Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 04-05-2011) 19-09-2011, n. 34330

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con provvedimento del l6/4/2010 il G.I.P. del Tribunale di Vibo Valentia, a fronte di una richiesta di liquidazione dei compensi avanzata da gestori di servizio di telefonia per attività correlata ad intercettazioni, disponeva la trasmissione degli atti al P.M. per la liquidazione, in quanto avendo il magistrato del P.M. scelto l’ausiliario, in base ad un rapporto fiduciario, spettava all’Ufficio della Procura valutare le modalità di adempimento dell’incarico e l’entità del compenso.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il predetto Tribunale. Osservava il P.M. che spettava al G.I.P. la competenza a provvedere sulla liquidazione, in quanto magistrato "che procede" al momento della richiesta di liquidazione, avendo definito detto Ufficio G.I.P. il processo con il rito abbreviato.

Il provvedimento di diniego della liquidazione era, pertanto abnorme, in quanto determinava una stasi nel procedimento.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato.

Invero questa Corte di legittimità, con consolidata giurisprudenza, ha stabilito in tema di spese relative alle intercettazioni che "E’ abnorme il provvedimento con cui il G.i.p. restituisca gli atti al P.M. affinchè provveda alla liquidazione delle spese dell’attività di intercettazione sostenute dalla compagnia telefonica, nel corso delle indagini preliminari conclusosi con archiviazione, in quanto, la competenza a provvedere, spetta, in tal caso, al G.i.p., ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168, quale dovere istituzionale correlato alla disponibilità del procedimento, una volta investito della decisione al riguardo" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7710 del 09/12/2008 Cc. (dep. 20/02/2009) Rv. 242947; conf., Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21703 del 21/05/2008 Cc. (dep. 29/05/2008) Rv.

240078; vedi anche, in tema di spese di custodia ; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9222 del 10/02/2006 Cc. (dep. 16/03/2006) Rv. 233770;

conf. , Cass. Sez. 4, Sentenza n. 27915 del 13/04/2005 Cc. (dep. 27/07/2005) Rv. 231811).

Tale statuizione a maggior ragione deve essere applicata nel caso in cui l’epilogo del processo è una sentenza emessa con il rito abbreviato, in quanto in tale ipotesi gli atti rimangono presso la cancelleria del giudice di merito che ha emesso la sentenza. Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale competente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Vibo Valentia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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