T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-10-2011, n. 7716 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti per la definizione immeditata del ricorso e di ciò è stato dato avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna il provvedimento n. 0195201 del 26 aprile 2011 con il quale l’amministrazione intimata in giudizio lo ha escluso dal concorso per il reclutamento di 11.520 VFP1 nell’Esercito per la seguente motivazione: "nella domanda di ammissione, la dichiarazione sostitutiva rilasciata dalla S.V., a norma dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, è risultata mendace laddove è stato dichiarato di avere riportato la votazione di buono anziché sufficiente". "Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale (pertanto ella risulta) non in possesso del requisito di moralità e condotta previsto dall’art. 53, c. 6 del D.Lvo 30 marzo 2011, n. 165 e successive integrazioni, come richiamato dall’art. 2, c. 1, lett. f) del citato bando".

Come seguono le censure articolate in ricorso:

1)il ricorrente da anni in servizio nell’esercito Italiano e, tramite l’eccellenza dei giudizi riportati, ha già dimostrato di essere in possesso dei requisiti di moralità e condotta necessari per continuare a farne parte;

2)se errore c’è stato (ma il ricorrente chiede di acquisire copia della documentazione in possesso dell’amministrazione per verificare se effettivamente esiste tale discordanza), esso è imputabile esclusivamente alla fretta e/o distrazione con la quale è stata compilata la domanda di ammissione;

3)se al ricorrente fossero stati chiesti chiarimenti sul punto, egli non avrebbe avuto alcuna difficoltà a rettificare immediatamente il proprio, eventuale errore;

4)nei concorsi per l’arruolamento VFP1 per l’anno 2008 e di 1552 Carabinieri, egli ha sempre dichiarato di essersi diplomato con il giudizio di "sufficiente";

5)l’amministrazione avrebbe potuto appurare d’ufficio l’esatto dato fattuale;

6)dal casellario giudiziario non risultano carichi pendenti e/o condanne, pertanto, l’amministrazione non ha correttamente ed adeguatamente valutato i presupposti sottesi all’adozione dell’impugnato provvedimento di esclusione.

Con ordinanza collegiale n. 5736/2011 sono stati chiesti documentati chiarimenti all’intimata amministrazione.

L’incombente è stato assolto.

Il ricorso è infondato.

Dall’esame della documentazione versata in giudizio si evince, in punto di fatto, che il ricorrente ha dichiarato, nella domanda di partecipazione al concorso, di avere riportato all’esito del diploma di scuola media inferiore, il giudizio di "Buono".

Trova conferma, dunque, la circostanza assunta a base delle negativa valutazione circa l’insussistenza del requisito morale e di condotta avendo il ricorrente indicato un elemento (votazione riportata in esito all’esame di scuola media) non corrispondente alla realtà (giudizio di "buono" anziché di "sufficiente") in sede di compilazione della domanda di ammissione.

Altrettanto incontroverso è che il requisito del possesso delle qualità morali e di condotta incensurabili, richiesto per l’accesso a posti nelle Pubbliche Amministrazioni che esercitano – come nel caso in esame – competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, va inteso avuto riguardo a comportamenti riferibili all’aspirante che facciano dubitare che il medesimo possa mantenere un comportamento consono alle funzioni da espletare.

Alla stregua di quanto sopra argomentato, il Collegio – come già chiarito in altri precedenti simili – ritiene che, in disparte la rilevanza penale che lo stesso fatto può assumere, legittimamente l’Amministrazione ne ha fatto discendere le negative conseguenze in questa sede contestate, essendo alla medesima riservato un rigoroso apprezzamento del requisito in esame, in relazione ai particolari compiti di difesa cui il personale delle Forze Armate con rapporto di lavoro a tempo determinato è destinato, ed anche in considerazione della circostanza che detto personale costituisce la quasi totalità del bacino di selezione ai fini del reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare.

Il provvedimento impugnato adeguatamente dà conto delle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione della Difesa ad escludere il ricorrente dalla procedura selettiva de qua, in vincolata applicazione della normativa di settore (art. 35 del D.Lgs. 165/2001) e della clausola di bando, alle quali, in presenza dell’accertamento della mancanza anche di uno solo dei prescritti requisiti, accede l’esclusione dalla selezione, senza cha al riguardo residuino margini di discrezionalità.

In ragione delle esposte considerazioni, si dimostra legittima l’esclusione dalla procedura concorsuale in impugnativa, in quanto fondata su un presupposto di fatto – la cui sussistenza non è oggetto di contestazione – con riferimento al quale la resistente Amministrazione ha fondato la negativa valutazione, sotto il profilo dell’assenza dei prescritti requisiti di ordine morale e di condotta, a base dell’avversato provvedimento.

La circostanza addotta dal ricorrente, secondo cui egli si sarebbe sbagliato nella fretta di redigere la domanda, è imputabile, se del caso, alla (auto)responsabilità del ricorrente candidato, che ha violato il contenuto minimo della ordinaria diligenza chiesta all’uomo medio in una circostanza simile, e non revoca in dubbio l’attendibilità della valutazione che del fatto in sé ha compiuto l’amministrazione sotto il profilo relazionale fattopoterenorma, anche alla stregua del principio di par condicio competitorum, irrilevante risultando ogni rilievo penale della censurata condotta.

D’altronde, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso il bando concedeva agli interessati un ampio lasso di tempo, sufficiente per evitare di rendere una dichiarazione frettolosa, comunque non rispondente alla realtà.

In conclusione, non appare affatto illogico né ingiusto il fatto che la dichiarazione resa dal ricorrente sia stata assunta come eloquente indice di insufficiente moralità e/o condotta giacché anche la distrazione o la fretta con cui si è giustificato il ricorrente possono disvelare – nel particolare ambito militare, a cagione dei delicati compiti e funzioni assolti dall’Istituzione – una carenza di lealtà.

Qualità, quest’ultima, che non irragionevolmente viene contestata a di chi abbia reso false dichiarazioni su proprie qualità personali.

Neppure scriminante appare la circostanza che l’episodio risalisse a tanti anni prima. Ed invero, si trattava di un requisito attestato in un documento in disponibilità al ricorrente il cui contenuto, secondo il regime delle presunzioni semplici, non poteva essere disconosciuto.

Per quanto sopra esposto, il ricorso in esame è infondato e va, perciò, respinto.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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