Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-01-2012, n. 1278 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Cagliari, N.C., + ALTRI OMESSI dipendenti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con inquadramento, nel precedente ordinamento professionale, nella 7^ qualifica funzionale, con profilo professionale di Collaboratori dell’Ispettorato del Lavoro, esposero che, a seguito dell’entrata in vigore del c.c.n.l. Comparto Ministeri 1998/2001, erano stati inquadrati, in via provvisoria, ai sensi dell’art. 16 e sulla base della tabella di corrispondenza allegata al contratto medesimo, nell’area C, posizione economica C1, con mantenimento del precedente profilo professionale e che, successivamente, il contratto integrativo relativo al personale del Ministero del Lavoro, aveva previsto che essi permanessero nella posizione economica C1, stabilendo (art. 3, comma 2, lett. Q) il mantenimento fino ad esaurimento del profilo professionale di Collaboratore dell’Ispettorato del Lavoro; che, a seguito dell’espletamento, ai sensi dell’art. 10, C.C.N.L. citato, della procedura di riqualificazione relativa all’accesso ai profili professionali di Ispettore del Lavoro e Ispettore Tecnico, posizione economica C2, e della stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro e con decorrenza dalla stessa (9 gennaio 2003), avevano ottenuto l’inquadramento nella posizione economica C2, alcuni con profilo professionale di Ispettore del Lavoro e altri con profilo professionale di Ispettore Tecnico; che il C.C.N.L. di Comparto aveva inserito (allegato A) i lavoratori che, come loro, fossero addetti allo svolgimento di attività Ispettive, di valutazione, di controllo, di programmazione e di revisione o, ancora, di studio, analisi, ricerca e consulenza, nell’area funzionale C, posizione economica C2, stabilendo, altresì, nell’art. 13, commi 4 e 5, che "ogni dipendente è inquadrato in base alla ex qualifica e profilo professionale di appartenenza, nell’area e nella posizione economica ove questa è confluita" e che "l’individuazione di un nuovo profilo ovvero di una diversa denominazione o ricollocazione di quelli esistenti nelle aree in relazione alle proprie esigenze organizzative è definita da ciascuna amministrazione nell’ambito della contrattazione integrativa".

Ciò premesso, dedussero l’illegittimità delle disposizioni del contratto integrativo per il personale del Ministero del Lavoro, nella parte in cui aveva previsto, in luogo del loro immediato ed automatico inquadramento nella posizione economica C2 il mantenimento ad esaurimento del profilo professionale di Collaboratore dell’Ispettorato del Lavoro e il loro inquadramento nella posizione economica C2 solo a seguito della indicata procedura di riqualificazione, con decorrenza differita alla data di stipulazione del relativo contratto individuale (9 gennaio 2003). Chiesero, pertanto, che venisse accertato il loro diritto alla posizione economica C2 nel profilo professionale di Ispettore del Lavoro o di ispettore Tecnico del Contratto Integrativo per i dipendenti del Ministero del Lavoro, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del contratto collettivo (1998) e, conseguentemente, illegittimo l’inquadramento nella posizione C1 dalla data di entrata in vigore del contratto collettivo fino alla stipula del contratto individuale del 9 gennaio 2003, o, quantomeno, che venisse accertato e dichiarato il loro diritto alla retribuzione prevista per la posizione economica C2 non percepita a causa ed in conseguenza dell’illegittimo inquadramento nella posizione C1, ordinando al Ministero convenuto l’inquadramento e/o il trattamento economico invocati con le indicate decorrenze e condannata la stessa Amministrazione al pagamento delle corrispondenti somme, con rivalutazione e interessi di legge.

Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale, con sentenza 14 giugno 2005, rigettò la domanda compensando le spese.

Il primo giudice rilevò che i ricorrenti, già inquadrati nella 7^ qualifica funzionale con profilo professionale di "Collaboratori dell’Ispettorato del Lavoro", erano stati inquadrati, ai sensi dell’art. 16 C.C.N.L. Comparto Ministeri 1998/2001, sulla base della apposita tabella B di corrispondenza automatica, nell’area C, posizione economica C1, con mantenimento del precedente profilo professionale ed erano stati confermati nella medesima posizione economica C1 dal contratto nazionale integrativo per il personale del Ministero del Lavoro (il cui art. 3, comma 2, lett. Q, aveva previsto il mantenimento ad esaurimento del profilo professionale di Collaboratore dell’Ispettorato del Lavoro).

