Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-07-2011) 16-09-2011, n. 34204

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza del 23 ottobre 2008 ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 3 novembre 2003 con la quale B.D., P.L., C.C., Le.Ma., T.G., M.D.C. e Ca.Gi. erano stati condannati per delitti di falso per avere, quali docenti di scuola superiore, falsamente attestato nei registri di classe e nei loro diari la presenza di alcuni alunni.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati, a mezzo dei propri difensori, lamentando complessivamente le seguenti questioni:

a) l’erronea applicazione della legge penale, con particolare riferimento all’accertamento della violazione dell’art. 479 c.p., piuttosto che di quella di cui all’art. 323 c.p. (abuso d’ufficio);

b) una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza;

c) l’utilizzazione di una prova testimoniale nulla (teste Pa.);

d) una contraddittorietà della motivazione sul punto dell’accertamento della penale responsabilità;

e) la violazione delle norme sul concorso di persone nel reato, con particolare riferimento alla posizione Ca., Preside dell’Istituto e considerato l’istigatore dell’altrui condotta;

f) l’erroneo trattamento sanzionatorio e la mancata concessione del beneficio della non menzione;

g) l’intervenuta prescrizione dei reati.

Motivi della decisione

1. Deve preliminarmente stralciarsi dal presente procedimento la posizione del ricorrente T.G. del quale non è sicura l’esistenza in vita, come da fax 30 giugno 2011 dell’avvocato Vitale in atti.

2. Quanto agli altri ricorsi deve sicuramente procedersi all’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza per essere gli ascritti reati estinti per intervenuta prescrizione.

3. Invero, se, da un lato, i ricorsi degli imputati non sono manifestamente infondati, posto che si sottopongono a questa Corte questioni relativamente alla corretta qualificazione giuridica dell’ascritto reato, d’altra parte, non è possibile giungere ad un proscioglimento nel merito secondo quanto insegnato dalle Sezioni Unite (v. sentenza 28 maggio 2009 n. 35490).

Infatti, in presenza di una causa di estinzione del reato il Giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione, a norma dell’art. 129 c.p.p., comma 2 soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il Giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento.

Il che è quanto accade nel caso di specie, non potendo ictu oculi valutarsi l’insussistenza degli ascritti reati.

4. Ecco quindi che, applicando i termini di cui agli artt. 157 e 161 c.p. nel vecchio testo (anni quindici) in considerazione della data di commissione del reato ((OMISSIS)) e della emanazione della sentenza di primo grado (2 novembre 2003) deve affermarsi la prescrizione, intervenuta dopo la decisione di secondo grado (23 ottobre 2008), dei reati ascritti agli imputati e alla data del 3 febbraio 2009, risultando cause di sospensione della prescrizione, secondo il condivisibile calcolo effettuato nel ricorso Ca. (mesi sette e giorni quattro nei due gradi di giudizio) con il consequenziale annullamento senza rinvio dell’impugnata decisione.

P.Q.M.

La Corte dispone la separazione della posizione di T. G. e rinvia relativamente a tale ricorrente il procedimento a nuovo ruolo. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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