T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-10-2011, n. 7705 Concorsi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti per la definizione immeditata del ricorso e di ciò è stato dato avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità reso dalla commissione per lo svolgimento degli accertamento psicofisici per il reclutamento di 1548 allievi carabinieri effettivi.

Il ricorrente è stato giudicato in possesso di un profilo non compatibile con quello previsto dal bando e dalla normativa di riferimento in quanto gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: "Note di insicurezza".

Come seguono le censure articolate in ricorso:

a)il ricorrente già in passato era stato sottoposto a valutazione di idoneità psicofisica ed attitudinale, con esiti positivi (VFB);

b)il giudizio contrasta con la perizia di parte.

In prossimità della camera di consiglio, parte ricorrente ha depositato relazione di esame psicologico e psicodiagnostico mentre l’intimata amministrazione ha depositato relazione e documenti.

Il ricorso è infondato.

Il ricorrente è stato giudicato inidoneo, non già sulla base di un deficit psichiatrico bensì, per riscontrate "note di insicurezza" (relativamente alla specificità del concorso ed ai requisiti richiesti), profilo psicosomatico ritenuto non compatibile con l’arruolamento.

Il coefficiente pari a 2) del parametro PS era stato indicato nel bando come insufficiente a raggiungere la soglia di compatibilità (cfr art. 10 c. 4).

Il giudizio è stato reso all’esito dell’iter valutativo condotto secondo la corretta scansione metodologica.

Nel corso del colloquio con l’ufficiale psichiatra, il ricorrente ha riferito di "situazioni in cui per paura di fallimento ha rinunciato ad intraprendere e proseguire nelle scelte". L’ufficiale medico ha riscontrato che tale "insicurezza… porta (il ricorrente) ad avere difficoltà relazionali rendendolo poco propositivo e vulnerabile".

Tale giudizio non contrasta con le risultanze interne. Dalle risposte fornite dal ricorrente emerge, senza entrare nel merito della valutazione, uno stato di obiettiva – ovvero motivata e sufficientemente supportata quanto al rapporto fattopoterenorma – incertezza, emotività ed indecisione.

Il ricorrente contrasta le conclusioni della visita medico legale con relazione psicologicapsichiatrica.

Il Collegio non coglie sostanziali divergenze tra i due accertamenti riscontrando, anche nella relazione di parte, elementi di sufficiente inidoneità laddove il perito di parte conclude, con indubitabile onestà professionale, nel senso di ravvisare nel soggetto "lievi note di introversione, di insicurezza, di iperemotività del carattere…".

Ebbene, il profilo delineato dal perito di parte è ascrivibile, de plano, al codice 02 dell’elenco generale relativo alle imperfezioni, infermità e condizioni somatofunzionali di cui alla D.T. 5/12/2005 con l’attribuzione del profilo sanitario 2).

Tale profilo sanitario è incompatibile con l’arruolamento in quanto contrasta con i requisiti indicati nell’art. 10, c. 4 del bando di concorso secondo cui i candidati devono possedere un PS minimo pari a 1).

Sotto questo profilo, del tutto inconferenti s’appalesano le conclusioni rassegnate dal perito medesimo secondo cui tale profilo è "comunque tale da non pregiudicare l’adattamento alla vita militare". Innanzitutto, perché, la presenza di lievi note di introversione, insicurezza ed iperemotività del carattere sono vincolata causa di attribuzione del coefficiente 2 all’apparato PS (giusta D.T. 5/12/2005); in secondo luogo, perché si tratta di un giudizio di valore non sovrapponibile a quello della commissione medico legale.

Il ricorrente riferisce, infine, di una sua precedente idoneità VFB.

Si tratta di un elemento sintomatico che tale resta in quanto non in grado, per la sua diversità ontologica e funzionale, di confutare l’attendibilità del divisato giudizio riferendosi, esso, a concorsi e situazioni ambientali non comparabili, né sovrapponibili alla specificità e caratteristica del ruolo di carabiniere effettivo.

Per quanto sopra argomentato, il ricorso è infondato e va, perciò, respinto mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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