Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-07-2011) 19-09-2011, n. 34323

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 20.4.2011 il Tribunale del Riesame di Roma rigettava l’appello proposto da G.D., avverso il provvedimento del gip dello stesso Tribunale del 31.1.12011, che aveva revocato respinto l’istanza dello stesso diretta alla sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere già applicata nei suoi confronti dal gip con provvedimento del 25.6.2010 per i reati di rapina e altro, con quella degli arresti domiciliari.

La difesa deduce, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), il vizio di violazione di legge del provvedimento impugnato in relazione all’art. 27 Cost., artt. 274 e 275 c.p.p. e art. 299 c.p.p., comma 1.

Il tribunale avrebbe ingiustificatamente svalutato la necessità del ricorrente di accudire il figlio di mesi 11, non potendovi provvedere adeguatamente la madre a causa delle sue precarie condizioni di salute, e avrebbe erroneamente applicato i principi in materia di giudicato cautelare, specie con riferimento al dato della durata della misura custodiale.

Il ricorso è infondato.

Quanto ai dedotti problemi familiari dell’imputato, lo stesso ricorrente riconosce che non si tratta di una situazione perfettamente equiparabile a quella regolata dall’art. 275 c.p.p., comma 4. Il Tribunale sottolinea inoltre i gravi dubbi emersi sull’autenticità della documentazione medica prodotta a supporto dell’istanza di attenuazione del regime cautelare, tali da avere indotto i giudici territoriali a disporre la trasmissione degli atti al Pm per l’accertamento di corrispondenti ipotesi di reato.

La considerazione difensiva della durata della misura, per sè nemmeno particolarmente rilevante, è infine implicitamente superata dai giudici del riesame con la valutazione della negativa personalità dell’imputato, ritornato a delinquere appena due mesi dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna per il reato di tentato furto con la quale gli era stato oltretutto concesso il beneficio della sospensione condizionale, evidentemente senza alcun effetto deterrente, e dimostratosi soggetto violento e assolutamente incapace di autocontrollo.

Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenti statuizioni sulle spese. Il cancelliere dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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