Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 28.4.2009/5.2.2010, la prima Sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal P.G. presso la stessa Corte avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Toscana in data 12.4.2006/26.7.2006 con cui Sindaco, Assessori e Dirigenti del Comune di Montescudaio erano stati prosciolti dalla responsabilità contabile derivante da una indebita ed improvvida approvazione di variante, che aveva comportato consulenze ed indagini per la realizzazione di una lottizzazione alberghiera eccedente le possibilità di un Comune di 1456 abitanti sito in zona a prevalente vocazione agricola aveva, previa affermazione della sussistenza della responsabilità contabile nell’operato degli appellati, condannato i suddetti al pagamento della somma di Euro 30.000,00 a favore dello stesso Comune, oltre accessori.
Con la sentenza surricordata si era negato pregio al rilievo di invasione della discrezionalità di cui alla L. n. 20 del 1994, art. 1, comma 1 dato che le scelte urbanistiche nella specie erano risultate configgenti con la legge regionale e si connotavano per irragionevolezza rispetto alle esigenze di sostenibilità degli interventi programmati.
Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, sulla base di due motivi, B., C., Co. e S.; resiste con controricorso il P.G. presso la Corte dei Conti.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, si lamenta difetto assoluto di giurisdizione del giudice contabile; la sentenza impugnata avrebbe sostanzialmente sindacato il merito della scelta discrezionale degli amministratori, ricorrendo alla affermazione che gli stessi avrebbero operato in modo abnorme ed irrazionale.
Con ogni evidenza, i ricorrenti ancorano la loro doglianza alla disposizione di cui alla L. n. 20 del 1994, art. 1, comma 1, come modificata dalla L. n. 639 del 1996, il quale stabilisce tra l’altro, per il giudice contabile, "…l’insindacabilitànel merito delle scelte discrezionali amministrative".
Ma la disposizione de qua non costituisce la base della ratio della sentenza impugnata, la quale, rilevato che il Comune di Montescudaio aveva una popolazione di 1.456 abitanti con una vocazione prevalentemente agricola, aveva considerato che la variante approvata dal consiglio comunale aveva previsto la realizzazione di otto nuove strutture turistico-alberghiere pari a 14.600 mc., con una presunzione di fattibilità presumibile di circa 120 alloggi e 580 posti letto, cosa questa collidente con le caratteristiche del Comune in questione.
La sentenza impugnata aveva rilevato che la riscontrata situazione locale aveva senza dubbio determinato una violazione del principio della sostenibilità, introdotto con la L.R. del 1995; la contrarietà della variante alla norma regionale era stata peraltro segnalata al Comune dal v. Presidente della provincia di Pisa, che ne aveva rilevato l’incongruità e la sostanziale inadeguatezza della stessa agli scopi istituzionalmente previsti dalla L.R. n. 5 del 1995.
Ciò posto risulta evidente che gli amministratori avevano agito in violazione sia della norma regionale citata, sia degli indirizzi di coordinamento e di programmazione della Regione e della Provincia, con scelte illegittime oltre che irrazionali.
La giurisprudenza di questa Corte (SS. UU. n 8492, 10069,12209. 14844 del 2011) si è consolidata nel senso che non sussiste difetto assoluto di giurisdizione del giudice contabile, laddove l’operato dell’Amministrazione si ponga in violazione di norme legislative e sia obiettivamente ispirato a scelte irrazionali.
Nella specie, il semplice ricorso ai dati di fatto evidenziati in precedenza, da pieno conto della illegittimità della variante de qua, per violazione evidente della normativa regionale e della irrazionalità della scelta con essa operata.
Si è in buona sostanza ritenuto che il giudice contabile non viola i limiti esterni della propria giurisdizione ove eserciti, del tutto legittimamente, i propri poteri valutativi della ritenuta violazione di legge, così delineando la sussistenza o meno della illegittimità del provvedimento, nella specie sussistente in ragione delle svolte considerazioni.
In applicazione di tali condivisi principi, il motivo non può pertanto trovare accoglimento.
Con il secondo motivo, si lamenta difetto assoluto di giurisdizione del giudice contabile sotto ulteriore e diverso profilo; la sentenza impugnata ha censurato l’azione degli odierni ricorrenti anche per il profilo attinente alla proposizione del ricorso in appello, dopo il rigetto del ricorso proposto al TAR in sede di giustizia amministrativa, con conseguente danno erariale connesso alle relative spese.
La doglianza non ha pregio, in ragione della portata e della tematica sottoposta alla decisione del TAR; la sentenza del giudice amministrativo non aveva invero mancato di evidenziare con assoluta chiarezza e validità di argomentazioni, sia la illegittimità della variante che la derivazione della stessa da scelte irrazionali e confliggenti con la legge regionale.
Il carattere assolutamente incontestabile delle ragioni addotte è stato quindi legittimamente ritenuto, secondo logica e diritto, immeritevole di serio gravame, siccome destinato a sicuro rigetto, di talchè le spese relative all’interposto appello, sono state coerentemente ritenute frutto di una scelta irrazionale, in base ad una valutazione di fatto, in sè insindacabile in questa sede, e come tale valutabile dal giudice amministrativo nel pieno rispetto dei limiti esterni della sua giurisdizione.
Anche tale motivo deve pertanto essere respinto e, con esso, il ricorso.
Non v’ha luogo a provvedere sulle spese, in ragione della natura di parte in senso solo formale dal controricorrente Procuratore presso la Corte dei Conti.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
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