Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato in data 6 dicembre 2007 e depositato il successivo 11 dicembre, la ricorrente ha impugnato: a) il provvedimento del Comune di Milano – Settore Attuazione delle Politiche Ambientali – Ufficio Inquinamento Acustico del 9 novembre 2007, avente ad oggetto il procedimento amministrativo per inquinamento acustico causato dall’attività del locale di pubblico spettacolo "M.G." sito a Milano in Via Pietrasanta 14, notificato in data 21 novembre 2007; b) la nota dell’A.R.P.A. – Dipartimento Provinciale di Milano, U.O. Agenti Fisici, prot. n. 149710 del 5 novembre 2007, avente ad oggetto le misurazioni fonometriche per l’attività della discoteca M.G. sita a Milano in Via Pietrasanta 14 e dell’allegata relazione tecnica; c) ove occorra, l’atto del Comune di Milano – Settore Attuazione delle Politiche Ambientali – Ufficio Inquinamento Acustico del 20 febbraio 2007, avente ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento e contestazione ex art. 14 della legge n. 689 del 1981 per inquinamento acustico causato dall’attività del locale di pubblico spettacolo "M.G." sito a Milano in Via Pietrasanta 14, e della presupposta relazione dell’A.R.P.A. del 5 febbraio 2007.
Avverso i provvedimenti impugnati vengono dedotte svariate censure di violazione di legge ed eccesso potere.
Si è costituto in giudizio il Comune di Milano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 1946/2007 è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimenti impugnati.
In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, il Comune di Milano ha depositato documentazione in cui emerge l’avvenuta archiviazione del procedimento avviato a carico della ricorrente.
Alla pubblica udienza del 5 luglio 2011, dopo che i procuratori delle parti hanno concordemente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
1. In esito alla dichiarazione effettuata in udienza dai difensori delle parti costituite e alla memoria depositata dal Comune di Milano in data 9 giugno 2011, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Le spese possono essere compensate in ragione dell’accordo intervenuto tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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