Avverso tale sentenza proponevano appello i dipendenti.

Resisteva il Ministero.

La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza depositata il 6 ottobre 2008, respingeva il gravame.

Propongono ricorso per cassazione gli indicati indipendenti, affidato a cinque motivi.

Resiste il Ministero con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., comma 1, artt. 1363 e 1367 c.c. sull’interpretazione del contratto in relazione agli artt. 13, 16 del CCNL del Comparto Ministeri 1998/2001, nonchè in relazione all’art. 3, comma 2, lett. Q) del CCIN Ministero del Lavoro; violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 1219 del 1984, punto n. 239 sul profilo di collaboratore dell’ispettorato del lavoro, del D.P.R. n. 520 del 1955, artt. 8, 9 e 10, della L. n. 628 del 1961, e del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 23 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Lamentano che la corte di merito, dopo aver riconosciuto che i ricorrenti erano stati "inquadrati nel precedente ordinamento professionale nella 7 q.f. con profilo professionale di Collaboratore dell’Ispettorato del lavoro nel rispetto dei contenuti professionali descritti dal D.P.R. n. 1219 del 1984; che avevano sempre svolto attività di vigilanza, di verifica, di studio e ricerca in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale" con i poteri previsti dal D.P.R. n. 520 del 1955, art. 8, dalla L. n. 628 del 1961 nonchè dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 23, escluse tuttavia il diritto immediato dei medesimi sia all’inquadramento nell’Area C (posizione C2) profilo di ispettore del Lavoro e Tecnico, sia il trattamento economico previsto per tale posizione economica.

La Corte d’Appello, infatti, ritenne che l’Amministrazione, con il CCIN Ministero del lavoro, avesse applicato in modo corretto le previsioni del CCNL Comparto Ministeri di cui all’art. 13, comma 4 e art. 16 ("agli appellanti inquadrati in precedenza nella 7^ q.f., sulla scorta della predetta tabella di corrispondenza è stata riconosciuta correttamente la spettanza della categoria C, posizione economica C1, ossia della categoria cui appartiene il lavoratore che nell’ambito dell’area tecnica assegnata effettuata accertamenti verifiche e controlli funzionali nei vari settori operativi sorveglia l’esecuzione del lavoro intervenendo ove necessario cura la predisposizione degli atti amministrativi di competenza").

Ad illustrazione del motivo formulavano il prescritto quesito di diritto.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs n. 165 del 2001, art. 52; degli artt. 3, 36 e 97 Cost., dell’art. 1362 c.c., comma 1 e art. 1363 c.c. e dei principi di buona fede e di correttezza nell’esecuzione del contratto in relazione all’art. 3, comma 2, lett. Q) del CCIN Ministero del Lavoro che ha previsto sia un ruolo ad esaurimento, in cui ha inquadrato i Collaboratori dell’Ispettorato del lavoro (p.e. C1), sia due figure professionali di Ispettore del lavoro e di Ispettore Tecnico inquadrati nella p.e. C2 che svolgono le stesse funzioni con pari autonomia e responsabilità proprie dei Collaboratori dell’Ispettorato del lavoro, inquadrati invece in p.e. C1.

Ad illustrazione del motivo formulavano il prescritto quesito di diritto.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs n. 165 del 2001, art. 40, comma 3, in relazione alle previsioni del CCNL Comparto Ministeri 1998-2001 sul passaggio nella posizione economica superiore nonchè in relazione alle disposizioni del CCIN Ministero dei Lavoro di riclassificazione del personale del Collaboratore dell’Ispettorato del Lavoro di q.f.

7^ come da Allegato A del CCIN del Ministero del Lavoro del profilo ispettivo C1 e C2.

