Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La CI.GI. srl ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo che ha respinto l’opposizione del terzo pignorato ed ha dichiarato inefficace nei confronti di Record Cucine la cessione di quota effettuata dal C. in favore di tal Co..
L’Appello della CI.GI. è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Roma siccome tardivo, sul presupposto che tra i procedimenti d’opposizione all’esecuzione, rispetto ai quali non opera la sospensione feriale dei termini, vanno ricompresi i procedimenti di accertamento dell’obbligo del terzo presso cui è stato eseguito il pignoramento immobiliare.
Il ricorso per cassazione della CI.GI. è svolto in un solo motivo.
Resiste con controricorso la Record Cucine.
Motivi della decisione
Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato ed incontrastato il principio in ragione del quale al termine per impugnare la sentenza che accerta l’obbligo del terzo, presso il quale è stato eseguito il pignoramento mobiliare, ovvero si è convertito il sequestro conservativo, non si applica la sospensione nel periodo feriale, disposta dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, perchè, in relazione al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, anche per tale procedimento sussiste l’interesse alla sua sollecita definizione, considerato che il processo esecutivo è, in attesa, sospeso (principio affermato sin da Cass. SU n. 467/77, poi ribadito da Cass. SU n. 10369/98 e da tutta la giurisprudenza successiva).
Il principio stesso deve essere qui ribadito, siccome le ragioni offerte dalla ricorrente sono assolutamente inconsistenti al fine di procedere ad un mutamento d’indirizzo in materia.
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto, con condanna della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.