Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
V.G. e P.D. ricorrono avverso la sentenza 29.11.10 della Corte di appello di Salerno che ha confermato quella, in data 16.6.09, del locale tribunale con la quale sono stati condannati alle pene pecuniarie ritenute di giustizia, condizionalmente sospese, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, perchè riconosciuti colpevoli – il primo quale autore dell’articolo ed il secondo quale direttore responsabile – del delitto di diffamazione a mezzo stampa in danno di G.R. e di omesso controllo in relazione al contenuto di un articolo pubblicato sull’edizione del quotidiano (OMISSIS), nel quale si indicava il G. quale soggetto che era stato arrestato il (OMISSIS) assieme ad altro complice e a M.M. (ex pugile successivamente ucciso presso un caseificio di (OMISSIS)) mentre era intento a minacciare un commerciante rifiutatosi di pagare la tangente, insinuandosi – contrariamente al vero – che fosse anche implicato in un traffico di sostanze stupefacenti. Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione agli artt. 57 e 595 c.p., assumendo che erroneamente i giudici avevano ritenuto che l’articolista avrebbe dovuto dar conto degli esiti dell’indagine, cioè della successiva archiviazione della posizione del G., dal momento che nessun obbligo in tal senso incombeva sul V. in quanto l’articolo non riguardava il G., bensì il M. ed i suoi trascorsi delinquenziali, conclusisi con l’omicidio del predetto.
Inoltre – prosegue la difesa dei ricorrenti – era stata travisata la prova in merito alla circostanza secondo cui l’articolista aveva inserito il G. nel traffico della droga, in quanto dalla lettura dell’articolo era evidente, per le espressioni grammaticali riportate, che tale appartenenza era stata attribuita a G. G. e non a G.R., tanto che si era precisato che era stata provata l’appartenenza al clan "Nuvoletta", con chiaro riferimento quindi a G.G., la cui affermata parentela con G.R. si era tradotta in un errore sul fatto che escludeva l’esistenza dell’elemento psicologico del reato.
Osserva la Corte che i ricorsi sono infondati.
Su tutti i punti oggetto del presente gravame, i giudici territoriali hanno infatti reso una motivazione congrua, esaustiva ed immune da vizi logico-giuridici evidenziando in primis come sia risultata pacifica l’attribuzione, da parte dell’articolista, al G. R. sia di fatti non veri, sia del suo coinvolgimento in un episodio estorsivo, in concorso con il defunto M., tacendosi l’intervenuta successiva archiviazione, in relazione ad esso, della sua posizione. Ancora, la Corte territoriale ha perspicuamente sottolineato come se pure l’articolo in questione si era soffermato sull’omicidio di M.M., tuttavia nel corpo dello stesso era stata delineata la personalità del defunto affermandosi che, il 3 (OMISSIS), era stato arrestato mentre stava minacciando un commerciante di (OMISSIS) che si rifiutava di pagare una tangente, aggiungendosi che nell’occasione erano state tratte in arresto altre due persone, tra cui G.R. – indicato come il fratello di G.G. (detto " P. (OMISSIS)", ucciso il (OMISSIS)), il quale risultava coinvolto in un traffico di droga pur senza che gli investigatori fossero giunti ad alcun accertamento definitivo.
Senonchè, era risultato pacificamente provato da un lato che G. R. non era il fratello di G.G. e mai era stato coinvolto in indagini riguardanti sostanze stupefacenti; dall’altro che immediatamente dopo l’arresto del (OMISSIS) il G. era stato scarcerato e la sua posizione in seguito archiviata.
Ed allora – ha condivisibilmente ritenuto la Corte di merito – il preciso e non secondario riferimento alla caratura criminale di G. R., tratteggiata in correlazione all’omicidio del M. e ai trascorsi delinquenziali di questi, si è risolto in una chiara lesione della reputazione del querelante, accostato alla figura del M. in occasione dell’episodio estorsivo di cui in narrativa, tacendosi tuttavia la conclusione della vicenda giudiziaria che lo riguardava, cioè l’intervenuta archiviazione che agevolmente il V. ben avrebbe dovuto e potuto evidenziare, per la necessaria e doverosa completezza espositiva, sol che avesse effettuato quel controllo giurisdizionale, tanto più agevole quanto più era risalente l’epoca dell’arresto, l’omessa verifica essendosi risolta nella offerta al lettore di una notizia parziale che, unitamente alla propalazione di una inveritiera parente, con G. G. ed un altrettanto inveritiero coinvolto in un traffico di droga, ha integrato gli estremi dei reati ascritti ai ricorrenti.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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