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., commi 1 e 2, artt. 1363 e 1367 c.c. in tema di interpretazione delle disposizioni contrattuali, evidenziando che la corte territoriale ritenne erroneamente che il contratto integrativo non potesse prevedere la promozione automatica nella posizione economica C2 di tutti i dipendenti precedentemente inquadrati come collaboratori dell’Ispettorato del Lavoro della ex 7^ qualifica funzionale, in quanto una tale statuizione sarebbe stata palesemente nulla perchè contrastante con la statuizione del contratto collettivo di comparto che prevede, invece, che il passaggio nella posizione economica superiore possa avvenire soltanto tramite selezione (e, come è noto, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3, il Contratto Integrativo non può derogare al CCNL di Comparto pena la nullità delle clausole difformi). Secondo la corte d’appello, risultava dunque legittima la pattuizione collettiva che (al fine di salvaguardare la professionalità acquisita dai Collaboratori dell’Ispettorato del lavoro) aveva mantenuto lo specifico profilo professionale di Collaboratore dell’Ispettorato del Lavoro come profilo ad esaurimento appartenente al livello C1, così consentendo ai dipendenti, già inquadrati in tale profilo, di continuare a svolgere le funzioni fino ad allora svolte pur non possedendo la qualifica successivamente richiesta dal CCNL per svolgere tali mansioni. La corte d’appello, secondo i ricorrenti, aveva in realtà falsamente ed erroneamente interpretato le disposizioni collettive ritenendo che la contrattazione collettiva integrativa non avrebbe potuto disporre una promozione automatica nella posizione C2, ostandovi il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3. 4. Con il quarto motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., comma 1 e artt. 1363 e 1367 c.c. in tema di interpretazione del contratto in relazione alle funzioni del Collaboratore dell’Ispettorato del Lavoro di q.f. 7^ previste dal punto 239 D.P.R. n. 1219 del 1984, dal D.P.R. n. 520 del 1955, artt. 8, 9 e 10, dalla L. n. 628 del 1961 e dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 23 in relazione alle funzioni di Funzionario dell’Ispettorato del lavoro di 8^ q.f. previste dal punto 238 del D.P.R. n. 1219 del 1984 nonchè in relazione alle mansioni di cui all’Allegato A del CCIN del Ministero del Lavoro del profilo ispettivo p.e. C1 ed alle mansioni del profilo di Ispettore del Lavoro e Ispettore Tecnico p.e. C2 e del profilo di Accertatore del Lavoro (p.e. C1). Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1219 del 1984 punto 239, al D.P.R. n. 520 del 1955, artt. 8, 9 e 10, della L. n. 628 del 1961 e del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 23 sulle funzioni e poteri del Collaboratore dell’Ispettorato del Lavoro di q.f. 7^. 5. Col quinto motivo i dipendenti denunciano omessa insufficiente e contraddittoria motivazione nella parte in cui la corte d’appello di Cagliari aveva, contraddittoriamente, escluso da un lato ogni contrasto fra le disposizioni collettive, e dall’altro lato non aveva giustificato la previsione di cui all’art. 13, commi 4 e 5, del CCNL che aveva demandato espressamente al CCIN di ogni amministrazione il compito di tener conto delle peculiarità presenti in ciascuna di esse, nonchè nella parte in cui aveva apoditticamente ritenuto corretta la scelta del CCIN di inquadrare i Collaboratori dell’Ispettorato del lavoro in un ruolo ad esaurimento nella p.e. C1 anzichè nella p.e. C2 perchè sussisterebbero diversi gradi di autonomia e responsabilità. Per avere inoltre ritenuto che il CCIN avesse previsto che le funzioni di Ispettore del Lavoro dovessero essere affidate a dipendenti inquadrati come C2 ed in possesso della laurea perchè ritenute di maggiore complessità e pregio professionale rispetto a quanto non fossero ritenute in precedenza, rientrando nell’autonomia delle parti collettive l’individuazione dei criteri di distinzione tra i vari tipi di mansione ai fini dell’inquadramento contrattuale dei lavoratori e della loro progressione di carriera.

6. I motivi, che stante la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, risultano in parte inammissibili e per il resto infondati.

I ricorrenti denunciano l’illegittimità del contratto integrativo per il personale del Ministero del Lavoro, senza tuttavia allegarne il testo, e neppure la sua ubicazione all’interno dei fascicoli di parte.

