Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Tolmezzo, con sentenza del 23 settembre 2010 emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ha applicato a D. G. la pena di mesi sei e giorni tre di reclusione per il delitto di falso in scrittura privata.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste lamentando una violazione di legge in ordine alla pena applicata che avrebbe dovuto essere di mesi e giorni sei di reclusione.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è da accogliere.
2. L’impugnata sentenza è, in effetti, viziata da un evidente errore nel computo della pena che avrebbe dovuto essere quella indicata dal P.G. ricorrente.
Invero, partendo dalla pena base di mesi sette per il reato di cui all’art. 485 c.p., aumentata ex art. 81 c.p. alla pena di mesi nove e giorni dieci e con la riduzione di un terzo per il rito si addiviene alla pena definitiva di mesi sei e giorni sei.
3. Ne consegue, in conclusione, l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. l), con la rideterminazione della pena a carico di D.G. in quella di mesi sei e giorni sei di reclusione.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla misura della pena che specifica in mesi sei e giorni sei di reclusione.
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