Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato in data 24 ottobre 2007 e depositato il 5 novembre successivo, la ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 24 del 9 luglio 2007 (prot. 8487), notificata il 10 luglio successivo, con la quale è stata ingiunta l’immediata interruzione dell’attività di frantumazione degli inerti rilevata durante il sopralluogo dell’8 febbraio 2007.
A sostegno del ricorso vengono dedotte le censure di violazione dell’art. 21octies e dell’art. 21nonies della legge n. 241 del 1990 e di eccesso di potere e di violazione del principio di autotutela.
Una volta decorso il termine per verificare la sussistenza dei presupposti che riguardano la denuncia di inizio attività, all’Amministrazione non resterebbe che attivare i poteri di autotutela previsti dagli artt. 21ocities e 21nonies della legge n. 241 del 1990. Pertanto, in mancanza di rituale revoca o annullamento dell’atto abilitativo tacito, non si potrebbero adottare provvedimenti di natura sanzionatoria, come invece avrebbe fatto il Comune di Pogliano Milanese.
Inoltre vengono dedotte le censure di violazione dell’art. 37 delle N.T.A., di difetto di motivazione e di eccesso di potere.
Non sussisterebbe alcun contrasto tra l’attività esercitata dalla ricorrente e la destinazione urbanistica della zona, come si ricaverebbe dall’art. 37 delle N.T.A., che richiama, a sua volta, anche alcune previsioni contenute nell’art. 8 delle stesse N.T.A. Difatti, la frantumazione degli inerti dovrebbe rientrare nelle destinazioni ammesse dall’art. 8.2d, ossia l’insediamento di impianti e macchinari all’aperto, trattandosi comunque di zona a destinazione produttiva (D5).
Si è costituito in giudizio il Comune di Pogliano Milanese, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 1757/2007 è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
In data 30 settembre 2009 è pervenuta la rinuncia al mandato da parte dei difensori della ricorrente.
Alla pubblica udienza del 5 luglio 2011, su richiesta del procuratore dell’Amministrazione resistente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
1. In via preliminare, va evidenziato che non produce alcun effetto sulla decisione della controversia la rinuncia al mandato da parte dei difensori della ricorrente, giacché la rinuncia al mandato, non seguita dalla contestuale nomina di un nuovo difensore, non ha effetto interruttivo nel processo amministrativo (art. 79 cod. proc. amm.; Consiglio di Stato, VI, 23 febbraio 2009, 1033; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 31 maggio 2011, n. 1389).
2. Passando allo scrutinio del merito del ricorso, lo stesso va respinto.
2.1. Con la prima censura si assume che, una volta decorso il termine per verificare la sussistenza dei presupposti che riguardano la denuncia di inizio attività, l’Amministrazione potrebbe soltanto revocare o annullare l’atto abilitativo tacito, ma non potrebbe adottare provvedimenti di natura sanzionatoria, come invece avrebbe fatto il Comune di Pogliano Milanese.
La censura è infondata.
Come ha affermato la giurisprudenza, "nel caso di presentazione di dichiarazione di inizio di attività l’inutile decorso del termine assegnato (…) all’autorità comunale per l’adozione del provvedimento di inibizione ad effettuare il previsto intervento edificatorio, non comporta che l’attività del privato, ancorché del tutto difforme dal paradigma normativo, possa considerarsi lecitamente effettuata e quindi andare esente dalle sanzioni previste dall’ordinamento per il caso di sua mancata rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi" (Consiglio di Stato, IV, 12 marzo 2009, n. 1474).
Nella presente fattispecie il Comune è intervenuto per interrompere l’attività svolta dalla ricorrente, visto che la destinazione urbanistica della zona non ne consentiva lo svolgimento. Ciò è avvenuto comunque attraverso la previa instaurazione di un procedimento amministrativo, che ha consentito alla ricorrente di evidenziare le proprie ragioni, che il Comune non ha ritenuto tuttavia di condividere (come risulta dal preambolo del provvedimento impugnato).
Tra l’altro, si è provveduto ad interrompere soltanto quella parte dell’attività ritenuta incompatibile, ossia la frantumazione degli inerti, rientrando la stessa nell’ambito del trattamento dei rifiuti, facendo salva invece la parte di attività riguardante il semplice deposito del materiale.
2.2. Ciò determina l’infondatezza della presente censura.
3. Con la seconda censura si asserire l’insussistenza di un contrasto tra l’attività esercitata dalla ricorrente e la destinazione urbanistica della zona, come si ricaverebbe dall’art. 37 delle N.T.A., che richiama a sua volta anche alcune previsioni contenute nell’art. 8 delle stesse N.T.A. La frantumazione degli inerti dovrebbe rientrare nelle destinazioni ammesse dall’art. 8.2d, ossia l’insediamento di impianti e macchinari all’aperto, trattandosi comunque di zona a destinazione produttiva (D5).
3.1. La doglianza non è meritevole di accoglimento.
L’art. 37 delle N.T.A. stabilisce che nella zona D5, quale è quella in cui opera la ricorrente, è ammesso il deposito dei prodotti finiti o semilavorati, nel rispetto delle norme contro ogni forma di inquinamento. Nella stessa zona sono ammesse alcune delle destinazioni di cui all’art. 8 delle N.T.A., ossia 2d, 2e, 5c, 8b e 10; tutte le altre sono vietate.
La frantumazione degli inerti effettuata dalla ricorrente si configura quale attività di trattamento di rifiuti, che non rientra in nessuna delle predette categorie di cui all’art. 8 delle N.T.A. e comunque richiederebbe una speciale autorizzazione, nel caso di specie mancante (cfr. Cassazione penale, III, 12 gennaio 2011, n. 5346; Consiglio Stato, V, 14 aprile 1997, n. 351; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 5 dicembre 2008, n. 5719).
3.2. Di conseguenza anche questa censura è infondata.
4. In conclusione il ricorso deve essere respinto.
5. In relazione alle peculiarità anche fattuali della controversia, le spese possono essere compensate tra le parti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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