Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza del 15.7.2005, il Gup presso il Tribunale di Fermo dichiarò P.C. responsabile dei reati di cui agli artt. 56 e 628 c.p., e – concesse le attenuanti generiche e applicata la diminuente di cui all’art. 442 c.p.p. per la scelta del rito abbreviato – lo condannò alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 100 di multa.
Avverso tale pronunzia propose gravame l’imputato, e la Corte d’Appello di Ancona, con sentenza del 22.2.2010, confermava la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo: 1) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, circa il riconoscimento dell’imputato, risultante dal testo della sentenza e dal verbale di individuazione fotografica effettuata dalla N. presso i Carabinieri di Porto Sant’Elpidio;
2) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per erronea applicazione degli artt. 49, 56 e 628 c.p. e art. 192 c.p.p. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo della sentenza e dalla denuncia della p.o. N..
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso va rigettato per non condivisibilità od inammissibilità delle censure articolate nei motivi che lo compongono.
Nel primo motivo di ricorso vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame; il motivo pertanto va considerato non specifico per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità, conducente, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), nell’inammissibilità (Cass. Sez. 4 n. 5191/2000 Rv.
216473).
Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano, poi, viziate da illogicità manifeste e sono infine esaustive, avendo risposto correttamente alle doglianze contenute nell’atto d’appello in riferimento al giudizio di responsabilità, evidenziando che l’imputato è stato ripetutamente riconosciuto con certezza dalla parte offesa, "che costei aveva parlato personalmente con l’imputato a distanza ravvicinata e non vi sono elementi idonei a giustificare dubbi sulla attendibilità degli effettuati riconoscimenti".
Il secondo motivo, concernente l’esclusione della punibilità per inidoneità dell’azione o per l’inesistenza dell’oggetto di essa, è infondato.
Premesso che in materia di delitto tentato, l’idoneità di un atto criminoso, ai fini della sussistenza dell’ipotesi di cui all’art. 56 c.p., consiste nella sua capacità causale, e cioè nella sua suscettibilità a produrre l’evento che rende consumato il delitto voluto, che la valutazione di tale capacità va effettuata con valutazione "ex ante", e che – nel reato di rapina – per quanto riguarda la cosiddetta violenza morale, è sufficiente che il pregiudizio minacciato con parole o atti sia idoneo a produrre l’effetto di turbare o diminuire la libertà psichica del soggetto e a suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto, rileva il Collegio che i giudici di merito hanno correttamente ritenuto la sussistenza del reato contestato nella forma tentata, in quanto la condotta dell’agente (che, introdottosi all’interno di una tabaccheria all’orario di chiusura, aveva rovistato nella cassa del negozio, e quindi – constatato che il danaro era già stato prelevato – aveva minacciato di estrarre la pistola, se non gli fosse stato consegnato l’incasso della giornata), oggettivamente e univocamente diretta all’apprensione del danaro, è trasmodata in un comportamento esplicitamente intimidatorio nel momento in cui questi, al rifiuto del soggetto passivo di consegnargli il contante, anzichè desistere dalla propria azione, ha affermato che per averlo avrebbe estratto la pistola. La minaccia di estrarre la pistola costituisce, infatti, comportamento più che sufficiente ed idoneo ad incutere timore e turbare la libertà morale della vittima, non essendo peraltro infrequente la verificazione di rapine a mano armata ai danni di negozianti, e in particolare di tabaccai. Nulla rilevando, poi, che la parte offesa non abbia ceduto alla minaccia e abbia avvisato le forze dell’ordine.
Non integra poi gli estremi del reato impossibile l’inesistenza meramente accidentale della danaro dalla cassa, in quanto a tal fine non si deve considerare la situazione palesata dallo svolgersi dai fatti, bensì quella che si prospettava all’agente nel momento in cui si è accinto ad attuare il suo piano criminoso. In tema di tentata rapina, la non punibilità dell’agente per inesistenza dell’oggetto può aversi, quindi, solo quando l’inesistenza sia assoluta, cioè quando manchi qualsiasi possibilità che in quel contesto di tempo la cosa possa trovarsi in un determinato luogo e non, invece, quando – come nella fattispecie – essa sia puramente temporanea e accidentale (cfr. Cass. Sez. 2, sent. n. 3189/2009 Rv. 242669).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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