Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Va rilevato in fatto:
1.1. che D.L.P. ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza n. 3869 del 2.10.08 della Corte di appello di Roma, con cui è stato parzialmente accolto l’appello della di lui ex moglie M.B. contro la sentenza che pronunciava sull’opposizione da lui dispiegata al precetto intimatogli dalla seconda ed in particolare è stata riconosciuta dovuta dal D.L. una ulteriore somma e negata la spettanza al medesimo della metà dell’indennizzo assicurativo per il perimento di un natante intestato a società di cui entrambi erano stati soci;
1.2. che il ricorso è notificato in data 12-19 novembre 2009 e che la M. non deposita controricorso: sicchè, all’esito dell’udienza pubblica del 21.12.11, per la quale il ricorrente ha prodotto memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., il Collegio ha deciso, raccomandando una motivazione semplificata.
2. Va considerato in diritto:
2.1. che il ricorrente sviluppa due motivi:
2.1.1. con un primo – rubricato "violazione e falsa applicazione di norme di diritto e carenza di motivazione" – egli ribadisce la tesi della novità di una non meglio indicata eccezione sollevata dalla M. ed erroneamente qualificata dalla corte territoriale come mera difesa; ma non conclude con alcun quesito di diritto o momento di sintesi o riepilogo;
2.1.2. con un secondo – rubricato "omesso esame con conseguente contraddittoria motivazione di un fatto controverso, decisivo per il giudizio" – egli contesta l’esclusione della sua legittimazione ad agire in ripetizione, accennando a documenti ed al loro contenuto – ma non conclude con alcun momento di sintesi o riepilogo;
2.2. che il ricorso è tardivo: esso è notificato non prima del 12 novembre 2009 e quindi in data di gran lunga successiva al termine ordinario di impugnazione, non soggetto – per giurisprudenza consolidata (per tutte e solo quanto all’anno in corso: Cass. 6 aprile 2011, n. 7854; Cass. 14 ottobre 2011, n. 21292) – alla sospensione feriale, che nella specie ha iniziato il suo decorso con la pubblicazione della gravata sentenza il 2.10.08;
2.3. che comunque mancano, a corredo dei motivi di ricorso, i quesiti di diritto – per i motivi di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. – o i momenti di sintesi o riepilogo – per i motivi di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. – previsti dall’art. 366 bis cod. proc. civ.: tale norma, che si applica alla fattispecie, in cui il ricorso ha ad oggetto una sentenza pubblicata tra il 2.3.06 ed il 4.7.09, è stata introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, applicabile – in virtù dell’art. 27, comma 2 del medesimo decreto – ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58, comma 5, della medesima legge.
3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, per non avere qui svolto gli intimati alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità.
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