Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.-. L.E. e C.M. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in data 10-5-10, la Corte di Appello di Milano, sez. 2 penale, ritenuti assorbiti i fatti di cui ai capi 13) e 14) nel capo 11) con riferimento alle carte scadenti dopo il novembre 2002 e ritenuta quanto al capo 17) l’ipotesi del tentativo, ha ridotto la pena inflitta al L. a anni 4 e mesi 8 di reclusione; ha dichiarato non doversi procedere per essere i reati estinti per prescrizione in ordine ai reati ascritti al L. ai capi 21), 22) e, limitatamente alle condotte sino al novembre 2002, al capo 11); ha confermato la condanna del C. per i reati di minacce aggravate di cui al capo 2) e per quello di tentata concussione di cui al capo 8) alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione.
In particolare, la Corte di Appello ha confermato la affermazione della penale responsabilità di L. e C. in riferimento al capo 2) (minacce gravi commesse nei confronti di A. e B.) e al capo 8) (tentata concussione ai danni di P. M.), del solo L. per indebita utilizzazione di carte di credito scadenti dopo il novembre 2002 (capo 11), in esso assorbiti i capi 13) e 14), per il tentativo di truffa di cui al capo 17) e per la truffa di cui al capo 16).
L.E. deduce:
– Vizio di motivazione in ordine alla idoneità degli atti posti in essere in riferimento al tentativo di concussione di cui al capo 8), non essendosi verificato alcuno stato di intimidazione nella persona offesa.
– Violazione di legge per il mancato riconoscimento dell’art. 323 bis c.p..
– Violazione di legge in merito alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all’art. 339 c.p. in ordine al capo 2).
– Violazione di legge in ordine al reato di cui all’art. 640 c.p. di cui ai capi 13), 14), 16) e 17).
– Vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
C.M. denuncia:
– Vizio di motivazione in relazione alle dichiarazioni rese dal teste B. all’udienza dibattimentale del 22-4-08 in ordine al reato di cui al capo 2) delle imputazioni, dichiarazioni che sarebbero state travisate dai Giudici di merito, in quanto detto teste si sarebbe in realtà limitato a riferire che il ruolo del C. era stato unicamente quello di tranquillizzare le persone offese.
– Violazione di legge in relazione al reato di cui all’art. 612 c.p., del quale risulterebbero mancanti gli elementi costitutivi.
– Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 8), avendo il C. chiaramente agito senza l’elemento psicologico del delitto di cui all’art. 317 c.p..
2 .-. I ricorsi presentati nell’interesse di L. e C. sono inammissibili, in quanto basati su motivi non consentiti in sede di giudizio di legittimità. Si tratta, infatti, di doglianze che attengono alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i Giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla decisione impugnata attraverso una verifica completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.
Quanto alla doglianza che riguarda le attenuanti generiche, occorre ricordare che il riconoscimento di tali attenuanti risponde ad una facoltà discrezionale del Giudice, il cui esercizio – positivo o negativo che sia – deve essere sì motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso Giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Il Giudice del merito non è perciò tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o ricavabili dagli atti del procedimento nè a prendere in considerazione tutti i criteri indicati nell’arT. 133 c.p., ma può assolvere al suo obbligo di motivazione limitandosi ad indicare anche in forma estremamente sintetica – come è avvenuto nel caso di specie attraverso il riferimento alla gravità e reiterazione delle condotte ed ai negativi precedenti, anche specifici, del L. – le ragioni che l’hanno indotto al rigetto della richiesta.
La declaratoria di inammissibilità prevale su quella di estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado (v., da ultimo, Cass., sez. un., n. 32, dep. 21 dicembre 2000, De Luca; Cass., sez. un. n. 15, dep, 15 settembre 1999, Piepoli).
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 mille in favore della Cassa delle ammende.
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