Questa Corte ha ormai chiarito (Cass. sez. un. 4 novembre 2009 n. 23329) che seppure l’improcedibilità del ricorso per cassazione a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non può conseguire al mancato deposito del contratto collettivo nazionale di diritto pubblico (atteso che, in considerazione del peculiare procedimento formativo, del regime di pubblicità, della sottoposizione a controllo contabile della compatibilità economica dei costi previsti, l’esigenza di certezza e di conoscenza da parte del giudice è già assolta, in maniera autonoma, mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8), ciò non vale per i contratti integrativi, in relazione ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria. Ne consegue che, in riferimento ai contratti integrativi, il ricorrente ha l’onere di riportare il testo della clausola contrattuale controversa, al fine di consentire il controllo nei limiti individuati, risultando altrimenti violata la regola dell’autosufficienza del ricorso (in tali termini, altresì, Cass. 5 dicembre 2008 n. 28859; Cass. 11 aprile 2011 n. 8231).

In ogni caso, nel merito, la questione risulta comunque infondata in base al consolidato orientamento di questa Corte in materia. Come da ultimo infatti evidenziato da Cass. 2 settembre 2010 n. 19007, nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato. Ne consegue che le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale, ed il principio di non discriminazione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo, risultando così valida la collocazione, in sede di prima applicazione, in area C1 degli ispettori del lavoro, già inquadrati nella soppressa 7 qualifica funzionale, conformemente alle previsioni della tabella di corrispondenza contrattuale contenuta nella contrattazione collettiva integrativa che prevede un percorso professionale di inserimento iniziale in area C1, ed escludendo che su tali disposizioni dovessero prevalere quelle della contrattazione nazionale, che invece contemplavano direttamente un inquadramento in area C2. La giurisprudenza della Corte, infatti, afferma che la disciplina prevista nel lavoro privato in materia di categorie e qualifiche non è applicabile al rapporto di lavoro privatizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, attesa la specialità del regime giuridico che lo caratterizza, soprattutto con riferimento al sistema delle fonti quale emerge dal D.Lgs. n. 165 del 2001, il quale, dettando regole peculiari solo per i dirigenti ed i vicedirigenti, attribuisce per il restante personale piena delega alla contrattazione collettiva, che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme concernenti il lavoro subordinato privato (Cass. 5 luglio 2005, n. 14193). Più specificamente, per il personale "contrattualizzato", il disegno di delegificazione è stato attuato affidando allo speciale sistema di contrattazione collettiva nel settore pubblico (vedi Corte Cost. n. 199 del 2003) anche la materia degli inquadramenti (in quanto non esclusa dalla previsione di cui all’art. 40, comma 1). E dunque, per il personale dei comparti, sono stati i contratti collettivi (della seconda tornata contrattuale) ad introdurre il sistema di classificazione per aree di inquadramento, cui lo stesso testo del D.Lgs. n. 165 del 2001, come successivamente modificato e integrato, si riferisce (art. 30, comma 2 bis, quanto alla disciplina della mobilità; art. 34 bis, comma 1, quanto ai concorsi per l’assunzione;

si veda inoltre l’art. 52, comma 1 ter, inserito dal D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 62, comma 1); di conseguenza, il sistema di inquadramento per aree sostituisce quello per categorie, di cui all’art. 2095 c.c. (vedi Cass. S.u. 8 maggio 2006, n. 10419).

Conclusivamente, nello stabilire in sede di prima applicazione la collocazione in area C, posizione economica 1, di tutto il personale già inquadrato nella soppressa 7 qualifica funzionale, senza alcuna distinzione o possibilità di deroga, il contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri 1998/2001, stipulato il 16 febbraio 1999, non si è posto in contrasto con alcuna norma imperativa, nè è ravvisabile altra causa di nullità ( art. 1418 c.c.), giacchè nel settore pubblico le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramenti sono sottratte al sindacato giudiziale, ed il principio di non discriminazione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo (Cass. ord. 20 maggio 2011 n. 11149).

7. Il ricorso deve pertanto rigettarsi.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, pari ad 70,00, Euro 4.000,00 per onorari, oltre spese come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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