Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-01-2012, n. 854 Licenziamento Ricostituzione di posizioni assicurative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Ancona, riformando la statuizione di primo grado, accoglieva la domanda proposta da S.M. nei confronti dell’Inps per la ricostituzione della pensione del coniuge, con condanna al pagamento delle conseguenti differenze pensionistiche. La ricorrente, titolare di pensione di reversibilità, deduceva che il rapporto di lavoro del marito M.A., deceduto il 6 giugno 1983, era cessato per motivi politici e sindacali e che la domanda, proposta ai sensi della L. n. 36 del 1974, era rimasta sospesa in attesa della deliberazione del Comitato Centrale di cui all’art. 5 della medesima legge. La Corte, premesso che ai sensi del citato art. 5 il Comitato doveva pronunciarsi entro 270 giorni dalla presentazione della domanda, riteneva che a seguito della mancata decisione nel termine di legge, si era formato il silenzio rigetto, giacchè la S. aveva proposto domanda il 2 dicembre 1999. Nel merito la Corte riteneva provato il licenziamento per motivi politici e sindacali del coniuge, sia sulla base del parere favorevole espresso dalla Commissione, a cui è demandato dalla legge l’accertamento dei fatti, sia dalla documentazione depositata in giudizio, sia dai fatto che l’Inps solo in appello aveva contestato il parere della Commissione.

Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso sulla base di un motivo. La S. resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la medesima sentenza ex art. 335 cod. proc. civ..

L’Inps denunzia difetto di motivazione, perchè non sarebbe sufficiente il parere favorevole della Commissione, essendo necessario quello del Comitato previsto dalla legge. Esso Istituto aveva implicitamente negato la ricorrenza del licenziamento intimato per motivi politici, e si trattava comunque di mera difesa, da proporre anche in appello, nè la Corte territoriale aveva precisato su quali documenti aveva fondato la sussistenza delle condizioni di legge.

Con il ricorso incidentale ci si duole della mancata acquisizione di documenti, da richiedere all’Inps.

Il ricorso principale è fondato e va accolto sulla base della giurisprudenza formatasi sulla materia.

E’ stato infatti affermato (Cass. n. 8237 del 08/10/1994) che "Ai fini dell’accertamento degli estremi dell’ipotesi di licenziamento per motivi politici, religiosi o sindacali ai sensi della L. n. 158 febbraio 1974, n. 36, art. 1 – che prevede, come condizione di procedibilità per il ricorso al giudice ordinario, il preventivo esperimento di un procedimento amministrativo – il giudice è tenuto a verificare autonomamente la fondatezza della domanda giudiziale (che non configura impugnazione della decisione amministrativa) e, fermo il potere di avvalersi delle risultanze raccolte in sede amministrativa, deve perciò verificare se l’attore, tenutovi ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., abbia fornito la prova della sussistenza di un licenziamento determinato da ragioni di discriminazione politica, religiosa o sindacale. Tale onere probatorio non è circoscritto alla dimostrazione della sola appartenenza del lavoratore ad un determinato partito o movimento religioso o sindacato o alla dimostrazione della mera partecipazione alle correlative attività, atteso che su quell’appartenenza o partecipazione, peraltro, valutabile come elemento indiziario, la legge (art. 7) non fonda alcuna presunzione – nè assoluta nè relativa – di licenziamento discriminatorio".

Nello stesso senso si è ritenuto con la successiva sentenza n. 7969 del 13/08/1998. Nella specie, fermo restano che la L. n. 36 del 1974 prevede appunto che sulla domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo dei lavoratori dipendenti licenziati per motivi politici e sindacali debba decidere il Comitato (art. 5), mentre alla Commissione spettano solo funzioni di accertamento, è ben possibile chiedere in sede giudiziale la tutela negata in sede amministrativa, allegando e dimostrando i fatti che conferiscono il diritto e fermo restando che l’onere di contestazione a carico della controparte si impone solo quando i fatti sono allegati, mentre nella specie non risulta che essi figurassero in ricorso, per cui era consentito all’Inps di contestare il diritto anche in appello.

Nella specie la sentenza impugnata presenta difetti di motivazione, perchè non descrive i documenti posti a sostegno della decisione, limitandosi a richiamare il parere della Commissione, senza però riportarne il contenuto, che avrebbe invece potuto offrire elementi significativi, nonchè a fare riferimento alla documentazione depositata in giudizio, anche qui senza indicarne il tenore. Il ricorso principale va quindi accolto, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di L’Aquila.

Va invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato con cui ci si duole della mancata acquisizione di documenti da richiedere all’Inps, senza però specificare di quali documenti si trattasse e i motivi per cui gli stessi dovrebbero essere nella disponibilità dell’Istituto.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato ed accoglie il principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di L’Aquila.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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