opera alle dipendenze della struttura sanitaria pubblica fa sì che per scongiurare la reiterazione del reato risulta sufficiente la recisione di quel rapporto mediante l’adozione della sola misura interdittiva.
Anche il ricorso del p.m. deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del p.m. Dichiara inammissibile il ricorso della M. e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
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