Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con decreto n. 310/06, il Presidente della Regione siciliana, visto il parere di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa a Sezioni Riunite, n. 259/04 dell’11 luglio 2005, accoglieva il ricorso straordinario proposto dagli odierni ricorrenti volto a conseguire il riconoscimento del diritto al calcolo degli incrementi stipendiali previsti dagli artt. 5, commi primo, quarto e sesto della L.R. n. 19/91 ed 8 del d.P.Reg. 30/1/93 negli aumenti periodici nonché il pagamento delle conseguenziali differenze economiche, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto al soddisfo.
Con il ricorso in epigrafe, notificato alle amministrazioni resistenti in data 4 maggio 2011, i ricorrenti hanno lamentato che l’Amministrazione non ha ancora provveduto al pagamento dei relativi importi e, peraltro, conformandosi alla circolare n. 25858 del 9/2/2006, a firma del Dirigente generale della Presidenza, Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, ha disposto di provvedere applicando la prescrizione quinquennale e, quindi, di ritenere prescritti i ratei maturati anteriormente al quinquennio antecedente la proposizione della domanda.
Al riguardo, detti ricorrenti hanno dedotto che l’Amministrazione regionale, non avendo sollevato detta eccezione in sede di trattazione del ricorso straordinario, non può eccepirla in sede di esecuzione del suddetto d.P.Reg. n. 310/06.
Hanno, altresì, sostenuto l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza, con riferimento al decreto del Presidente della Regione siciliana che abbia accolto il ricorso straordinario, anche alla luce della recente sentenza n. 2065, emessa sotto le date 11-28 gennaio 2011 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Hanno conclusivamente chiesto di:
a) ordinare alle Amministrazioni intimate di:
– dare integrale esecuzione, ognuna nell’ambito della propria competenza, al menzionato D.P.Reg. n. 310/06 provvedendo a corrispondere in favore degli istanti il maggior importo dovuto per differenze retributive a decorrere dall’1/7/1988, per straordinario, indennità di produttività ed indennità di buonuscita, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole pretese al soddisfo;
– corrispondere a ciascun ricorrente, a norma dell’art. 114, comma 4, lett. e) del D.Lgs. n. 104/2010, ricorrendone i presupposti, la somma di Euro 2.000,00 (duemila), o quell’altra maggiore o minore che si vorrà determinare, dovuta per il ritardo nella esecuzione del giudicato;
b) dichiarare nulla la circolare prot. n. 25858/06 e tutti i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenziali;
c) nominare, in caso di inottemperanza, un commissario ad acta;
con vittoria di spese e compensi.
La difesa erariale, per le amministrazioni resistenti, ritualmente costituitesi in giudizio, ha rappresentato, con memoria prodotta in data 1 luglio 2011, che, come da nota prot. 19923 del 14/6/2011 inoltrata anche al legale di parte ricorrente, "il Fondo Pensioni sta procedendo all’integrale esecuzione, nei confronti della sig.ra Cu.Gi., dell’azionato decreto decisorio del ricorso straordinario a suo tempo proposto dall’interessata, stante le determinazioni da ultimo assunte, al fine di prevenire ulteriori aggravi per il bilancio regionale, dal Dipartimento Regionale della Funzione pubblica e del personale con circolare n. 86562 del 31/05/2011".
Ha quindi chiesto che venga dichiarata, rispetto alla suddetta ricorrente, la cessazione della materia del contendere.
Ha invece eccepito, per quel che attiene alla posizione del sig. Ca., l’infondatezza della relativa domanda in considerazione di quanto già da esso percepito in forza del decreto n. 308813 del 24/11/2009 emesso dal commissario ad acta designato dal C.G.A. con la decisione n. 449/2009 di accoglimento del precedente ricorso n. 1132/2007, proposto dall’interessato per l’ottemperanza del medesimo d.P.Reg. n. 310/2006.
Ha quindi chiesto che il predetto sig. Ca. venga condannato al pagamento delle spese di lite, stante la temerarietà della domanda dallo stesso proposta.
Alla camera di consiglio del 28 luglio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente, per quel che concerne la posizione del ricorrente Ca.Ro., il ricorso in epigrafe viene dichiarato inammissibile in quanto questi, allorché in data 28 aprile 2011 propose il gravame in argomento, era già stato soddisfatto delle sue pretese in forza del decreto n. 308813 del 24/11/2009, prodotto agli atti del processo dalle amministrazioni resistenti, emesso dal commissario ad acta designato dal C.G.A. con la decisione n. 449/2009 di accoglimento del precedente ricorso n. 1132/2007, proposto dall’interessato per l’ottemperanza del medesimo d.P.Reg. n. 310/2006.
Viene respinta l’istanza della ricorrente Cu.Gi. volta ad ottenere il pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del c.p.a., ritenendo particolarmente iniquo tale ulteriore aggravio finanziario a carico dell’Amministrazione, atteso che essa sta già procedendo all’integrale esecuzione nei suoi confronti del decreto decisorio del ricorso straordinario a suo tempo proposto dall’interessata.
Conseguentemente, il Collegio, preso atto di quanto attestato dall’Amministrazione resistente, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe, per sopraggiunto difetto di interesse della ricorrente, nella parte in cui è stata chiesta l’integrale esecuzione del decreto decisorio del ricorso straordinario a suo tempo proposto.
Si ritiene, vista anche la parziale soccombenza della ricorrente Cu.Gi., che sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra la stessa e le amministrazioni resistenti.
Il ricorrente Ca.Ro. viene condannato al pagamento delle spese di giudizio, determinate in Euro 3.000,00, in favore delle amministrazioni intimate, stante la temerarietà del suo ricorso, come eccepito da parte resistente, atteso che il gravame in epigrafe è stato dallo stesso proposto nonostante le sue pretese fossero state già soddisfatte con decreto n. 308813/2009, emesso dal commissario ad acta designato da questo C.G.A. con la decisione n. 449/2009 di accoglimento del precedente ricorso n. 1132/2007, proposto dall’interessato per l’ottemperanza del medesimo d.P.Reg. n. 310/2006.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, con riferimento alle motivazioni sopra esplicitate, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe, per quel che concerne la posizione di Ca.Ro.; respinge l’istanza di Cu.Gi. volta ad ottenere il pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del c.p.a. e dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe dalla stessa proposto.
Spese compensate tra la ricorrente Cu.Gi. e le amministrazioni resistenti.
Il ricorrente Ca.Ro. viene condannato al pagamento delle spese di giudizio, determinate in Euro 3.000,00, stante la temerarietà del suo ricorso.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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