Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-01-2012, n. 849 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La società LEM linee elettriche meridionali srl proponeva reclamo avverso l’ordinanza ex art. 700 c.p.c. del giudice del lavoro di Salerno, emessa in data 26.2.2007.

Con tale ordinanza il giudice di prime cure accoglieva il ricorso proposto dal V.G. ordinando il ripristino del rapporto di lavoro e condannando la società reclamante al pagamento di tutte le mensilità non percepite, oltre accessori.

Si costituiva la parte intimata resistendo al reclamo.

L’adito tribunale di Salerno con ordinanza del 20 aprile 2007 accoglieva il reclamo revocando l’ordinanza di prime cure.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il V. con un unico motivo.

Resiste con controricorso la parte intimata, poi costituitasi come Fallimento L.E.M. in persona del suo curatore.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 341 c.p.c. lamentando l’incompetenza funzionale del tribunale adito e quindi la radicale nullità della procedimento della decisione. Formula il seguente quesito di diritto: "il provvedimento di accoglimento della domanda adottato dal giudice unico del lavoro che definisce il procedimento cautelare ai sensi dell’art. 700 c.p.c., che condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio e che nulla dispone circa il prosieguo per il merito, deve essere impugnato innanzi alla corte d’appello?". 2. Il ricorso è inammissibile.

Nello stesso ricorso per cassazione il ricorrente afferma di aver proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenere un provvedimento d’urgenza. Il tribunale ha emesso un’ordinanza ex art. 700 e, in sede di reclamo, ha pronunciato l’ordinanza attualmente impugnata.

Nulla quindi autorizza a ritenere che in realtà il primo giudice, pur adito ex art. 700 c.p.c., abbia in realtà pronunciato una sentenza, appellabile nei modi ordinari.

Il ricorso quindi avverso l’ordinanza emessa dal tribunale in sede di reclamo, ove anche qualificabile come ricorso straordinario, è inammissibile non essendo tale provvedimento suscettibile di ricorso per cassazione; la questione dibattuta in sede cautelare avrebbe dovuto essere riproposta in sede di cognizione piena.

In proposito questa corte (Cass., sez. 1^, 27 giugno 2011, n. 14140) ha affermato che il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale. Non è pertanto ricorribile il provvedimento emesso in sede di reclamo avverso la concessione di provvedimento d’urgenza, ai sensi dell’art. 669 terdecies cod. proc. civ., il quale ha gli stessi caratteri di provvisorietà e di non decisorietà tipici dell’ordinanza oggetto del reclamo, essendo destinato a perdere efficacia per effetto della sentenza definitiva di merito e, pur coinvolgendo posizioni di diritto soggettivo, non statuisce su di esse con la forza dell’atto giurisdizionale idoneo ad assumere autorità di giudicato.

3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 50,00 oltre Euro 3.000,00 (tremila) per onorario d’avvocato ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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