Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-02-2012, n. 1633 Rinunzie e transazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

II Tribunale di Roma dichiarava il diritto di A.V., già dipendente della Federazione italiana dei consorzi agrari, alla qualifica di quadro dal 13.11.1986 al 20.10.1989 e di dirigente successivamente fino alla cessazione del rapporto, e condannava la Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori di tale Federazione in concordato preventivo al pagamento in favore dell’ A. stesso della complessiva somma di L. 204.042.640 a titolo di differenze retributive e della somma di L. 17.789.150 quale differenza di TFR, oltre accessori per il ritardo. Dichiarava inoltre l’UNATA tenuta a manlevare la Liquidazione delle somme dalla stessa erogate in virtù del superiore inquadramento riconosciuto all’ A..

Proponeva appello l’UNITAB, subentrata alla Unata, in via preliminare chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, in considerazione del fatto che tra la Liquidazione e l’ A., dopo la pronuncia del dispositivo della sentenza impugnata, era stato sottoscritto, davanti al Tribunale di Roma, un verbale di conciliazione giudiziale con il quale l’ A. aveva dichiarato di non avere nulla a pretendere nei confronti della Federconsorzi e della relativa Liquidazione in relazione all’intercorso rapporto di lavoro e aveva quindi rinunciato, a titolo esemplificativo, a qualsiasi pretesa di superiore inquadramento nonchè a qualsiasi differenza retributiva e di t.f.r. In via subordinata la UNITAB chiedeva la riforma della sentenza nel merito, con il rigetto della domanda proposta dall’ A..

La Corte d’appello di Roma dichiarava la cessazione della materia del contendere sulla base della rinuncia contenuta nel verbale di conciliazione invocato dall’appellante. Al riguardo osservava che dal testo del verbale di conciliazione emergeva con evidenza la rinuncia dell’ A. a qualsiasi pretesa derivante dal rapporto con la Federconsorzi.

La Liquidazione propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’Unitab resiste con controricorso. L’ A. non si è costituito. Memorie delle parti costituite.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, denunciandosi violazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 2113 c.c., si sostiene che la conciliazione in data 14.2.2001 tra la Liquidazione e l’ A., essendo intervenuta in una causa diversa dalla presente e avente un diverso oggetto (l’indennità di preavviso di importo di 22 milioni di lire circa), e non menzionando nè presente giudizio, nè la decisione di primo grado nella stessa già pronunciata con il dispositivo del 19.6.20007e tanto meno gli specifici diritti ivi riconosciuti, non investiva questi ultimi e non disponeva riguardo agli stessi.

Il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e degli artt. 1362 e segg. c.c., lamenta, in subordine, la violazione dei criteri legali di ermeneutica negoziale relativamente all’affermazione che la conciliazione del 14.2.2001 aveva disposto dei diritti azionati dall’ A. nel presente giudizio. Si deduce, in particolare, la violazione del criterio dell’interpretazione letterale, per la mancata considerazione dell’assoluto silenzio delle parti sui diritti in questione, sul relativo giudizio e sul dispositivo che li aveva già riconosciuti;

la violazione del criterio della interpretazione secondo la comune intenzione delle parti, perchè tale assoluto silenzio delle parti indicava inequivocamente la loro volontà di non transigere tali diritti, e del criterio della interpretazione complessiva delle clausole, perchè la modestia dell’importo riconosciuto in conciliazione (L. 8.500.000) indicava chiaramente che le parti non avevano inteso transigere anche sull’importo di L. 220 milioni oltre accessori già riconosciuto al lavoratore con il dispositivo del primo grado di un altro giudizio.

Il terzo motivo denuncia insufficienza di motivazione per la mancata considerazione del fatto che la conciliazione conteneva un elenco generico di possibili diritti astrattamente ricollegabili al rapporto di lavoro, ma non nominava nè gli specifici diritti oggetto del presente giudizio, nè il dispositivo esecutivo reso nel medesimo giudizio, di importo venti volte superiore a quello riconosciuto con la conciliazione.

I tre motivi, i quali – per la loro connessione sono esaminati congiuntamente, non possono ritenersi fondati.

Dal testo del verbale di conciliazione giudiziale, come è riferito nella sentenza, in cui sono trascritti i passi salienti e specificamente rilevanti dell’atto, e come risulta dalla trascrizione integrale riportata nel ricorso per cassazione, risulta l’esplicita rinuncia del lavoratore non solo alle domande proposte in quel giudizio, ma, a specificazione della dichiarazione di non avere più nulla a pretendere nei confronti della Federconsorzi e della liquidazione dei suoi beni, anche agli eventuali altri diritti derivanti dal rapporto di lavoro, e specificamente, tra l’altro, a qualsiasi pretesa diretta ad un superiore inquadramento o al pagamento di differenze o conguagli di retribuzione.

Tale espressa previsione, formulata nell’ambito di una pattuizione stipulata da parti assistite dai rispettivi legali davanti dal giudice, è perfettamente riferibile all’oggetto della domanda proposta nel presente giudizio e quindi certamente non si giustifica la doglianza di violazione, da parte del giudice di appello, del criterio di ermeneutica contrattuale dell’interpretazione letterale.

Ma non si giustificano neanche le doglianze di violazione dei criteri della comune intenzione delle parti e dell’interpretazione complessiva delle parti. Infatti non risultano spazi di compatibilità tra la manifestazione di volontà, riferita esplicitamente e anche analiticamente alle varie possibili ragioni di doglianza rispetto al trattamento economico-normativo ricevuto dal lavoratore, e la salvezza dei diritti azionati nella presente sede.

Ne deriva l’infondatezza, oltre che del secondo motivo, anche della tesi formulata con il primo motivo – che risulta, sostanzialmente, alquanto apodittica – e delle doglianze di cui al terzo motivo, il quale fa riferimento a circostanze non decisive e inerenti, semmai, alla convenienza della conciliazione stipulata e alla diligenza delle parti coinvolte nel curare i propri interessi.

Il ricorso deve quindi essere rigettato. Le spese vengono regolate in base al criterio legale della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio, in Euro 70,00 per esborsi ed Euro quattromila per onorari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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