Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la corte d’appello di Napoli propone ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale è stata applicata su richiesta delle parti ad I.D. la pena di anni uno di reclusione per i reati di cui agli artt. 56, 640 e 482 c.p.. Lamenta il procuratore generale che il gip nell’applicare la pena su richiesta delle parti non abbia altresì dichiarato la falsità dei tre modelli F 24 di cui al capo B dell’imputazione, richiamando la giurisprudenza delle sezioni unite di questa corte ed in particolare la sentenza del 3 dicembre 1999 numero 20. Il procuratore generale presso la corte di cassazione ha depositato memoria scritta con la quale ha aderito alla richiesta svolta nel ricorso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alla omessa dichiarazione della falsità dei predetti documenti.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento; questa stessa sezione della suprema corte ha ancora recentemente ribadito l’orientamento delle sezioni unite, richiamato nel ricorso, affermando che con la sentenza di applicazione della pena su richiesta, di cui all’art. 444 c.p.p., che deve intendersi equiparata a una sentenza di condanna, qualora l’imputazione si riferisca a un’ipotesi di falsità di atti o documenti, il giudice è tenuto a emettere i provvedimenti di cui all’art. 537 c.p.p. relativi alla declaratoria di falsità (Cassazione penale, sez. 5, 26 febbraio 2009, n. 21128; la Corte ha precisato che, qualora il giudice non vi abbia provveduto, la sentenza va annullata con rinvio, non potendo provvedere direttamente il giudice di legittimità, richiedendosi a tal fine un’apposita motivazione della ritenuta falsità, implicante valutazioni di merito incompatibili con il giudizio di Cassazione).
Per tali motivi, il ricorso deve essere accolto, con annullamento della sentenza limitatamente alla omessa dichiarazione di falsità dei tre modelli F 24 di cui al capo B dell’imputazione originaria.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata adozione dei provvedimenti di cui all’art. 537 c.p.p. e rinvia per nuovo esame sul punto al tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
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