T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-10-2011, n. 7711 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con tre successivi ricorsi (iscritti a ruolo, rispettivamente, coi nn.4314/90, 7299/90 e 4625/91), alcuni docenti di lingue straniere hanno chiesto – in buona sostanza – che questo Tribunale accertasse (e dichiarasse: a tutti gli effetti di legge) che la relazione intercorsa (sin dal 1990) tra di essi e il Dicastero della Difesa presentava le caratteristiche del rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 12.7.2011, il Collegio – trattenuti i predetti ricorsi in decisione – ne constata (dopo averne disposta, per intuitive esigenze di economia processuale, la formale riunione) la palese infondatezza.

Al riguardo; premesso

che, nel periodo considerato, la "Scuola Lingue Estere" dell’Esercito ha ritenuto opportuno provvedere alle proprie (particolarissime) esigenze mediante la stipula – coi vari docenti – di convenzioni annuali;

che i ricorrenti (evidentemente interessati a svolgere, alle condizioni loro prospettate, gli incarichi di cui trattasi) hanno sempre sottoscritto – in modo libero e spontaneo – gli atti che li riguardavano,

si osserva

che, nei casi di specie, la p.a. ha esercitato una facoltà concessale dal d.lg. 18.11.65 n.1484;

che la giurisprudenza, nel riconoscere la legittimità di tale testo normativo, ha ripetutamente escluso che questo abbia inteso configurare (cfr., "ex plurimis" C.d.S., IV, n.5859/2003) un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

che la questione di costituzionalità sollevata, sul punto, dai ricorrenti (secondo i quali il legislatore delegato avrebbe esorbitato dai poteri conferitigli dalle "leggidelega" nn. 1862/62 e 1058/64) è obiettivamente improponibile. (Essendosi limitate, tali leggi, a fornire al Governo delle indicazioni di larga massima sul riordino delle carriere e sulla – relativa – revisione degli organici).

E, del resto; se è vero che – ai fini della qualificazione giuridica di un rapporto di lavoro – non è vincolante la denominazione data allo stesso dalla p.a.: posto che un rapporto di pubblico impiego – indipendentemente dal "nomen iuris" utilizzato nei vari atti costitutivi – è (infatti) configurabile quando concorrano una serie di requisiti di carattere formale e sostanziale, è altresì vero che, nei casi in questione, tali requisiti (id est: "indici rivelatori") sono ben lungi dall’esser (tutti) riscontrabili. (Mancando, quanto meno, il carattere di esclusività del rapporto).

Null’altro reputa di dover evidenziare, il Collegio (che, in applicazione delle regole sulla soccombenza, non può che porre le spese di lite – liquidate come da dispositivo – a carico dei ricorrenti), a dimostrazione della riconosciuta infondatezza della proposta azione cognitoria.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

proceduto alla loro preventiva riunione

rigetta i ricorsi indicati in epigrafe;

condanna i proponenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 3000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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